mercoledì 22 aprile 2015

Gli infortuni nel settore dello spettacolo

Nel 2010 gli infortuni sul lavoro sono stati circa 800 mila e sono costati all’Italia (stima INAIL) circa 24 miliardi di euro. Il costo medio di un singolo incidente è pari a 30 mila euro che equivale allo stipendio lordo di un lavoratore medio. Per cui se si riuscisse a ridurre anche del 25% il numero degli infortuni si potrebbero creare 200 mila nuovi posti di lavoro. Investire in sicurezza ha un ritorno consistente e cioè: Per ogni euro investito abbiamo 2.2 euro guadagnati (convegno mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro organizzato da ILO e ISSA: Istambul 22/09/2011). La non sicurezza oltre a rappresentare un danno umano rappresenta un rilevante danno economico e sociale. Gli infortuni e le malattie professionali infatti costano oltre il 3% del PIL vale a dire oltre 50 miliardi di euro. Di questi 50 miliardi la metà sono a carico di INAIL e del sistema sanitario regionale e l’altra metà rimane a carico delle imprese, ove l’evento infortunistico si è effettivamente verificato, in termini di perdita di produzione, danneggiamento a struttura o materiali, insoddisfazione dei clienti, danno di immagine, spese legali, oneri giudiziari. La riduzione dei costi della non sicurezza in altre parole può rappresentare per le imprese italiane anche un modo per recuperare in competitività. L’INAIL sostiene economicamente le imprese che lavorano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori attraverso vari strumenti. L’Istituto ha messo a disposizione delle aziende italiane oltre 1 miliardo finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza oltre i livelli minimi previsti dalla legge. Le imprese possono utilizzare lo strumento del Modello OT24 e quindi ottenere uno sconto sul pagamento del premio attraverso l’applicazione volontaria di Sistemi di Gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro secondo le linee di indirizzo realizzate nell’ambito degli accordi istituzionali. Dopo questa premessa riportiamo le stime infortunistiche legate al nostro settore dello spettacolo. Il Dott. Tommaso De Nicola (Vice Direttore centrale prevenzione INAIL) ci fornisce i seguenti dati sul settore dello spettacolo e riferiti al quinquennio 2009 / 2013: Le denunce di infortunio registrate nel 2013 sono state 518 di cui l’89% sono relative ad accadimenti nel luogo di lavoro e il restante 11% sono infortuni in itinere. Nel complesso gli infortuni denunciati all’INAIL nel 2013 sono diminuiti del 9% rispetto all’anno precedente e di quasi il 20% rispetto al 2009. Quindi siamo di fronte ad un fenomeno che nell’arco di cinque anni si è ridimensionato di 1/5. I casi mortali denunciati all’INAIL in cinque anni sono stati 8. Il 75% degli infortuni avvenuti non ha comportato alcuna menomazione permanente e solo il 2% degli infortuni denunciati ha comportato una menomazione tale da consentire la costituzione diretta per l’infortunato con una percentuale di invalidità pari o superiore al 16%. Passiamo all’analisi degli infortuni avvenuti per modalità di accadimento (denominata dall’INAIL ESAB). Per quanto riguarda la variabile ESAB deviazione, quella più importante dal punto di vista prevenzionale perché spiega la causa che ha portato affettivamente all’infortunio, si evidenzia che la principale derivazione è rappresentata da scivolamento o inciampamento con caduta di persona, principalmente caduta di persona dall’alto in primis da scale. Per quanto riguarda invece la variabile ESAB contatto, che indica invece come si sia fatto male il lavoratore e cioè la modalità della lesione, si evince che i principali contatti sono cadute, urti o collisioni principalmente in movimento verticale, schiacciamento su o contro un oggetto in particolare urto da parte di oggetto in caduta. Quindi riassumendo la stragrande maggioranza degli infortuni che avvengono nel settore sono dovuti o a caduta da scale o da urto da oggetti caduti dall’alto.

Decreto palchi: Chiarimenti sulla figura del Committente

Il Convegno di Roma del 12 Marzo 2015, organizzato da ASSOMUSICA in collaborazione con INAIL, ha affrontato le tematiche legate alla sicurezza nello spettacolo. Michele Candreva, (Coordinatore Divisione III Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,) ci fornisce un interessante chiarimento sulla figura del Committente, allo scopo di favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici (decreto interministeriale 22 Luglio 2014), previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008. Per la definizione di Committente di cui all’Art. 89 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008, si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.” In ordine all’identificazione del committente, soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 299 del Testo Unico, il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell’ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della “posizione di garanzia” quale situazione legata allo svolgimento di funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al “committente” una vera e propria “posizione di garanzia” in materia antinfortunistica), il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell’opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all’opera stessa. Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto sta nell’identificazione del Committente non più in base all’opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell’opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, torre, ground support, muro layher ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto). Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente e del responsabile dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101 (obblighi di trasmissione) del D.Lgs. 81/2008. Di questo argomento si è anche recentemente occupato il quotidiano on-line PUNTOSICURO.IT che a titolo esemplificativo ci propone quattro casi pratici tra i più significativi:
1) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l’impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti. In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.
2) Il Caso del tour con la c.d. “Mezza produzione”, cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico–allestitive delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l’altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l’occasione specifica. In tali produzioni, oltre all’artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto.
3) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell’artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall’articolo 1, Comma 2, del decreto).
4) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l’adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un’arena estiva all’aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.

sabato 18 aprile 2015

Scarpe antinfortunistiche: quali scegliere?

Un interessante articolo pubblicato sul sito scuolasicurezza.it ci fornisce una breve guida per selezionare le calzature maggiormente adeguate in base alla propria attività lavorativa. Le scarpe antinfortunistiche sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza degli addetti sul posto di lavoro, specialmente nelle aziende manifatturiere, nei cantieri, nell’attività di carico, scarico e trasporto merci, nei magazzini, e ovviamente nelle catene di montaggio. Esistono molti diversi modelli di calzature antinfortunistiche, alcuni dei quali prodotti anche da noti brand. Quali scegliere? In genere è lo stesso datore di lavoro, o il RSPP, ad avere il compito di comunicare all’addetto il tipo di scarpa adeguato all’attività lavorativa, soprattutto in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Quindi, più che consigli sui singoli modelli, appare maggiormente utile descrivere le varie certificazioni riguardanti le scarpe antinfortunistiche. Scarpe antinfortunistiche: la norma EN 345 La norma EN 345 è quella volta a definire le caratteristiche specifiche delle scarpe di sicurezza ad uso professionale. Queste scarpe devono essere sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino a un livello di energia di 200 Joule. Il puntale, in pratica, deve proteggere le dita dei piedi da un oggetto, pesante 20 kg, che cade da un’altezza di un metro, mosso da forze pari a 1.500 N (come se pesasse 150 kg). Scarpe antinfortunistiche: le varie certificazioni La certificazione minima richiesta per una calzatura antinfortunistica è SB (scarpe e stivali), ossia Sicurezza Base. Questo l’elenco completo delle certificazioni aggiuntive riguardanti questi strumenti per la sicurezza del lavoratore. Una scarpa antinfortunistica con certificazione S1 è dotata di un puntale d’acciaio a protezione delle dita dei piedi (come quelle SB) e di una suola antistatica, caratterizzata da un sistema per l’assorbimento dell’energia posto nella zona del tallone. Non ha una lamina antiperforazione. Questo tipo di scarpe antinfortunistiche sono indicate per chi non corre particolari rischi per la pianta del piede come, ad esempio, magazzinieri, operatori alberghieri e dell’industria alimentare. Le caratteristiche delle calzature antinfortunistiche con certificazione S2 sono del tutto simili a quelle afferenti alla tipologia S1 (non c’è protezione per la pianta del piede), ma hanno una tomaia in pelle o, comunque, in materiali impermeabili. I rivestimenti di queste scarpe sono solitamente in nabuk, fiore o anche scamosciate ma con un trattamento idrorepellente che le renda ugualmente impermeabili. Le S2 sono indicate per chi lavora a contatto con liquidi di vario genere. Aumentando il livello di sicurezza troviamo le scarpe infortunistiche più comuni, dette S3 ma anche S1P e S2P, che hanno le caratteristiche delle già descritte calzature S1 e S2, ma dotate di lamina antiperforazione. Lamina che può essere in acciaio, ma anche in tessuto e kevlar. Le scarpe antinfortunistiche che hanno ottenuto la certificazione S4 e S5 sono, in realtà, più propriamente stivali, impermeabili al 100%. Gli stivali con certificazione S4 hanno le stesse caratteristiche delle scarpe S2, mentre quelli con certificazioni S5 quelle delle calzature S3. Si tratta di stivali generalmente usati nei cantieri e nelle aree portuali.

venerdì 17 aprile 2015

Le complessità nell'elaborazione del Decreto Palchi

Al convegno organizzato da ASSOMUSICA svoltosi a Roma il 12 marzo 2015 si discuteva sulla tematica della sicurezza nello spettacolo. Giancarlo Marano (Direttore ufficio II Qualità negli ambienti di lavoro e di vita, radioprotezione, Ministero della Salute) ha affrontato il tema della complessità del settore dello spettacolo e l’esigenza delle semplificazioni. Secondo Marano la complessità sottintende un cambiamento profondo delle strategie e modalità di intendere la sicurezza. L’allestimento dei grandi eventi musicali presenta, sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza, aspetti particolarmente critici. Questi aspetti non possono essere disgiunti da aspetti di tipo organizzativo e di tipo strutturale per l’allestimento di queste manifestazioni che devono avvenire in tempi ristretti, in spazi non sempre del tutto adatti e che vedono una grande concentrazione sia di lavoratori sia di un grande afflusso di pubblico che deve essere ugualmente tutelato sotto il profilo della sicurezza. Il lavoro svolto nell'affrontare il Decreto Palchi è stato quello di intervenire su una norma per semplificarla partendo da una situazione che presenta esigenze oggettive di tipo organizzativo e strutturale di tipo intrinseco alla manifestazione stessa. Questi fattori costituiscono rischi particolarmente rilevanti. Secondo Marano la scelta di semplificare poteva sembrare un passo indietro ma così non è stato. Era importante intervenire in una semplificazione operando in una sorta di snellimento della burocrazia che non era funzionale alla vera tutela della sicurezza nel settore, per rendere documenti come POS e PSC uno strumento pratico, snello ed efficiente proprio per tutelare maggiormente la sicurezza. Questo documento può diventare un valido supporto a quella che è la gestione del rischio programmata che necessariamente non può prescindere dal comportamento corretto di tutti i soggetti e che necessariamente deve tenere presente come fattore imprescindible il fattore umano. Per cui è fondamenta la rilevanza che il comportamento umano ha nella prevenzione dei rischi e tutto questo può essere incanalato e gestito solo all’interno di un modello di organizzazione e gestione del rischio. Questa strategia è la stessa di quella perseguita dal Ministero della Salute per l’elaborazione del piano Nazionale della prevenzione che tende innanzitutto ad introdurre elementi di praticità e semplicità del sistema dei controlli sempre in una logica ovviamente attuale e moderna del sistema della prevenzione.

domenica 12 aprile 2015

Crollo del palco di Jovanotti a Trieste. La testimonianza di un tecnico che aveva inviato all’ing. Guglielmo un sms esprimendo preoccupazione

Pubblichiamo di seguito un interessante articolo, redatto dal quotidiano "Il Piccolo" di Trieste, che approfondisce le dinamiche della tragica giornata di Trieste dove perse la vita il tecnico Francesco Pinna. Un errore di calcolo oltre che di progettazione. Per questo motivo il 12 dicembre 2011 è collassato il palco del PalaTrieste ed ha perso la vita Francesco Pinna, studente lavoratore di 20 anni. Lo scrive a chiare lettere il giudice Laura Barresi che ha depositato le motivazioni della sentenza in cui è stato condannato a 3 anni e 4 mesi l’ingegner Andrea Guglielmo, 37 anni, il professionista incaricato proprio della verifica statica della struttura che quella sera avrebbe dovuto ospitare il concerto di Jovannotti. «Si deve ribadire - scrive il giudice Barresi - che l’errore che si imputa a Guglielmo è propriamente quello di calcolo e quindi anche se la sua relazione non è finita nelle mani degli addetti al montaggio, comunque l’opera è collassata per un errore di Guglielmo in quella che era certamente una sua precipua attività professionale, ossia il fatto che il ground support potesse - come dice Guglielmo nel suo interrogatorio - “stare in piedi - o con o senza i braccetti». E continua: «Ciò che è indubitabile è che il carico comunque operato sulla struttura del ground support aveva raggiunto e superato il limite del collasso, sia facendo arretrare i pesi, sia secondo la versione di Guglielmo in quanto l’errore di calcolo fu determinante». Ma c’è di più. Nelle motivazioni della sentenza (oltre 70 pagine dense di approfondimenti tecnici) il giudice Barresi ricorda una telefonata fatta quella mattina attorno alle 9 da un addetto al montaggio proprio a Guglielmo per ottenere da lui alcune rassicurazioni dal momento che si erano verificati alcuni problemi tecnici e in particolare uno sbalzo. «Mi disse - ha riferito il testimone - che nei calcoli era prevista una flessione e che quindi era normale. Ricordo che sicuramente non disse di aspettare fintanto che non avesse visionato il progetto e la relazione di calcolo». Alle 9.06 il testimone ha ricevuto da Guglielmo un sms con questo testo: «Ciao se riesci fai qualche foto soprattutto dello sbalzo. Se non ce la fai, fa nulla. Ci sentiamo dopo ciao». Quindi Guglielmo, così viene riportato nella sentenza - venne informato dello sbalzo e dise che tutto era a posto. «Ma se era certo che la spaZiatura fosse normale, perché a distanza di pochi minuti, ha chiesto di fotografarla?», si chiede il giudice. Che continua: «Guglielmo pose in essere una evidente leggerezza. Dicendo che tutto era ok egli ha dato ai soggetti presenti l’imput per andare avanti nel lavoro nonostante i segnali fossero preoccupanti. Egli era l’unica figura professionale in grado di apprezzare i vizi evidenziati e imporre lo stop ai lavori». Intanto si avvicina la data del processo per l’altro indagato: Loris Tramontin, titolare della società Azalea Promotion organizzatrice del concerto di Jovanotti, comparirà in aula il prossimo 9 marzo.(c.b.)

La logistica in un cantiere di una OT

Pubblichiamo un interessante articolo, apparso sulle pagine del sito "scuolasicurezza.it", che si occupa della logistica dei cantieri temporanei o mobili. Spesso ci occupiamo delle problematiche legate ai montaggi o agli smontaggi ma non da meno ha la sua importanza la logistica legata ai servizi che devono esser messi a disposizione dei tecnici operanti nei cantieri delle OT. Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro definisce in maniera compiuta le caratteristiche delle strutture mobili, come uffici, bagni e refettori, allestite in un cantiere per garantire il conseguimento degli standard di sicurezza e igienici. La sicurezza all’interno di un cantiere edile passa anche da una precisa definizione della sua logistica. L’importanza del tema è evidente, tant’è che è trattato dettagliatamente anche all’interno del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL), specialmente nell’Allegato XIII. Logistica di cantiere: cosa dice il TUSL? Per logistica di cantiere s’intende quell’insieme di scelte, progettuali e organizzative, operate nella pianificazione dei tempi e degli spazi di lavoro, volte a mantenere lo stesso cantiere in condizioni ordinate, sicure e salubri. Il termine indica, in buona sostanza, quelle strutture mobili non destinate alle lavorazioni tipiche del cantiere, bensì alle attività accessorie, ad esempio i bagni, gli spogliatoi, le docce e gli uffici. In Italia la logistica di cantiere è disciplinata dal TUSL e in particolare dal Titolo IV, relativo ai cantieri temporanei e mobili. Quali sono gli ambienti previsti per allestire correttamente la logistica di cantiere? L’Allegato XIII del TUSL, che ricalca e precisa quanto contenuto nel Titolo IV, elenca le strutture mobili che caratterizzano la logistica di cantiere: guardiola; uffici per la direzione tecnico – amministrativa; servizi igienici (gabinetti e lavabi); spogliatoi; docce; locali per il relax; mensa; dormitori; infermeria; lavanderia. Il numero e il tipo di strutture presenti variano in base a un insieme di fattori, quali le dimensioni del cantiere, la presenza di personale di sesso femminile e la quantità di addetti impegnati. Quali dimensioni devono avere le cosiddette “baracche di cantiere”? Queste strutture mobili sono comunemente chiamate “baracche di cantiere” e sono in genere prefabbricati modulari, la cui unione permette di realizzare spazi sufficienti per tutto il personale presente nell’area interessata dai lavori. Il TUSL prevede delle dimensioni minime per queste strutture in base al loro utilizzo: Infermeria – 10 mq per ogni 50 addetti; Mensa – 1,4 mq per ogni addetto; Servizi igienici – 0,8 mq per ogni addetto; Spogliatoi – 1,5 mq per ogni addetto; Uffici – 7,5 mq per ogni addetto. Deve esserci inoltre almeno un WC e una doccia ogni dieci lavoratori e un lavabo ogni cinque. Il TUSL sancisce che è possibile usare caravan e roulotte al posto dei prefabbricati modulari, ma solo per un massimo di cinque giorni dall’apertura del cantiere. Logistica di cantiere: ogni elemento deve permettere la massima sicurezza e igiene per il lavoratore La dislocazione della cosiddetta logistica di cantiere deve seguire i criteri necessari per garantire la massima igiene e la massima sicurezza per i lavoratori. La posizione delle “baracche” non deve interferire con la viabilità interna e con le aree operative del cantiere stesso. Pur non essendo espressamente previsto dal TUSL, le strutture solitamente sono collocate nelle zone perimetrali. Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro si sofferma a lungo sulle caratteristiche che devono avere le “baracche”. Dalla norma si può evincere chiaramente che gli ambienti destinati alla logistica di cantiere devono essere completi di ogni attrezzatura necessaria per il conseguimento di condizioni confortevoli e per un utilizzo sicuro (es. arredi privi di parti sporgenti o contundenti, impianto elettrico a norma, corpi scaldanti protetti, serramenti con vetri di sicurezza, ecc.).