domenica 29 giugno 2008

Primi interventi su Salute e Sicurezza sul Lavoro


Tra i primi documenti che trattarono di Salute del Lavoro troviamo quello del medico inglese, il Dr. Thackrah che pubblicò nel 1831 uno studio molto significativo per l'epoca: "Gli effetti dei principali impieghi, mestieri e professioni, dei costumi e delle condizioni di vita, sulla salute e la longevità. Il Dottor Thackrah formulò anche diverse proposte per l'eliminazione dei molteplici agenti responsabili delle malattie e della riduzione della durata della vita".



In Italia negli anni del dopoguerra la medicina del lavoro era organizzata in varie strutture ed enti, generalmente scollegati tra loro:

• gli istituti universitari, che facevano ricerca sui rischi per la salute, diagnosi e terapia delle malattie professionali i quali solo saltuariamente intervenivano nei luoghi di lavoro su richiesta delle Aziende stesse;
• l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro) che gestiva (e gestisce tuttora) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
• l'Ispettorato del lavoro con compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. Faceva capo al Ministero del lavoro e controllava anche l'applicazione delle leggi sul salario, dei contratti di lavoro e il regolare versamento dei contributi;
• l'ANCC (Associazione Nazionale per il controllo della combustione) che vigilava sull'applicazione
delle norme di sicurezza relativamente agli impianti a pressione ed agli apparecchi e impianti di
combustione;
• l'ENPI (Ente Nazionale per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro) con il compito di svolgere controlli sanitari e tecnici, di promuovere l'informazione e la ricerca, di controllare
ascensori e montacarichi;
• i Patronati sindacali che svolgevano (e svolgono tuttora) funzioni di supporto ai lavoratori
assicurando loro patrocinio, consulenza e assistenza gratuita in tutte le controversie.
• i medici di fabbrica che effettuavano controlli sanitari spesso non mirati ai rischi e talvolta senza
essere mai entrati nei reparti di produzione, con la tendenza a privilegiare la diagnosi e la cura alla prevenzione. Il rapporto tra medico di fabbrica e azienda era inoltre di dipendenza economica e questo significava che il medico rispondeva più alle esigenze delle aziende che ai bisogni dei lavoratori.




Le prime e più importanti leggi dello Stato sulla medicina e igiene del lavoro e prevenzione degli
infortuni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice
civile, mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari
importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni.
Il primo "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", che fissava la maggior parte delle norme antinfortunistiche, venne integrato l'anno successivo dal DPR 302/56 e seguito poi da altre normative particolari e più specifiche.
Il secondo "Norme generali per l'igiene del lavoro" conteneva la maggior parte della normativa in materia di igiene e medicina del lavoro: le caratteristiche minime degli ambienti di lavoro (altezza, cubatura, superficie, copertura, pavimenti, ricambio d'aria, illuminazione, microclima, difesa dal rumore, dalla sostanze nocive, ecc.), la necessità di parere preventivo in caso di ristrutturazioni, la qualità e quantità dei servizi igienici e sanitari necessari, le tabelle delle lavorazioni considerate nocive per le quali vigeva (e vige tuttora) l'obbligo delle visite preventive e periodiche, ecc.
Il DPR 547/55 è fondamentalmente un manuale tecnico ed al suo interno sono raccolti 700 articoli. La parte centrale del 547 sono le macchine utensili senza distinzioni tra grande industria e piccola fabbrica artigiana. La prevenzione non era presa in dovuta considerazione, anche perchè la tecnologia delle macchine non lo permetteva ancora, bisognerà aspettare il 1996 per l'entrata in vigore del marchio CE.
E' interessante capire il perchè in 50 anni di vita del DPR 547/55 non ci sono mai state voci che ne hanno chiesto l'abrogazione; una prima risposta viene sicuramente dal fatto che mancavano due protagonisti fondamentali: i lavoratori con le loro rappresentanze sindacali e gli enti pubblici locali.
L'assenza o quantomeno lo scarso peso dei lavoratori non era casuale ma il frutto di una situazione culturale narcotizzata, che le lotte per la salute sostenute dalla parte più progressista dei lavoratori e del sindacato non riuscivano a smuovere. Infatti le malattie del lavoro e gli infortuni venivano considerati per lo più come parte ineliminabile del lavoro.
Questa era la situazione fino alla fine degli anni 60, quando accaddero una serie di fatti fondamentali che segnarono profondamente la medicina del lavoro sia sotto l'aspetto culturale e organizzativo che sotto quello sociale, sindacale e politico.
Sulla spinta delle dure lotte operaie e studentesche di quegli anni, emerse violentemente l'esigenza di una gestione diretta, in prima persona, dei problemi della salute da parte dei lavoratori e di un modo diverso di fare medicina nella società.
La difesa della salute sul lavoro divenne a quel punto un nodo centrale dell'iniziativa sindacale e
politica, tanto che il Parlamento stesso si trovò costretto a riconoscerne l'importanza, approvando con la legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori" l'art. 9 che, rovesciando la logica fino allora dominante, affermava: "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attivazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
Il rapporto quindi, che prima avveniva quasi esclusivamente tra mondo medico-scientifico e padronato, cominciò ad avere un terzo interlocutore, un terzo soggetto, prima considerato solo oggetto: il lavoratore.

Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.
Negli anni dal 1946 al 1966, quelli del boom economico, si sono avuti in Italia quasi 23 milioni di
infortuni e malattie professionali, con 82.000 morti e quasi un milione di invalidi, che significa 4.000 morti all'anno, più di 10 al giorno, più di un morto per ogni ora lavorativa.


Fatti salienti avvenuti nel 1955 anno in cui entra in vigore il D.P.R. n° 547 :

29 aprile Giovanni Gronchi viene eletto Presidente della Repubblica Italiana al quarto scrutinio;
1 giugno a Messina i 6 stati della CECA delineano le tappe per la creazione del Mercato Europeo Comune (MEC) e dell'energia atomica (EURATOM);
22 giugno Antonio Segni forma un nuovo governo;
14 dicembre Sulla base di un progetto del Canada l'Italia entra a far parte delle Nazioni Unite;
20 dicembre La firma dell'accordo bilaterale per il reclutamento della manodopera italiana apre la strada all'emigrazione di massa in Germania. Nei decenni successivi partiranno dall'Italia 4 milioni di connazionali, in gran parte meridionali.

sabato 28 giugno 2008

ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO


Negli ultimi anni le scenografie non consistono più in tele dipinte, le quali andavano semplicemente montate, ma per la maggior parte le moderne scenografie sono costruite in legno e ferro e richiedono quindi un montaggio eseguito mediante bulloni e dadi di piccole dimensioni. L’articolo 33 comma 8 del D.L. 626/94 individua nel datore di lavoro, la figura che ha l’obbligo di garantire una adeguata illuminazione dei luoghi di lavoro; ciò è ben specificato dal suddetto comma che Vi trascrivo di seguito:8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:"Art. 10. (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori (10).2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Durante i montaggi e gli smontaggi, il palcoscenico, i ballatoi e la graticcia devo essere illuminati da una luce generale che non lasci alcuno spazio buio. In questo caso i tipi di illuminazione possono essere di svariato tipo ma in ogni caso oltre alle luci di servizio montete sui ballatoi, dovrebbero essere presenti anche luci di servizio montate sulle americane luci in maniera tale che, in caso di quinte molto alte che vadano a coprire l'illuminazione proveniente dai ballatoi, sia sempre garantita un'illuminazione diffusa sul palcoscenico. Le difficoltà anche in questo caso possono essere svariate, infatti, le scenografie cambiando di volta in volta potrebbero necessitare dello spostamento fisico delle luci di servizio poste sulle americane. La cosa migliore sarebbe quella di progettare in pianta luci, oltre le luci di scena, anche le luci di servizio.
Durante i puntamenti delle luci, anche se preferibilmente sarebbe opportuno non eseguire altri lavori, è altresi vero che, visti i tempi sempre più stretti programmati per gli allestimenti, si renda necessario soprattutto per i Tecnici Macchinisti, Attrezzisti, Sarti, ecc.. la prosecuzione dei lavori. In questo caso devono essere presenti luci localizzate, o meglio ancora parti isolate del palcoscenico (come i cameroni ed il fondo palco), dove eseguire i lavori in presenza di una luce adeguata e nello stesso tempo non disturbare il lavoro dei Tecnici Elettricisti che effettuano i puntamenti delle luci. Nel caso in cui, non esista la possibilità tecnica di illuminare locamente con luci di servizio e quindi le macchine verrebbero usate in condizioni di scarsa luminosità, il responsabile di reparto deve impedire che si lavori. In questo caso il DDL (datore di lavoro) deve essere investito del problema (sempre seguendo la via gerarchica). Nelle macchine come le troncatrici, deve comunque essere sempre presente una luce di servizio che si attivi insieme all'aspiratore delle polveri. Però in presenza di pezzi di grosse dimensioni, la stessa luce non può essere considerata sufficiente perchè chi esegue il taglio non vede l'intero pezzo ma solo la parte della lama. Sarebbe utile predisporre, già nelle riunioni tecniche, delle zone del palcoscenico adatte a svolgere queste lavorazioni durante le prove luci. Sarebbe altresi utile comunque, ridurre al minimo le lavorazioni di costruzione dei macchinisti (che solitamente vengono eseguite in laboratori specializzati), e comunque finalizzare i lavori alla produzione in corso. Il miglior modo per risolvere queste problematiche, che riguardano l'organizzazione del lavoro, resta comunque la riunione settimanale che i Capiservizio fanno con il Direttore Allestimenti Scenici, l'Ufficio Produzione e gli altri uffici interessati. Nel caso in cui nelle riunioni settimanali non si dovessero trovare adeguate soluzioni, allora si dovrà informare il DDL (seguendo sempre la scala gerarchica). Quindi, alla fonte di tutto, se il problema non dovesse essere tecnicamente risolvibile ci sarebbe la necessità imprescindibile di lavorare sulla programmazione per poter sempre garantire la salute e la sicurezza di chi lavora.

venerdì 27 giugno 2008

Movimentazione carichi


Articolo estrapolato dalla rivista Art. 19 n.1 di febbraio 2008 curata dal Sirs Bologna

Prendiamo in esame due tipi di movimentazione dei carichi:

-la movimentazione dei carichi manuali (d'ora in poi per brevità MMC)
-i movimenti ripetitivi (d'ora in poi per brevità MR).
Per la MMC è ormai da tempo in uso (limitatamente alle operazioni di sollevamento) un metodo di valutazione dei rischi messo a punto dalla struttura americana denominata NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), conosciuto come calcolo dell'indice NIOSH o dell'indice di sollevamento IS.
Mentre per i MR dell'arto superiore si fa ricorso ad un altro metodo ormai ampiamente consolidato ed ampiamente praticato, denominato indice di rischio OCRA (Occupational Ripetitive Action), messo a punto diversi anni fa da Colombini e Occhipinti.
Questi sono i due indici più diffusi.
In entrambi i casi si tratta di effettuare analisi molto puntuali e dettagliate delle attività lavorative, calcolando sulla base di tabbelle di riferimento precise, una serie di valori numerici che, integrati tra loro in vario modo , portano ad un valore sintetico numerico che definisce e caratterizza il livello di rischio in quella specifica attività, consentendo cosi di esprimere la valutazione del rischio da MMC (solo sollevamento) o da MR con un solo numero.
In specifico:
per la MMC l'IS (cioè il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato) può essere:
- minore di 0,75 (rischio accettabile)

- tra 0,75 e 1,25 (rischio in limiti ancora tollerabili)

- tra 1,25 e 3 (rischio significativo, si richiede un intervento preventivo)

- maggiore di 3 (rischio elevato, si richiede un intervento preventivo immediato)


Per i MR i valori dell'indice di rischio OCRA possono essere:

- minore di 0,75 ("area verde", ovvero piena accettabilità della condizione esaminata)

- tra 0,75 e 4 ("area gialla" ovvero zona di incertezza, in cui l'esposizione, per quanto non rilevante, può avere un significato non favorevole)

- maggiore di 4 ("zona rossa" ovvero esposizione a rischio significativo, tanto maggiore quanto più aumenta il valore numerico, che richiedono interventi preventivi).



Vediamo adesso cosa deve fare il RLS in merito a questi problemi e queste tabelle numeriche:

Il RLS deve applicare le tecniche adeguate ma non calcolare gli indici, compito squisitamente tecnico che deve essere svolto da specialisti espressamente formati ed addesrtati (RSPP o ASPP, MC (medici competenti), consulenti, ecc..), non è pertanto un compito che spetta al RLS.

Il RLS deve essere in grado di valutare i risultati, saper quindi interpretare, in base agli schemi appena riportati, il significato che esprime la valutazione effettuata. Esso se necessario dovrà chiedere adeguati chiarimenti ai tecnici che hanno effettuato le valutazioni, soprattutto in caso di clamorose contraddizioni da quanto espresso dai lavoratori e quanto espresso dall'indice calcolato. Sarrebe utile comunque che il RLS acquisisca competenze ed abilità particolari anche sull'applicazione del metodo ed il calcolo degli indici, ma questa è l'eccezione e non la regola.


SIAM Sindacato Italiano Artisti della Musica


Di seguito pubblico la lettera di presentazione e I° Congresso fondativo del SIAM:




il 2007 si è concluso con un salto di qualità del nostro sindacato. Con >> il I° Congresso nazionale di Bologna dello scorso dicembre, anche i >> musicisti italiani hanno finalmente un loro sindacato nazionale di >> categoria riconosciuto. Non si tratta di un risultato scontato e lo >> dimostra il fatto che, a differenza di tantissimi altri paesi, >> nell'Italia del nuovo millennio non esisteva ancora un vero sindacato che >> tutelasse la categoria; non si tratta neppure di una formalità, perché >> essere una categoria ci legittima nella rappresentanza dei bisogni e del >> punto di vista dei musicisti italiani presso le istituzioni (a tutti i >> livelli), presso le associazioni in cui si raccolgono gli >> organizzatori-datori di lavoro e presso la stessa Confederazione di cui >> siamo parte, la CGIL. Questo obiettivo non sarebbe stato possibile senza >> l'impegno generoso di molti colleghi, in tutta Italia, che voglio qui >> ringraziare.>>>> Oltre che nella preparazione del Congresso, l'anno passato ci ha visti >> impegnati a più livelli e in tutto il territorio nazionale.>> A partire dalla Puglia dove il SIAM si è fatto co-promotore della >> costituzione di un consorzio di artisti, la Centrale dell'Arte, in grado >> di intercettare finanziamenti pubblici ed europei e creare buon lavoro, >> tutelato e rispettato, intorno ad una struttura polivalente. In Lazio >> partecipiamo al tavolo per il Diritto alla musica, con il Comune di Roma, >> affinché la futura Legge sulla musica, che prima o poi si dovrà fare, >> contempli anche quei diritti essenziali che possano restituire dignità al >> lavoro di chi fa la musica: i musicisti.>> In Piemonte abbiamo presentato una Proposta di legge regionale sulla >> musica i cui perni sono proprio la tutela del lavoro artistico in campo >> musicale e la trasparenza sui criteri di finanziamento pubblico delle >> attività. Siamo in attesa che l'impegno preso pubblicamente da Sistema >> Musica e dall'assessore Alfieri si concretizzi in un protocollo: un >> codice di regolamentazione per gli ingaggi di musicisti in presenza di >> finanziamenti pubblici.>>>> Sul piano nazionale abbiamo consegnato al Ministro Rutelli due nostri >> documenti in cui si ribadiscono gli obiettivi fondamentali della nostra >> Piattaforma.>> Soprattutto, con il sostegno non solo della CGIL ma anche di CISL e UIL, >> doveva aprirsi proprio in questi giorni un tavolo con il governo per >> affrontare finalmente e sciogliere il nodo della questione previdenziale >> e assicurativa dei lavoratori dello spettacolo. Un sistema previdenziale >> che si è trasformato in forma di taglieggiamento per tutti coloro, la >> maggioranza, che sono costretti a versare contributi a "fondo perduto".>> Così come eravamo riusciti ad ottenere il sostegno convinto di CGIL, CISL >> e UIL per sollecitare la discussione e l'approvazione della Proposta di >> legge sui lavoratori dello spettacolo (PDL 195) che giace (giaceva) >> presso la Commissione lavoro della Camera. Una legge importante che >> prevede l'integrazione del reddito attraverso lo strumento dell'indennità >> di disoccupazione (come in Francia), l'assicurazione obbligatoria contro >> gli infortuni (anche nel percorso da-verso i luoghi di lavoro) e >> l'adozione obbligatoria di un foglio d'ingaggio (contratto).>> Purtroppo, l'instabilità del nostro sistema politico, che non aiuta il >> paese in generale, è una vera sciagura per l'attività sindacale, perché >> si tratta ora di continuare quanto si era faticosamente costruito nei >> rapporti con il Parlamento ed il governo con nuovi interlocutori.>>>> In ogni caso, il successo del tesseramento dello scorso anno ci convince >> ancor di più nella determinazione che la tutela della categoria sia >> urgente e possibile.>> Per continuare nel nostro impegno voglio ricordo che la nostra forza si >> misura sicuramente sulle buone idee e nella capacità di interloquire a >> tutti i livelli, ma si legittima in funzione della rappresentanza del più >> grande numero di musicisti italiani aderenti. Ti chiedo quindi di >> iscriverti o di rinnovare la tua adesione al nostro progetto e di >> contribuire con le tue idee.>> Ti invito a segnalarci quei colleghi non ancora iscritti che hanno >> intenzione di farlo ma desiderano maggiori informazioni sul SIAM.>> Un caro saluto.>>>> Il Segretario generale SIAM-SLC-CGIL>> Antonino Salerno>>>>>> Grazie e a presto!>> Sindacato Italiano Artisti della Musica.

Iniziativa del Sindacato Italiano Artisti della musica

Vi giro questa comunicazione per il lancio di una iniziativa, organizzata dal Sindacato italiano Artisti della musica, dal titolo LA MUSICA AL LAVORO - ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO, che si teneva a Roma, venerdi 20 giugno 2008 alle ore 14,30 presso l'ex Istituto >> Centrale per la patologia del libro in via Milano 76 (angolo via >> Panisperna). Alla manifestazione era stata annunciata la presenza del M° Claire Gibault, >> l'europarlamentare relatrice della importante Risoluzione dell'Unione >> europea sullo "Statuto sociale degli artisti" del 7 giugno 2007.
Di sotto riporto il testo della Risoluzione. Ringrazio la Dottoressa Stefania Vanzini per la comunicazione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto >> sociale degli artisti (2006/2249(INI))>> Il Parlamento europeo,>> - vista la Convenzione dell\'Unesco sulla protezione e la promozione >> della diversità delle espressioni culturali,>> - vista la comunicazione della Commissione dal titolo \"Una strategia >> quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti\" >> (COM(2005)0224),>> - visto il Libro Verde della Commissione dal titolo \"Modernizzare il >> diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo\" >> (COM(2006)0708),>> - vista la propria risoluzione del 22 ottobre 2002 sull\'importanza e >> il dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell\'Europa >> allargata ,>> - vista la propria risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie >> culturali ,>> - vista la propria risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle nuove sfide >> per il circo quale parte della cultura europea ,>> - visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno >> 1971, relativo all\'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai >> lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all\'interno >> della Comunità ,>> - visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del >> Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di >> sicurezza sociale,>> - vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, >> del 22 maggio 2001, sull\'armonizzazione di taluni aspetti del diritto >> d\'autore e dei diritti connessi nella società dell\'informazione ,>> - vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 sulla situazione e il ruolo >> degli artisti nell\'Unione europea,>> - vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del >> Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il >> diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in >> materia di proprietà intellettuale,>> - vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del >> Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del >> diritto d\'autore e di alcuni diritti connessi,>> - vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000, causa >> C-178/97, Barry Banks e altri contro Theatre royal de la Monnaie,>> - vista la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 2006, causa >> C-255/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese,>> - visto l\'articolo 45 del suo regolamento,>> - vista la relazione della commissione per la cultura e l\'istruzione >> (A6-0199/2007),>>>> A. considerando che l\'arte può anche essere considerata un lavoro e >> una professione,>>>> B. considerando che le summenzionate sentenze e la direttiva 96/71/CE >> riguardano tutte in modo specifico le attività degli artisti interpreti,>>>> C. considerando che, per praticare l\'arte al più alto livello, occorre >> interessarsi al mondo dello spettacolo e della cultura sin dalla più >> giovane età ed avere la possibilità di accedere alle principali opere del >> nostro patrimonio culturale,>>>> D. considerando che in numerosi Stati membri taluni professionisti del >> settore artistico non hanno uno statuto legale,>>>> E. considerando che la flessibilità e la mobilità sono elementi >> indissociabili nell\'esercizio delle professioni artistiche,>>>> F. considerando che nessun artista è totalmente al riparo dalla >> precarietà in nessuna fase del suo percorso professionale,>>>> G. considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della >> professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla >> garanzia di una protezione sociale sicura,>>>> H. considerando che ancora oggi risulta praticamente impossibile per un >> artista in Europa ricostruire la sua carriera professionale,>>>> I. considerando che occorre facilitare l\'accesso degli artisti alle >> informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro, mobilità, >> disoccupazione, salute e pensione,>>>> J. considerando che le predisposizioni artistiche, le doti naturali e >> il talento sono raramente sufficienti per aprire la strada ad una >> carriera artistica professionale,>>>> K. considerando che non sono stati ancora sufficientemente sviluppati i >> contratti di formazione e/o qualificazione a vocazione artistica adattati >> alle singole discipline,>>>> L. considerando che è opportuno incoraggiare la riconversione >> professionale degli artisti,>>>> M. considerando che la libera circolazione dei lavoratori in generale, >> inclusi gli artisti originari dei nuovi Stati membri, è tuttora soggetta >> a certe limitazioni dovute alle possibili disposizioni transitorie >> previste dal trattato di adesione,>>>> N. considerando che le produzioni artistiche riuniscono spesso artisti >> europei ed artisti extracomunitari la cui mobilità è spesso ostacolata >> dalla difficoltà di ottenere visti a medio termine,>>>> O. considerando che il soggiorno degli artisti in uno Stato membro è il >> più delle volte di breve durata (inferiore ai tre mesi),>>>> P. considerando che tutti questi problemi legati alla mobilità >> transfrontaliera, principale caratteristica delle professioni artistiche, >> mettono in luce la necessità di prevedere misure concrete in questo >> settore,>>>> Q. considerando che è essenziale distinguere le attività artistiche >> amatoriali da quelle dei professionisti,>>>> R. considerando che l\'integrazione dell\'insegnamento artistico nei >> programmi scolastici degli Stati membri deve essere assicurato in modo >> efficace,>>>> S. considerando che la succitata Convenzione dell\'Unesco costituisce >> un\'ottima base per il riconoscimento dell\'importanza delle attività dei >> professionisti nella creazione artistica,>>>> T. considerando che la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati membri >> che ancora non la applicano, di prevedere per gli autori un compenso equo >> in caso di eccezioni o restrizioni al diritto di riproduzione >> (reprografia, riproduzione per uso privato),>>>> U. considerando che la direttiva 2006/115/CEE determina i diritti >> esclusivi di cui sono titolari in particolare gli artisti interpreti e il >> loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa,>>>> V. considerando che i diritti patrimoniali e morali degli autori e >> degli artisti interpreti sono a tal riguardo il riconoscimento del loro >> lavoro creativo e del loro contributo alla cultura in generale,>>>> W. considerando che la creazione artistica partecipa allo sviluppo del >> patrimonio culturale e si nutre delle opere del passato, da cui trae >> ispirazione e materiale e di cui gli Stati assicurano la salvaguardia,>>>> Miglioramento della situazione degli artisti in Europa>> La situazione contrattuale>>>> 1. invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico >> e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante >> l\'adozione o l\'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che >> riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, >> l\'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la >> conformità alle norme europee;>> 2. sottolinea che occorre prendere in considerazione la natura atipica >> dei metodi di lavoro dell\'artista;>> 3. sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione la natura >> atipica e precaria di tutte le professioni sceniche;>> 4. incoraggia gli Stati membri a sviluppare la definizione di contratti >> di formazione o di qualificazione nelle professioni artistiche;>> 5. propone pertanto agli Stati membri di agevolare il riconoscimento >> dell\'esperienza professionale degli artisti;>>>> La protezione dell\'artista>>>> 6. invita la Commissione e gli Stati membri a creare un \"registro >> professionale europeo\" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa >> consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il >> loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i >> dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li >> ingaggiano;>> 7. incoraggia gli Stati membri a migliorare il coordinamento e lo >> scambio di buone pratiche e di informazioni;>> 8. sollecita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con il >> settore, un manuale pratico uniforme e comprensibile destinato agli >> artisti europei e agli organi interessati nelle amministrazioni, che >> contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione malattia, >> disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo;>> 9. invita la Commissione e gli Stati membri in funzione degli accordi >> bilaterali applicabili ad esaminare la possibilità di iniziative per >> assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza >> sociale degli artisti provenienti da paesi terzi quando ritornano nei >> loro paesi d\'origine e per garantire che si tenga conto della esperienza >> di lavoro in uno Stato membro;>> 10. incoraggia la Commissione a varare un progetto pilota al fine di >> sperimentare l\'introduzione di una carta elettronica europea di >> sicurezza sociale specificamente destinata all\'artista europeo;>> 11. ritiene infatti che tale carta, contenendo tutte le informazioni >> concernenti l\'artista, potrebbe risolvere alcuni problemi inerenti alla >> sua professione;>> 12. sottolinea la necessità di distinguere con precisione la mobilità >> specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell\'Unione europea in >> generale;>> 13. chiede a tale proposito alla Commissione di fare il punto sui >> progressi realizzati in merito a tale mobilità specifica;>> 14. chiede alla Commissione di individuare formalmente i settori >> culturali in cui risulta evidente il rischio di una fuga di creatività e >> di talenti e chiede agli Stati membri di incoraggiare, mediante >> incentivi, gli artisti a rimanere o a rientrare nel territorio degli >> Stati membri;>> 15. chiede inoltre agli Stati membri di prestare un\'attenzione >> particolare al riconoscimento a livello comunitario di diplomi e altri >> certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche >> nazionali europee e da altre scuole ufficiali delle arti dello >> spettacolo, in modo da consentire ai loro titolari di lavorare e studiare >> in tutti gli Stati membri, in conformità con il processo di Bologna; >> sollecita tutti gli Stati membri a tal riguardo a promuovere studi >> artistici formali che offrano una buona formazione personale e >> professionale e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento >> artistico nonché competenze generali per operare in altri ambiti >> professionali; sottolinea altresì l\'importanza di proporre iniziative su >> scala europea per facilitare il riconoscimento di diplomi e altri >> certificati rilasciati dai conservatori e dalle scuole artistiche >> nazionali di paesi terzi, al fine di favorire la mobilità degli artisti >> verso gli Stati membri;>> 16. invita la Commissione ad adottare una \"carta europea per la >> creazione artistica e le condizioni del suo esercizio\" sulla base di >> un\'iniziativa come quella dell\'Unesco, onde affermare l\'importanza >> delle attività dei professionisti della creazione artistica e favorire >> l\'integrazione europea;>> 17. invita gli Stati membri ad eliminare tutti i tipi di restrizioni >> relative all\'accesso al mercato del lavoro per gli artisti dei nuovi >> Stati membri;>> 18. invita gli Stati membri che non l\'applicano ancora ad organizzare, >> nel rispetto della direttiva 2006/115/CEE e della direttiva 2001/29/CE, >> in modo efficace il pagamento di tutti gli equi compensi relativi ai >> diritti di riproduzione e delle eque remunerazioni dovute ai titolari dei >> diritti d\'autore e dei diritti associati;>> 19. invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le >> disposizioni prese dagli Stati membri per assicurare in modo efficace ai >> titolari dei diritti d\'autore e dei diritti connessi l\'equo compenso >> per le eccezioni legali applicate dagli Stati membri a norma della >> direttiva 2001/29/CE e per lo sfruttamento legale dei loro diritti a >> norma della direttiva 2006/115/CEE;>> 20. invita la Commissione a procedere ad uno studio che analizzi le >> disposizioni prese dagli Stati membri affinché una parte delle entrate >> generate dal pagamento dell\'equo compenso dovuto ai titolari dei diritti >> d\'autore e dei diritti connessi sia destinata al sostegno dell\'attività >> creativa e alla protezione sociale e finanziaria degli artisti, e che >> analizzi inoltre gli strumenti giuridici e i dispositivi che potrebbero >> essere utilizzati per contribuire al finanziamento della protezione degli >> artisti viventi europei;>> 21. ritiene auspicabile che gli Stati membri sudino la possibilità di >> concedere agli artisti un aiuto supplementare a quelli già in vigore, >> prevedendo per esempio un prelievo sullo sfruttamento commerciale delle >> creazioni originali e delle loro interpretazioni libere da diritti;>>>> La politica dei visti: mobilità e impiego dei cittadini di paesi terzi>>>> 22. sottolinea la necessità di tener conto delle difficoltà che alcuni >> artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente per ottenere un >> visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro, nonché delle >> incertezze legate a tale situazione;>> 23. sottolinea altresì che le condizioni stabilite per la concessione >> dei visti e dei permessi di lavoro sono attualmente difficili da >> soddisfare da parte degli artisti in possesso di contratti di lavoro a >> breve termine;>> 24. invita la Commissione a riflettere sugli attuali sistemi per la >> concessione di visti e permessi di lavoro agli artisti e a mettere a >> punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che possa >> portare all\'introduzione di un visto temporaneo specificamente destinato >> agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene in taluni Stati >> membri;>>>> Formazione lungo tutto l\'arco della vita e riconversione>>>> 25. invita gli Stati membri a creare strutture specializzate di >> formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, >> in modo da sviluppare un\'autentica politica dell\'occupazione in questo >> ambito;>> 26. invita la Commissione a raccogliere tutte le ricerche e le >> pubblicazioni esistenti e a valutare, nella forma di uno studio, >> l\'attuale situazione per quanto concerne l\'attenzione prestata >> nell\'Unione europea alle malattie professionali tipiche delle attività >> artistiche, ad esempio l\'artrite;>> 27. ricorda che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo >> permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di >> spettacolo sulla scena;>> 28. ricorda a tale proposito che i periodi di ripetizione costituiscono >> a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di >> tutti questi periodi d\'attività nella carriera degli artisti, sia >> durante i periodi di disoccupazione che a fini pensionistici;>> 29. invita la Commissione a valutare il livello reale di cooperazione >> europea e di scambi nel campo della formazione professionale nelle arti >> dello spettacolo e a promuovere tali aspetti nel quadro dei programmi per >> l\'apprendimento permanente e cultura 2007, nonché dell\'Anno europeo per >> l\'istruzione e la cultura 2009;>>>> Verso una ristrutturazione delle attività amatoriali>>>> 30. insite sulla necessità di sostenere tutte le attività artistiche e >> culturali svolte segnatamente a favore di gruppi socialmente svantaggiati >> allo scopo di migliorarne l\'integrazione;>> 31. sottolinea l\'importanza delle attività artistiche amatoriali quale >> elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali e di >> costituzione di una società dei cittadini;>> 32. sottolinea che gli artisti senza formazione specifica che aspirano >> a una carriera artistica professionale dovrebbero essere ben informati in >> merito a certi aspetti di questa professione;>> 33. invita a tale proposito gli Stati membri ad incoraggiare e a >> promuovere le attività amatoriali in continuo contatto con gli artisti >> professionisti;>>>> Garantire la formazione artistica e culturale sin dalla più giovane età>>>> 34. invita la Commissione ad effettuare uno studio sull\'educazione >> artistica nell\'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della >> formazione offerta - se formale o meno -, i risultati e gli sbocchi >> professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento entro due anni;>> 35. invita la Commissione ad incoraggiare e favorire la mobilità degli >> studenti europei delle discipline artistiche, attraverso >> l\'intensificazione dei programmi di scambio fra gli studenti dei >> conservatori e delle scuole artistiche nazionali sia su scala europea che >> su scala extra-europea;>> 36. invita la Commissione a prevedere il finanziamento di misure e >> progetti pilota che consentano in particolare di definire i modelli >> adeguati in materia di educazione artistica nell\'ambiente scolastico >> attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze >> destinato agli insegnanti di discipline artistiche;>> 37. raccomanda agli Stati membri di intensificare la formazione degli >> insegnanti incaricati dell\'educazione artistica;>> 38. chiede alla Commissione e agli Stati membri di esaminare la >> possibilità di creare un fondo di mobilità europea di tipo Erasmus >> destinato agli scambi di insegnanti e di giovani artisti; ricorda a tal >> riguardo l\'importanza che attribuisce all\'aumento del bilancio europeo >> destinato alla cultura;>> 39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare una >> campagna d\'informazione volta ad offrire una garanzia di qualità >> dell\'educazione artistica;>> 40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione >> al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli >> Stati membri.>>>>>> Grazie e a presto!>> Sindacato Italiano Artisti della Musica.

giovedì 26 giugno 2008

Graticcia dei teatri storici

Questo articolo è tratto dall'allegato N. 14 del 22 Luglio 2003 del Sole 24 Ore, curato da Luigi Galli ingegnere presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ringrazio l'ingegnere Marco Stanghellini per avermi dato questo articolo.

Gli sforzi sono orientati a coniugare la conservazione dei beni culturali e la tutela dei lavorati

Utilizzo in sicurezza della graticcia dei teatri storici: una commissione consultiva ha già elaborato il decreto

Spesso le opere sulle quali si interviene non sono in grado di offrire soluzioni tali da facilitare le situazioni di sicurezza sul lavoro soprattutto nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione. E' questo il caso della graticcia dei teatri storici italiani consistente in un sistema di assi di legno, posto al di sopra del palcoscenico. Un gruppo di lavoro ad hoc, nominato nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli infortuni e l'Igiene del Lavoro ha elaborato una bozza di decreto cosiddetto "di pari efficacia" in base all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994; questo testo cerca di risolvere i problemi di sicurezza sul lavoro posti dall'utilizzo della graticcia in fase di movimentazione delle scene prima e durante lo spettacolo.

La conservazione dei beni culturali passa attraverso complesse procedure scientifiche e gestionali, che spesso sfociano nella realizzazione di cantieri, più propriamente edili nel caso di restauro di beni architettonici, ovvero di restauro nel senso più classico dove si tratta di beni pittorici, scultorei o simili. In ogni caso, è fuori discussione una certa centralità del cantiere in quella che è senz'altro l'attività che coinvolge la più grande ricchezza che il nostro Paese detiene.

Non è stato ancora indagato a fondo, non solo in letteratura, ma neanche nella prassi quotidiana, il rapporto esistente tra la progettazione della sicurezza del lavoro in un cantiere di restauro/conservazione e la strategia di conservazione dei beni su cui si vuole intervenire.

Se da una parte è chiaro che l'intervento di restauro/conservazione del bene viene concepito per preservare il bene stesso, ed evitare inoltre ogni danneggiamento - anche casuale delle opere oggetto dell'intervento o di quelle potenzialmente esposte a danni anche se non oggetto di intervento, non è altrettanto chiaro come la progettazione della sicurezza in un cantiere di restauro/conservazione di beni culturali possa influenzare la gestione del bene stesso.

Eppure è cosi.

Si pensi ad esempio alle difficoltà di inserire un ponteggio all'interno di una chiesa: solo da pochi anni i più moderni tipi di ponteggio (cosiddetti a montanti e traversi prefabbricati, o multidirezionali) possono essere posizionati nella cupola e nelle navate lasciando un ampio passaggio all'interno della navata centrale, per permettere non solo la fruizione della chiesa, ma addirittura la prosecuzione del culto. Prima dell'arrivo sul mercato di questi ponteggi il problema era risolvibile con molte difficoltà, con le conseguenze immaginabili per la gestione del patrimonio architettonico.

Ma l'influenza del cantiere e del suo bagaglio di procedure inerenti alla sicurezza sul lavoro non si ferma solamente all'interazione temporale tra il cantiere e il bene culturale o architettonico, ma va ben oltre la vita del cantiere grazie al fascicolo dell'opera previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 494/1996.

In breve, il fascicolo viene compilato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera, e consiste in un dettagliato progetto degli apprestamenti di sicurezza da mettere in atto al momento dei futuri interventi di manutenzione sull'opera. Questa problematica, ancora poco conosciuta e dibattuta nonostante l'obbligatorietà del fascicolo per tutti i cantieri, tranne per quelli di manutenzione ordinaria, ha, o dovrà avere, profonde ripercussioni sulla vita futura delle opere sulle quali si interviene. In altri termini, mentre si progetta l'intervento su un'opera occorre prevedere i futuri interventi di manutenzione, risanamento, conservazione dell'opera medesima, ed evitare le misure/procedure/apprestamenti/dispositivi di protezione individuale che saranno necessari in quell'occasione. In qualche maniera, si tratta di ripensare le caratteristiche dell'opera in funzione della sicurezza degli operatori che dovranno intervenire su di essa. In tal senso, quindi, è possibile, se non obbligatorio ai sensi di legge, proporre al committente dell'opera quelle modifiche necessarie, ovviamente nel rispetto delle caratteristiche storico-culturali dell'opera stessa, per rendere possibile tutto ciò.

Naturalmente non è detto che il bene - specie se architettonico - sul quale si interviene sia in grado di offrire soluzione tali da facilitare la situazione di sicurezza sul lavoro nel caso di interventi futuri: è, infatti, chiaro che interventi strutturali, come ad esempio l'installazione di dispositivi di protezione collettiva (parapetti fissi, parapetti mobili, attacchi per DPI anticaduta, ecc.), non sono sempre sempre possibili in situazioni che vedono la preminenza, anche dal punto di vista normativo, della conservazione del bene.

E' questo il caso, volendo esemplificare, della graticcia dei teatri storici italiani, consistente in un sistema di assi in legno, posto al di sopra del palcoscenico nei teatri costruiti in Italia (e non solo) negli ultimi trecento anni.

Questa vera e propria graticciata lignea serviva e serve per movimentare le scene prima e durante lo spettacolo, sollevando quelle che devono essere tolte dal palcoscenico, ed abbassando quelle che devono costituire il nuovo quadro. Ebbene questa struttura lignea viene utilizzata come piano di lavoro dai cosiddetti macchinisti di graticcia, che vi si recano sopra per modificare la posizione delle funi che sostengono le scenografie ed eseguire altre operazioni di scenotecnica.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 626/1994, ed in seguito dell'effettuazione della valutazione dei rischi prevista da tale decreto legislativo, presso i tantissimi teatri storici italiani si è appurato che la graticcia, intesa come piano di lavoro, non rispetta alcune prescrizioni normative contenute nei D.P.R. n. 547/1995 e 303/1956.

L'impasse era - ed è tuttora - cosi carica di implicazioni per questi apparati scenotecnici, annoverati a pieno diritto nel patrimonio oggetto di tutela da parte delle competenti amministrazioni nel campo dei beni culturali, che del problema è stata investita la Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del Lavoro.

Un gruppo di lavoro ad hoc, nominato nell'ambito della suddetta Commissione, coordinata dallo scrivente, ha elaborato una bozza di decreto cosiddetto "di pari efficacia" in base all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 626/1994. Tale bozza di decreto cerca di risolvere i problemi di sicurezza sul lavoro posti dall'utilizzo della graticcia dei teatri storici, pur mantenendo integre le caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

La bozza di decreto è stata approvata dalla Commissione Consultiva, ma e tuttora - ormai da svariato tempo - presso i competenti uffici ministeriali, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La strada per la tutela dei beni culturali integrata in un più ampio panorama scientifico e sociale non sarà priva di difficoltà.

mercoledì 25 giugno 2008

Cinema Statuto di Torino


Il Cinema Statuto era un cinema della città di Torino sito in via Cibrario, in cui il 13 Febbraio 1982, a causa di un incendio, morirono 64 persone, per intossicazione da fumi e per ustioni. Al momento dell'incendio, iniziato nella zona del palcoscenico, nel cinema era in proiezione il film La Capra, con Gerard Depardieu. Stando alle dichiarazioni del proprietario del cinema, le fiamme si sarebbero propagate partendo da una vecchia tenda. Le vittime, sebbene avessero tentato la fuga, trovarono le uscite di sicurezza chiuse e bloccate, e così non sfuggirono alle esalazioni di acido cianidrico, prodotto della combustione del tessuto ignifugo delle sedie. Raimondo Cappella il proprietario del cinema al tempo dei fatti, fu condannato a otto anni in primo grado, e a due anni in secondo grado, e a risarcire i parenti delle vittime con una somma di 3 miliardi di lire, e tutti i suoi beni vennero sequestrati.


Fu proprio dopo questo incidente che la legislazione sulla prevenzione incendi ha cominciato ad avere una configurazione moderna ed efficace. E' cosi che oggi cinema, teatri, discoteche, sale concerti e locali di pubblico spettacolo in genere richiedono la presenza di adeguati sistemi per la rilevazione e l'estinzione degli incendi.

L'ENPALS


Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo - E.N.P.A.L.S. (istituito con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 successivamente ratificato, con alcune modifiche, con l. 29 novembre 1952, n. 2388) è un ente pubblico autorizzato a ricevere e gestire i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo, sia che svolgano attività subordinata, para-subordinata o autonoma.

L’E.N.P.A.L.S. da un lato provvede alla riscossione dei contributi e dall’altro eroga le pensioni e gli assegni agli aventi diritto (gli stessi lavoratori o i loro eredi).


Le prestazioni erogate dall’Ente sono analoghe a quelle erogate dall’I.N.P.S. per le altre categorie di lavoratori: pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti.


Il lavoratore chiede l’immatricolazione all’E.N.P.A.L.S. che gli rilascerà il libretto personale su cui vengono annotati i versamenti contributivi.


Il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi sui compensi pattuiti ed annotarli sul libretto del lavoratore.

martedì 24 giugno 2008

Primi interventi legislativi nello Spettacolo


Il settore dello spettacolo occupa un posto non indifferente nella classifica INAIL per frequenza di infortuni: infatti scavalca settori industriali quali quello della chimica, plastica e gomma, quello dei gasdotti ed oleodotti, dell'energia elettrica e del tessile. Se poi vi aggiungiamo il diffuso ricorso a manodopera temporanea sommersa è facile temere che gli infortuni siano molti di più di quelli denunciati. Questo può apparire paradossale se si pensa che i primi interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono addirittura al 1821, quando con un Regio regolamento nel Regno delle due Sicilie fu istituita la prima cassa delle pensioni e sovvenzioni per il personale addetto ai reali teatri. Tra i principali compiti di questa Cassa rientravano i trattamenti pensionistici, reversibili anche alle vedove dei dipendenti, le sovvenzioni agli artisti divenuti inabili prima di aver maturato dieci anni di servizio e l'assistenza medica gratuita. In epoche successive alcune categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero anche la costituzione di Casse Mutue di malattia a livello provinciale, fino a giungere nel 1934 alla costituzione della Cassa Nazionale di malattie per impiegati ed operai dello spettacolo, la cui invalidità e vecchiaia venivano. assicurate dal neonato INPS.

-Articolo tratto dalla rivista 2087 (numero 5 del Luglio 2007)