venerdì 11 luglio 2008

Il "Rumore" e il settore della Musica


Il testo che segue è un interessante articolo scritto da Bruno Scagliola, Rspp del teatro Regio di Torino, e tratto dal Periodico di Informazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino apparso sul numero di Aprile 2008:(http://www.studiofasano.it/pdf/Foit_magazine.pdf)


IL “RUMORE” E IL

SETTORE DELLA
MUSICA

Il Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n°195 che
ha recepito la nuova direttiva 2003/10 CE relativa
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore), ha stabilito i
nuovi limiti del livello di esposizione giornaliera
e settimanale al rumore che non deve eccedere
al valore limite di 87dBA.
L’attenzione degli addetti al settore musicale è
ricaduta sull’art. 7 che recita:
1. le disposizioni di cui al’art. 2 e 3 si applicano
trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto.
2. per i settori della musica e delle attività
ricreative le disposizioni di cui all’art. 2 si
applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.

Quanto sopra ha creato uno sconcerto per gli
addetti poiché nell’esecuzione di concerti e/o
rappresentazioni liriche il livello di pressione
sonora supera certamente i valori Limite previsti
dall’art. 2 del presente decreto.

Ci si chiede allora quale sarà il futuro dell’applicazione
del decreto:
• metteremo le cuffie ai professori d’orchestra?
• si richiederà ai Direttori d’orchestra di limitarne
il volume?
• li sottoporremo a visita periodica?

Un aiuto in questo settore ci arriva dall’ISPELS
di Roma in quanto in occasione di un recente
congresso sull'applicazione del Decreto 195, si
è resa disponibile di fare uno studio in proposito,
mentre il Teatro Regio si è reso disponibile
di fare da pilota per effettuare una valutazione
dei livelli di esposizione al rumore nell’arco di
una stagione lirica e concertistica.

In ottemperanza dell’art. 7 comma 3 , è stato
avviato un programma per la misurazione e la
valutazione dell’agente di rischio rumore per il
settore della musica del Teatro Regio.

Le analisi sono state affidate all’ ISPESL
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro) della Regione Lazio,
che ha provveduto ad effettuare le misure
necessarie, atte a definire gli effettivi livelli di
esposizione al rumore durante le prove musicali
sia in Sala Regia sia durante l’esecuzione
in Buca d’Orchestra.

Per questo motivo occorre coinvolgere le istituzioni
in quanto il problema del “rumore” per il
settore della musica, non è solo un problema
nazionale, ma sarà un problema Europeo.
Bruno Scagliola

Difficoltà ad applicare le norme di Sicurezza in Palcoscenico


Il testo che segue è un interessante articolo scritto da Bruno Scagliola e tratto dal Periodico di Informazione della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino apparso sul numero di Aprile 2008:(http://www.studiofasano.it/pdf/Foit_magazine.pdf)

Bruno Scagliola lavora nel mondo del Teatro (Regio di Torino) da oltre 30 anni; dal 1980 si occupa di sicurezza con particolare riferimento alle problematiche di
palcoscenico; dal 1994 come RSPP del Teatro Regio di Torino.


Il decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626
che ha recepito le direttive europee riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, si applica in
tutti i settori di attività privati o pubblici, ma non
si applica nella sua totalità sul palcoscenico.
Infatti quando si entra in palcoscenico, si entra
in un mondo nuovo e particolare dove, per la
realizzazione di uno spettacolo, si possono
creare situazioni di pericolo (al di fuori delle
regole) dovute ad esigenze artistiche e di regia
che espongono tutto il personale tecnico ed
artistico, presente in palcoscenico, al rischio di
infortuni fisici.
Per questo motivo sul palcoscenico è giusto
asserire che inevitabilmente si deroga in parte
alla normativa vigente ( a tutt’oggi non esiste
una normativa specifica per i palcoscenici dei
Teatri Italiani).
Perché si dice che si deroga alla normativa?
Perché alcune regole elementari di buona tecnica
dicono:

• Che non si può sostare sotto i carichi
sospesi ( sulla testa abbiamo tonnellate
appese).
• quando un dislivello supera 150 cm. di
altezza rispetto al piano di calpestio, occorre
mettere i parapetti di protezione ( se
“Mosè” sale sulla montagna, non è possibile
artisticamente mettere parapetti di protezione).
• la zona di lavoro deve essere ampia, ben
illuminata e priva di ostacoli ( ogni lavoratore
dovrebbe disporre di una superficie di
almeno 2 m2, e un minimo indicativo
di 200 lux di illuminazione).
• i ponti e i mezzi di sollevamento non sono
collaudati per il trasporto delle persone in
quanto non sono né ascensori, né montacarichi,
(può però succedere che, per esigenze
sceniche e/o di regia , i ponti e/o i tiri
di scena possono essere usati per il trasporto
e/o il sollevamento delle persone.
• sul palcoscenico è vietato fumare e usare
fiamme libere.

Ma cosa vuol dire derogare?
Derogare vuol dire che bisogna attuare tutte
quelle misure correttive di prevenzione e
buona tecnica atte a ridurre al minimo il rischio
(non esiste rischio zero ma esiste rischio
accettabile).
È imperativo quindi che le misure di sicurezza
alternative adottate, vengano tradotte in un
documento che dovrà contenere in chiaro: le
situazioni di pericolo, il rischio conseguente
(magnitudo del rischio), le misure di sicurezza
alternative attuate,
l’informazione e la formazione messa in atto.
Entrare in palcoscenico è come entrare
all’interno di una macchina con tutti gli
organi in movimento dove non sempre è
possibile proteggere le zone potenzialmente
a rischio!

IL DOCUMENTO
SULLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
RELATIVO ALLO
SPETTACOLO

A differenza della valutazione dei rischi delle
attività lavorative presenti in Teatro, dove i
rischi specifici sono facilmente individuabili
dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei
rischi relativi alla realizzazione di uno spettacolo
non sempre può essere individuata in anticipo,
ma deve essere attuata nel momento in cui
avviene l’azione pericolosa.

Infatti, spesso le situazioni di potenziale pericolo
emergono durante le prove tecniche o di
assieme, secondo le esigenze artistiche che il
regista richiede; tali esigenze però, possono
essere più volte cambiate in base alle osservazioni
e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso
nel corso della regia dello spettacolo.
Per questo motivo, per poter attuare una corretta
valutazione dei rischi e una esaustiva
attuazione delle misure di prevenzione e protezione,
il documento sulla valutazione dei rischi
per lo spettacolo, deve essere un documento
dinamico che si “modula” nel corso delle prove
adattandosi ad ogni nuova situazione che
dovrà essere mediata e concordata con il
Regista, lo Scenografo Bozzettista, il Direttore
Allestimenti e il Direttore di scena.

LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO
SPETTACOLO
Per ogni rappresentazione, in relazione alle
esigenze sceniche, deve essere effettuata con
il Direttore degli Allestimenti, il Direttore di
Scena e il Responsabile del Servizio
Prevenzione, l’analisi dello spettacolo che
comprende la valutazione del rischi per tutto il
personale tecnico ed artistico che opera sul
palcoscenico.
Tale valutazione prevede tre fasi distinte:

• scheda “A” - analisi dell’allestimento in
fase di progetto.
• scheda “B” - analisi dell’allestimento in
fase di montaggio, durante le prove in palcoscenico
e/o in sala Regia.
• scheda “C” - Analisi dell’allestimento
prima della prova generale e/o della prima,
al fine di verificare che non siano emerse
nuove situazioni di pericolo.

A seguito della valutazione sopra descritta,
vengono individuate le prime misure di prevenzione
e protezione da adottare, e le attività di
formazione ed informazione, misure che
dovranno successivamente essere “modulate”
nel corso delle prove tecniche e di assieme.

L’esito della valutazione deve essere riportato:
• su apposita scheda di sicurezza relativa
allo spettacolo, firmata dal Responsabile
del Servizio Prevenzione, dal Responsabile
dei Servizi di Palcoscenico, dal Direttore di
Scena e dal Direttore Allestimenti.
• su apposito documento di sicurezza personalizzato,
firmato per presa visione da artisti,
comparse, tecnici e se in scena vi sono
minorenni, dai genitori.

NB: il documento dovrà riportare la cronologia
delle date dove sono state attuate le misure
di sicurezza e prevenzione.

Il Direttore di Scena, in collaborazione con il
Direttore Allestimenti e il Responsabile del
Servizio Prevenzione Protezione dovrà:
1. informare il personale artistico che opera
sul palcoscenico, secondo quanto previsto
dal documento di sicurezza relativo all’allestimento.
2. collaborare con il Responsabile del Servizio
Prevenzione, per la stesura del documento
di sicurezza relativo all’allestimento nelle
sue varie fasi .
3. gestire lo spettacolo nel rispetto delle schede
di sicurezza emanate.
4. segnalare alla Direzione Allestimenti e al
responsabile del Servizio Prevenzione,
eventuali situazioni di pericolo e/o variazioni
non previste durante le fasi di preparazione
dello spettacolo al fine di attuare le
misure di sicurezza necessarie.

Come muoversi in palcoscenico

Valutare con attenzione ogni attività di palcoscenico
e soprattutto tenere sempre in considerazione
che ogni attività svolta in palcoscenico
deve considerarsi a rischio in quanto per
esigenze sceniche ed artistiche non sempre è
possibile attuare le misure di prevenzione in
tutti i suoi punti
Sarà cura della Direzione di Scena, sentita la
Direzione Allestimenti, fornire le giuste informazioni
sui pericoli che si possono incontrare
e su come operare in scena.
In particolare modo si segnala la necessità di
adottare i seguenti comportamenti:
• muoversi con cautela, soprattutto in presenza
di grandi masse artistiche e quando
in scena vi siano situazioni particolari .
• rispettare i segnali di divieto di accesso al
palcoscenico e passare da quota - 3.20.
• porre attenzione a come ci si muove: il pavimento
è pieno di insidie ( cavi elettrici, praticabili,
attrezzeria varia).
• fare sempre attenzione ai dislivelli improvvisi
e ai segnali posti a pavimento che delimitano
le zone di pericolo.
• porre attenzione alle istruzioni date dalla
Direzione di Scena su situazioni particolari.
• per le donne, se non per esigenze sceniche,
evitare durante le prove di indossare
scarpe con tacchi a spillo, calzature aperte
o leggere ( sandali, ciabatte ecc.).
• al termine delle prove o spettacoli abbandonare
il palcoscenico con calma.

Ciascuno per il proprio ruolo è tenuto, in osservanza
dell’art. 5 del Dlgs 626/94 a:
a) rispettare le regole segnalando alla
Direzione eventuali situazioni che possono
generare una condizione di pericolo per
persone e cose;
b) dare il proprio contributo per il miglioramento
del livello di sicurezza;
c) non compiere di propria iniziativa azioni che
possano pregiudicare la sicurezza propria e
altrui.
È importante “ rispettare” il palcoscenico quale
“luogo” di lavoro, non sottovalutarlo e soprattutto
essere a conoscenza che si opera in un
luogo potenzialmente a rischio.

Bruno Scagliola