domenica 8 febbraio 2015

Crollo del palco del concerto di Jovanotti nel 2011: Tre anni al progettista


Dalle pagine del quotidiano "Il piccolo" di Trieste apprendiamo che è' arrivata la prima condanna per la tragedia del PalaRubini in cui il 12 dicembre del 2011 ha perso la vita Francesco Pinna: tre anni di reclusione ad Andrea Guglielmo, l’ingegnere incaricato della verifica statica dell’impalcatura collassata.
La sentenza è stata pronunciata questa mattina nell’udienza celebrata con rito abbreviato dal giudice Laura Barresi, che ha sostanzialmente accolto le richieste del pm Matteo Tripani: nella requisitoria aveva indicato la pena di 3 anni e 4 mesi per disastro e omicidio colposo.
Guglielmo è stato ritenuto responsabile di aver erroneamente valutato i cosiddetti carichi appesi sbagliando il calcolo del coefficiente di sicurezza. Questo errore si è verificato in assenza di un elaborato grafico, un progetto del committente che indicasse l’esatta posizione in cui i carichi dovevano essere posizionati. In sintesi la struttura del palco del PalaTrieste è collassata per un eccesso di carico, ma la situazione è stata originata sia dagli errori di progettazione, che dalla carenza di indicazioni.
Chiusa con una sentenza anche la posizione di Egidio Conte, ad della Stage System che è morto qualche mese fa. Il giudice ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo.
E' stato fissato al prossimo 9 marzo, invece, il dibattimento per il terzo indagato, Loris Tramontin, titolare della società Azalea Promotion, organizzatrice del concerto di Jovanotti, rinviato a giudizio lo scorso 10 novembre.
 

sabato 7 febbraio 2015

Controlli di manutenzione periodica e verifiche obbligatorie periodiche

Dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 si evince che : Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare i controlli di manutenzione periodica, previsti al comma 8 e registrati come indicato al comma 9, oltre alle verifiche periodiche obbligatorie, previste al comma 11, riferite alle attrezzature indicate nell'Allegato VII. E' importante evidenziare che i controlli di cui al comma 8 devono essere eseguite da personale tecnico competente o dal datore di lavoro, purchè gli stessi siano in grado di dimostrare l'avvenuta verifica con adeguata competenza e mediante registrazione, come indicato al comma 9. Le verifiche periodiche previste al comma 11 ed inerenti le attrezzature indicate nell'allegato VII, possono essere eseguite esclusivamente da soggetti privati abilitati e riconosciuti (pubblicati negli specifici elenchi) scelti dal datore di lavoro, o dalle ASL, il tutto anche in virtù della Legge 9 agosto 2013 n.98 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2013. Il Comma 8 ci dice che: Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente). Il Comma 11 ci dice che: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.