mercoledì 1 febbraio 2012

I dispositivi di protezione individuale


In questo post, tratto da un mio articolo pubblicato sul n.4/2010 della rivista BACKSTAGE edita da Tecniche Nuove Milano, andremo a trattare a grandi linee tutto quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale comunemente noti come DPI.


Al Titolo III capo 2 del D.Lgs. 81/08 viene affrontata tutta la parte relativa ai dispositivi di protezione individuale comunemente noti come DPI.
All’art. 75 vediamo che “ I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Il datore di lavoro ha infatti il compito di effettuare diversi passaggi prima di ricorrere all’uso dei DPI.
In primo luogo deve valutare se, attraverso misure specifiche, sia possibile eliminare il potenziale fattore di rischio; in secondo luogo deve verificare l’efficacia delle misure tecniche, organizzative e procedurali messe in atto. Solo nel caso in cui le misure adottate non consentano di eliminare tutti i rischi allora si dovrà ricorrere ai sistemi di protezione individuali.
Il compito di valutarne l’adeguatezza e la loro fornitura spetta al datore di lavoro in base all’ art. 77 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro).
I DPI sono quindi obbligatori solo quando il rischio non può essere eliminato o ridotto in termini di accettabilità. Essi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (che recepisce la direttiva 89/686/CEE, che riporta le caratteristiche tecniche di questi dispositivi a cui debbono fare riferimento in modo vincolante i progettisti ed i costruttori) e sue successive modificazioni (art. 76 del D.Lgs. 81/08 – Requisiti dei DPI -).
La condizione di utilizzo da parte del lavoratore è fortemente assoggettata alla loro ergonomia . Più comodo sarà e più facilmente verrà indossato.
Scegliere un DPI non è una cosa semplice soprattutto in un settore come quello dello spettacolo. In questo campo i rischi sono spesso diversi e proprio per questo motivo è necessaria un’attenta ed approfondita analisi da farsi volta per volta, allestimento dopo allestimento, piazza dopo piazza.
Prima di entrare nello specifico di quali sono i DPI più utilizzati è utile capire quali attrezzature sono considerati DPI e quali no .
All’ art. 74 del D.Lgs. 81/08 vediamo che “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Lo stesso articolo precisa al punto 2 quali attrezzature non sono DPI e cioè:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Ho volutamente saltato i punti che non rientrano nell’argomento da noi trattato.
Vediamo ora quali sono quelli più utilizzati nel settore dello spettacolo considerando che fatta eccezione per le scarpe antinfortunistica, che il lavoratore dovrebbe sempre indossare, gli altri DPI posso essere usati o non usati in base all’esposizione al rischio e comunque sempre a discrezione del datore di lavoro, del proposto e dello stesso lavoratore. Si rende utile una ulteriore precisazione e cioè che tutti i DPI, devono rispondere alle norme di “buona tecnica” UNI.

Caschi: L’ergonomia sui caschi è fondamentale. Il peso di un buon casco è di circa 380 grammi. UNI-EN 397 è la norma europea relativa ai caschi per l’industria e l’edilizia i quali vengono utilizzati anche nel settore dello spettacolo. Secondo questa norma, il casco di protezione è composto da una calotta esterna e da un rivestimento interno. L’effetto protettivo del casco di protezione è basato sulla sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonché sulla sua resistenza alla perforazione da oggetti acuminati o taglienti.
Scarpe: Il primo quesito che ci si pone davanti è: scarpe conduttive, antistatiche o dielettriche?
Le scarpe conduttive sono indicate nel caso in cui si voglia scaricare a terra la carica elettrostatica accumulata, evitando così scintille pericolose quando si lavora nei pressi di atmosfere esplosive. Le scarpe antistatiche offrono un buon isolamento da terra per la maggior parte dei lavori in bassa tensione e sono quindi consigliate per tutti i tipi di lavori tranne per i lavori svolti sotto tensione dove è invece necessario l'utilizzo di scarpe dielettriche. Le scarpe più utilizzate nel nostro settore sono le antistatiche con lamina antiforo, tallone con assorbimento di energia e puntale resistente; le S1P rispecchiano queste caratteristiche.
Guanti: Si sconsiglia l’utilizzo dello stesso tipo di guanto per tutti i tipi di lavorazione. E’ necessario fornirsi di guanti diversi in base al lavoro svolto.
Sui guanti di protezione si applica la norma UNI-EN388 per quanto riguarda le aggressioni fisiche e meccaniche tramite l'abrasione, il taglio da lama, la perforazione e lo strappo. Questa norma non si applica ai guanti antivibrazione.
Imbracature: Anche in questo caso si consiglia l’imbracatura più adatta al tipo di lavoro che si svolge. L’imbracatura può essere usata per lavori in quota o può essere usata soltanto come sicurezza in caso di caduta accidentale.
I riferimenti sono la UNI-EN 361 e la EN 358.
Paracaduti: Valutare sempre la lunghezza della fune (ne esistono di diverse misure) in base alla distanza tra il punto di aggancio e l’imbracatura evitando così prolungamenti con corde o funi che altererebbero il DPI.
Riferimenti UNI-EN 360 (sistema arresto caduta di tipo retrattile).
Otoprottettori: Anche in questo caso si consiglia l’otoprotettore più adatto al tipo di lavoro che si svolge. Devono essere utilizzati quando i limiti di esposizione al rumore superano o si avvicinano alla soglia del rischio. Attenzione sempre all’isolamento acustico che può causare problemi nel caso in cui si lavori a contatto con altri lavoratori (cosa che spesso accade). Sentire quello che accade intorno a noi è importante per evitare incidenti.
Occhiali e maschere: Anche in questo caso si consiglia l’occhiale o la maschera protettiva più adatta al tipo di lavoro che si svolge. La norma di riferimento è la UNI-EN 166 –165 –170 -172 che ne definisce i requisiti costruttivi.
Mascherine protettive: La norma europea sui respiratori per polveri senza manutenzione è la UNI-EN149. Questa norma europea è stata recentemente rivista e per i respiratori di nuova produzione la EN 149/01 sostituisce la EN 149/91.


Tutti i lavoratori, in base all’ art. 78 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi dei lavoratori), devono averne cura, non devono apportarvi modifiche di propria iniziativa, devono riconsegnare gli stessi al termine del loro utilizzo seguendo le procedure aziendali e devono “segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.
Il datore di lavoro deve comunque , prima di consegnare i DPI, attivare la formazione e fornire tutte le informazioni utili ai fini di un loro uso corretto e consapevole in base all’art. 77, punti e ed h, del D.Lgs. 81/08.

GIUSEPPE PATTI

giovedì 30 settembre 2010

giovedì 19 agosto 2010

Documento di Valutazione dei Rischi. Al Rls copia cartacea o informatica?

Pubblichiamo di seguito l'articolo integrale del bimestrale Art. 19 anno 10 n. 2 di Marzo-Aprile 2010. La rivista è edita dal Sirs(Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza )in collaborazione con Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda USL di Bologna, Inail di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, CGIL CISL e UIL di Bologna. L'articolo è stato scritto dal Dott. Leopoldo Magelli cui vanno i nostri ringraziamenti.

RLS e valutazione dei rischi: copia sì, copia no, compia come!
di Leopoldo Magelli

Una recentissima sentenza del Tribunale Ordinario di
Milano (29 gennaio 2010), sezione lavoro, giudice il
dr. Atanasio, relativa alla causa promossa da
Esselunga contro un suo Responsabile dei lavoratori alla sicurezza
(Marcello Donadello) è di particolare interesse perché
affronta un problema sempre “caldo”, ovvero il diritto
del RLS ad avere a disposizione il documento di valutazione
dei rischi, in quale veste (cartacea o informatica) , il diritto
ad avere tutto il tempo necessario per consultarlo, la
possibilità di portare il documento al di fuori della sede
aziendale (oggi espressamente vietato dal D.Lgs 81/2008
come modificato dal D.Lgs 106/93).
È interessante riportare alcuni passaggi della sentenza, che
su alcuni di questi punti ha dato pienamente ragione al
RLS.
1) Il giudice pone in evidenza, in primo luogo, che “non è
più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro
di consegnare al RLS il DVR” (per DVR s’intende il
documento di valutazione dei rischi). È pur vero che
Esselunga non intendeva sottrarre il DVR all’esame del
RLS, ma non intendeva consegnare allo stesso una copia
cartacea del documento, bensì gli consentiva di consultarlo
su supporto informatico, ma unicamente utilizzando in
azienda il computer messo a disposizione a questo scopo.
2) Secondo il magistrato, il diritto del RLS, riconosciuto
dalla legge, di avere una copia del DVR (ed il relativo obbligo
di consegna, quindi, da parte del datore di lavoro, di
una copia dello stesso) implica “la materiale disponibilità
del documento stesso da parte del RLS”. La ricezione del
documento può avvenire sia in forma cartacea che informatica,
ma, osserva sempre il magistrato, “a tale proposito,
proprio perché si tratta di una possibilità alternativa, questa
non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale
certamente ha il diritto di richiedere in quale forma preferisca
consultare il documento stesso”. Nel caso specifico, il
DVR era un documento di 500 (!) pagine, e il RLS faceva
notare che gli era impossibile esercitare adeguatamente i
suoi compiti (istituzionalmente e giuridicamente previsti)
di RLS in assenza della disponibilità materiale, in forma cartacea,
del documento stesso, non essendo certo sufficiente la
messa in lettura dello stesso su un computer.
3) Infatti, osserva ancora il magistrato, l’obbligo di consegna
previsto dalla legge si attua consegnando un qualche cosa
di concreto (la copia del DVR) e non solo mettendo a disposizione
il DVR su un personal computer aziendale solo
per la consultazione: così, non consegnando copia del
DVR, si mettono in discussione le “prerogative riconosciute
dalla legge al RLS (art. 50 D.Lgs 81/2008), che presuppongono
una analitica e approfondita conoscenza del documento
in parola”.
4) E ricorda ancora il giudice: “Non si dimentichi infatti
che spesso i DVR come è quello di specie constano di centinaia
di pagine che certamente non possono essere adeguatamente
esaminate senza averne la materiale disponibilità”.
5) In ordine al fatto che il DVR possa essere consultato solo
all’interno dell’azienda, secondo il magistrato ciò non limita
i diritti del RLS , ma ne rende solo meno comoda la
fruibilità. È quindi legittimo che, come del resto la legge
espressamente prevede, l’azienda escluda la consultazione
del documento al di fuori degli spazi aziendali.
6) Però, a completamento di tale affermazione, il magistrato,
nelle ultime righe della sua sentenza così si esprime:
“Poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a
presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria
importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei
lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire
al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo
che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità
del documento stesso”.
Quindi si tratta di una sentenza molto interessante (va ricordato
che è una sentenza di primo grado, che potrà ovviamente
essere impugnata da Esselunga ed essere quindi
oggetto di un ricorso) che mette in fila 3 punti della massima
importanza:
- se il RLS lo chiede, il DVR va consegnato in copia cartacea;
- il RLS non può portare il DVR fuori dall’azienda, ma è tenuto
a consultarlo all’interno dell’azienda;
- il RLS deve avere a disposizione tutto il tempo necessario
per una efficace consultazione del documento stesso.

lunedì 19 luglio 2010

6° CONVENTION NAZIONALE DEI RESPONSABILI DELL'IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO




Si svolgerà nel quartiere fieristico di Modena dal 6 al 7 Ottobre 2010.
Il progetto Ambiente Lavoro Convention nasce agli inizi degli anni novanta e rappresenta un momento di formazione per tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. I temi trattati riguarderanno l'esposizione ad agenti chimici, l'utilizzo di dispositivi meccanici, l'inquinamento acustico, elettromagnetico, radioattivo, il rischio incendio, ecc..

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Modena Esposizioni srl
059/848380
info@modenafiere.it

Per visualizzare il programma dei convegni cliccaqui

venerdì 18 giugno 2010

Lo spettacolo e i limiti della derogabilità





Come abbiamo visto nel precedente articolo, il palcoscenico è l’ambiente più a rischio per la sicurezza di tutto il personale artistico, tecnico ed ospite che opera al suo interno. L'Ing. Bruno Scagliola, Rspp del Teatro Regio di Torino, ha osservato che attualmente non esiste una normativa specifica in merito alla sicurezza in palcoscenico. L' unica legge specifica e' quella del D.P.R. 322 del 20 marzo 1956 riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia. Scagliola pone l'attenzione su alcuni rischi, legati al lavoro in palcoscenico, che presentano l'impossibilità di essere eliminati:

• non si può sostare sotto carichi sospesi;
• quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio occorre mettere i parapetti di protezione;
• la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli;
• i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature” di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi;
• sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere.

Di recente si è aperta una seria riflessione sulla complessa questione
delle deroghe e quello che viene alla luce è appunto l'impossibilità
di adottare tutte le misure alternative e/o compensative per mettersi
in regola con la prescrizione normativa.
Come vedremo, invece, sul tema della prevenzione incendi il Legislatore ha fornito precise regole riguardanti le deroghe (art. 6 D.M. 19 agosto 1996) che vengono rimesse, di volta in volta, alla valutazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. La norma verticale per la prevenzione incendi è quella del D.M. 19 agosto 1996 quale "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
Per tutto quello che non riguarda la prevenzione incendi il Legislatore rimette interamente ai Direttori dei locali di pubblico spettacolo, quindi anche i teatri, il compito di trovare misure alternative che fanno seguito ad una attenta valutazione dei rischi.
A complicare ulteriormente le cose vi è la mancanza di un coordinamento nazionale di tutti i Teatri i quali si trovano a dover valutare singolarmente questioni e rischi comuni a tutti.
A questo proposito le Organizzazioni Sindacali e l'Anfols ( la parte datoriale) avevano previsto già nel 2004, nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti (ultimamente inserito tra gli Enti inutili dall'ultima manovra correttiva del Governo Berlusconi), un Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si annunciava la creazione di un Organismo paritetico nazionale e di Organismi paritetici territoriali.
Tra i compiti di questi Organismi vi era quello di definire linee guida e posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale.
Purtroppo questo progetto non è mai partito.
Ho notizia che alcuni teatri, tra cui il Comunale di Bologna e il Regio di Torino, hanno iniziato un lavoro di coordinamento per trovare appunto una linea comune sulle questioni quì trattate.

Del delicato tema delle Deroghe in teatro si è occupato il Prof. Avv. Alberto Cocchi, Professore a contratto di Legislazione delle costruzioni e della sicurezza presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Bologna nonchè Rspp del Teatro Comunale di Bologna. Di seguito pubblicherò il suo lavoro che si pone in continuità con quanto trattato dall' Ing. Scagliola e ne approfondisce in maniera egregia le parti relative all'ambito penale.
Ringrazio l' Avv. Cocchi per la disponibilità avuta nel concedermi la pubblicazione del suo lavoro.

Giuseppe Patti





Alla luce delle relazioni presentate durante il seminario “Work in Show” tenutosi a Bologna lo scorso 24 febbraio e visto che in quella sede vi si è fatto cenno in più occasioni, credo possa essere opportuna una brevissima precisazione sui limiti di derogabilità alla normativa in materia antinfortunistica. Sappiamo bene infatti come non di rado nell’ambito teatrale e soprattutto sul versante della sicurezza in palcoscenico si avverta una obiettiva difficoltà nel dover dar seguito a previsioni normative ideate dal Legislatore nella prospettiva della produzione industriale e dei cantieri edili.

Distinguerei quindi anzitutto la deroga dalla adozione tout court di misure alternative e/o compensative a fronte dalla impossibilità ad adempiere in modo puntuale alla prescrizione normativa.

Per quanto concerne la deroga in senso proprio, questa, vertendo in ambito penale, deve anzitutto essere espressamente prevista dalla legge (ubi lex voluti dixit). In secondo luogo, ove la facoltà di derogare alla disposizione puntuale sia espressamente prevista, la sussistenza nel caso concreto dei presupposti che la consentono (an) e le misure compensative da adottarsi (quodmodo) non sono in genere lasciate (esclusivamente) alla libera valutazione del destinatario del precetto, bensì sono (anche) rimesse alla valutazione dell’Ente di volta in volta tenuto alla vigilanza sul rispetto del precetto medesimo o del Ministero competente, ovvero, in alternativa, sono preventivamente e tassativamente determinate dalla legge.

Per le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ciò avviene in talune ipotesi, sia sotto la forma della deroga concessa dall’Organo di vigilanza o dal Ministero competente (ad es.: artt. 205, commi 1 e 2, e 228, comma 3 del D.Lgs. 81/08), sia sotto la forma della deroga con condizioni (an e quodmodo) predeterminate dalla legge (ad es.: artt. 113, comma 10, 140, comma 4, Allegato VI punto 4.2 e Allegato XVIII punto 2.1.3.3 del D.Lgs. 81/08).

Tuttavia, nell’ottica del principio di valutazione del rischio di cui dirò, oggi talvolta il Legislatore consente la deroga senza predeterminare tassativamente né i casi (an), né le misure compensative da adottare (quodmodo), né rinviare alla loro individuazione ad un Ente terzo, bensì rimettendone la scelta alla valutazione del datore di lavoro. Ciò avviene, ad esempio e per quanto ci può riguardare, in tema di lavori sotto carichi sospesi in base al punto 3.1.5. dell’Allegato VI del D.Lgs. 81/08.

In materia di prevenzione incendi, materia che investe ovviamente anche la tutela dei lavoratori, la deroga segue una precisa procedura (art. 6 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37), è praticabile solo nei casi stabiliti dalla legge (an) e prevede l’adozione di misure compensative (quodmodo) la cui idoneità è rimessa alla valutazione della Direzione Regionale VV.F.. Per quanto concerne in particolare i locali di pubblico spettacolo, l’articolo 6 del D.M. 19 agosto 1996 espressamente prevede che qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella relativa regola tecnica, occorrerà procedere in deroga sulla base della medesima procedura sopra citata.

Ecco pertanto che fuori dai casi in cui la deroga è consentita (e disciplinata) dalla legge, non dovrebbe esservi spazio per la disapplicazione di norme puntuali e per la sostituzione di norme prescritte con misure alternative e/o compensative, a sicurezza equivalente, a prescindere dalla loro efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo sotteso alla norma.

Come noto, nell’ambito della prevenzione incendi e, più in generale, nell’ambito di tutta la legislazione in materia di costruzioni, negli ultimi anni si sta cercando di introdurre un approccio normativo tendenzialmente prestazionale, con definizione normativa delle sole prestazioni attese e delle modalità di calcolo per la verifica della efficacia delle misure adottate, con conseguente relativa libertà per il progettista, comunque vincolato ad analisi di tipo quantitativo,
nella individuazione delle misure atte a raggiungere tali prestazioni (quodmodo). La questione non va però a mio avviso particolarmente enfatizzata, essendo il nostro Paese ancora saldamente ancorato ad una tradizione di norme prescritte puntuali (nello specifico: regole tecniche di prevenzione incendi), peraltro più idonee a garantire standard di sicurezza minimi generalizzati. Pertanto, quando oggi ci confrontiamo con una disciplina definita prestazionale, spesso si tratta in realtà di una disciplina semiprestazionale, nella quale convivono obiettivi prestazionali e prescrizioni puntuali intermedie

Ad ogni modo, nella materia di prevenzione incendi, dopo una fuga in avanti operata con la emanazione delle norme tecniche per le costruzioni nella loro prima versione (D.M. 14 settembre 2005), che appunto aveva introdotto e generalizzato l’approccio prestazionale, con la novella del 2008 (D.M. 14 gennaio 2008) e, prima ancora, con i Decreti Ministeriali 9 marzo 2007 e 9 maggio 2007 l’approccio prestazionale (peraltro in questo caso puro) è stato mantenuto (in via facoltativa) esclusivamente per quelle attività per le quali non dovesse esistere una regola tecnica, ossia prescrizioni puntuali, ovvero, appunto, per le quali sia necessario procedere in deroga per la sussistenza di vincoli. Il tutto però sempre sotto il controllo della Direzione Regionale VV.F.. Peraltro, come giustamente ricordava l’Ing. Felice Monaco nel corso del seminario, per ora l’approccio prestazionale all’antincendio (fire engineering) non ha riscosso particolare successo a causa della sostanziale scarsa affidabilità, per varie ragioni, degli esiti dei calcoli che dovrebbero dimostrare la bontà delle misure adottate per il raggiungimento delle prestazioni attese.

Comunque, ai nostri fini possiamo dire che anche nella normativa attuale in materia di prevenzione incendi, ove esiste la norma puntuale essa rimane ed è solo ove tale norma non esiste, o nei casi in cui è consentito/necessario derogarvi che può intervenire, ad adiuvandum, nella normale procedura in deroga ex art. 6 del D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37, l’approccio prestazionale.

Per quanto concerne la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, va detto che con il D.Lgs. 626/94 e la conseguente formale introduzione nel nostro ordinamento del principio della valutazione del rischio la disciplina ha progressivamente assunto una caratterizzazione marcatamente finalistica o, se si vuole, prestazionale. Il principio della valutazione del rischio non si esaurisce infatti nel ben noto corrispondente obbligo documentale posto a carico del datore di lavoro, ma si esprime anche, se non soprattutto, nella sempre più marcata flessibilità dei precetti (quodmodo), sempre più spesso caratterizzati dalla adattabilità al caso concreto mediante la richiesta di idoneità, adeguatezza e sufficienza della misure adottate ai fini della tutela dei lavoratori.

Invero, come giustamente ha ricordato l’RLS della Fondazione Teatro Comunale di Bologna Giuseppe Patti nel suo intervento al seminario, il principio della valutazione del rischio era (ed è) già rinvenibile nel nostro ordinamento nell’obbligo (rectius:obbligazione) generale di sicurezza imposto al datore di lavoro ex. Art. 2087 del codice civile. Tuttavia tale previsione, senz’altro idonea a generare una posizione di garanzia estremamente ampia per il datore di lavoro, non poteva (e non può), nei fatti, avere efficacia preventiva non essendo la sua violazione di per sé sanzionabile.

Sotto il profilo della definizione dei precetti di prevenzione, già diverse disposizioni dei DD.P.R. 547/55 e 303/56 contenevano in realtà elementi valutativi di tipo qualitativo (idoneità, sufficienza ed adeguatezza), implicitamente rinviando, ove disponibile, alla relativa normazione tecnica, ma queste rappresentavano pur sempre delle eccezioni rispetto ad un quadro nel quale prevalevano disposizioni puntuali soggette, al più, a valutazioni di tipo quantitativo (misurazione strumentale del fattore di rischio).

Oggi come detto, il quadro è ampiamente mutato proprio in virtù dell’affermarsi del principio di valutazione del rischio anche e soprattutto come approccio alla tecnica normativa. Al punto che anche nella disciplina, ad esempio, dei rischi correlati agli agenti fisici, di per sé tipicamente misurabili, esistono disposizioni che implicano valutazioni qualitative pure. Ad esempio, per il rumore, i rischi per la sicurezza da interazione con segnali di avvertimento, ma anche la scelta dei periodi di riferimento dell’esposizione per la rappresentazione del fenomeno sotto il profilo degli effetti dell’udito.

Personalmente, ho sempre criticato questo approccio in considerazione del fatto che, stante la natura penale delle violazioni nella materia de qua, si finisce per produrre fattispecie di mera condotta del contenuto indeterminato (rectius: non preventivamente e tassativamente determinato) e/o soggette ad integrazioni da parte di fonti extrapenali e, spesso, persino extralegislative. Ad ogni modo, come detto, questo è l’approccio finalistico, se volete prestazionale, attuale. E posto che (e, sottolineo, fin tanto che) la prestazione attesa è in via immediata e diretta la tutela della salute, della sicurezza ed, in definitiva, della vita delle persone, può anche essere che i principi costituzionali di tassatività, determinatezza del precetto e riserva di legge debbano subire qualche compressione, salvo poi capire sino a che punto ciò possa accadere e, paradossalmente, sino a che punto la flessibilità del precetto sia in grado di garantire realmente i lavoratori al fronte di valutazioni del rischio errate mai sottoposte al vaglio dell’Organo di vigilanza….

Comunque, per quanto attiene al tema in questione, malgrado la citata evoluzione, tutt’oggi si può parlare di (e intervenire con) misure alternative e/o compensative solo laddove la norma espressamente consenta la deroga. Dove poi la norma si limiti ad esigere già in prima battuta la adeguatezza, sufficienza ed idoneità delle misure adottate, è chiaro che non si può nemmeno parlare di misure alternative o compensative, posto che la norma stessa lascia di per sé libero il datore di lavoro di definire quali misure adottare, purchè, appunto, siano adeguate, sufficienti ed idonee… Fuori da queste ipotesi, non è possibile adottare misure diverse da quelle previste dal precetto (o dalle fonti integrative): questo proprio anche in virtù della natura penale, quindi inderogabile (ubi lex noluit tacuit), delle disposizioni in questione.

Detto questo, è un fatto che, come giustamente sottolineato al seminario dall’Ing. Giovanni Libener, in teatro e segnatamente in palcoscenico (ma non solo) vi siano talune disposizioni antinfortunistiche alle quali non pare possibile dare piena attuazione e che quindi richiedono necessariamente l’adozione di misure alternative e/o compensative. Questo, abbiamo detto, trova già in diverse ipotesi un riscontro positivo nella norma stessa, concepita in termini prestazionali o alla quale è consentito derogare, ma non è detto che sia sempre così.

In questi casi, la impossibilità di dar seguito alla norma prescrittiva inderogabile può dipendere dalla impossibilità tecnica della adozione della misura prescritta o dalla incompatibilità della stessa con le esigenze sceniche…. E qui si apre la ben nota questione del rapporto fra esigenze di sicurezza ed esigenze sceniche, sul quale chiaramente non entro, limitandomi a rimarcare che, se da un lato nessuna esigenza scenica giustificherà mai la mancata adozione di una misura di sicurezza se da ciò poi deriva una lesione ad un lavoratore, dall’altro nessuno (nemmeno un Pubblico Ministero) si immaginerebbe andando a teatro di vedere i cantanti ed il coro cantare con un caschetto antinfortunistico in testa, o di trovare una balaustra davanti al golfo mistico, eppure….

E’ chiaro che comunque, allorché si debba derogare, che sia consentito o meno farlo, ciò non avviene senza adottare misure alternative o compensative, possibilmente misure a sicurezza equivalente. Il problema però, a mio avviso, è a monte: se infatti esistono prescrizioni inderogabili, qualsiasi misura che venga adottata che sia diversa da quella prescritta, a prescindere dalla motivazione, è valida (ovviamente di fatto e non certo per l’Organo di vigilanza) solo fin tanto che è efficace. Nel momento in cui dovesse rivelarsi inefficace, per qualsiasi motivo, rispetto all’evento lesivo sussisterebbe colpa specifica, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo della responsabilità…e ciò, appunto, malgrado l’impraticabilità di talune disposizioni sia sotto gli occhi di tutti, addetti nel settore e non.

Forse, ripeto, stiamo parlando di situazioni marginali. Forse saranno sempre più marginali proprio nell’ottica del principio di valutazione dei rischi, ma vorrei che fossimo tutti ben consapevoli che, ad oggi, non tutto è derogabile e che laddove in questi casi la deroga di fatto si dovesse imporre per esigenze tecniche o sceniche minime, connaturate al fatto stesso di essere teatro, in mancanza di una presa d’atto di ciò da parte del Legislatore la deroga non è ammessa.

Dopodiché, che di mera derogabilità si debba trattare, o della elaborazione di una disciplina ad hoc in grado di definire anche il quodmodo, come avviene per il rumore proprio per il settore della musica ex art. 198 D.Lgs. 81/08 dipende dalla reale (e sottolineo reale) entità della questione e forse il punto di partenza per un ragionamento in proposito dovrebbe consistere proprio in una attenta analisi di quei casi che si assume richiedano necessariamente una deroga…

Buon lavoro!


Alberto Cocchi

mercoledì 2 giugno 2010

Il Decreto 81 e il mondo dello spettacolo

PREMESSA

In Teatro, l’analisi del lavoro ha individuato nel palcoscenico l’ambiente più a rischio per la sicurezza per tutto il personale artistico, tecnico, ed ospite che opera al suo interno.

L’obbiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da attuare, per la gestione e conduzione dello spettacolo, tenendo conto che detta valutazione deve essere separata dalla normale valutazione dei rischi relativi al montaggio dell’allestimento:

La prima è riferita alla sicurezza degli artisti e a tutto il personale tecnico e ospite che accede in palcoscenico durante lo spettacolo.
La seconda è riferita al montaggio dell’allestimento ove le regole del lavoro sono ben definite.

• NB: gli esempi e le procedure sono riferite al Teatro Regio di Torino.

IL DECRETO N° 81/08 E LE REGOLE DEL LAVORO

Salire su un palcoscenico, spalanca le porte ad un mondo nuovo e particolare dove, in alcuni casi, la realizzazione di uno spettacolo, può determinare situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche e di regia che possono esporre il personale tecnico ed artistico, presente in palcoscenico, al rischio di infortuni fisici.

Il Teatro e soprattutto il palcoscenico, ha caratteristiche particolari che richiederebbero regole particolari. Attualmente, non esiste una normativa specifica in merito alla sicurezza in palcoscenico, ma solo il D.P.R. 322 del 20 marzo 1956 riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.

Va da se che, proprio per la sua specificità, sul palcoscenico non si possono applicare tutte le regole previste dal Decreto Legislativo n° 81/08, e successive modifiche integrative emanate con Decreto legislativo n° 106 del 03 agosto 2009.

Come il precedente Dlgs 626/94, anche il Dlgs 81/08 e successivo Dlgs106/09 si applica in tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, ma non contiene riferimenti specifici per le attività che si svolgono sul palcoscenico dei Teatri Italiani.

Questo comporta, a volte, derogare alle regole del lavoro. Quello cui occorre meditare è la complessa questione delle deroghe, cioè il complesso delle disposizioni a carattere cogente che costituisce solo il livello minimo delle misure adottabili in presenza di rischi particolari ( livello al di sotto del quale si è nel reato).

PERCHE’ NON SI POSSONO APPLICARE TUTTE LE REGOLE

Perché alcune regole elementari di buona tecnica dicono :
• che non si può sostare sotto i carichi sospesi ( in palcoscenico abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si muovono continuamente (quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.).
• quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione ( a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è possibile mettere i parapetti di protezione).
• la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli ( spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in spazi ristrettissimi).
• i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature”di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi, (può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia , i ponti, i carri e/o i mezzi di sollevamento , possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone).
• sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle autorità competenti ; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 96 titolo V).

LE MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

In mancanza di norme tecniche specifiche, non resta che applicare il principio di equivalenza del livello di protezione che indirizza verso le scelte “alternative” , le quali, per detti motivi, potrebbero non essere necessariamente di carattere tecnico, ma appoggiarsi significativamente sul contributo di procedure comportamentali.

Anche quindi, nel caso di ricerca delle azioni di prevenzione in “deroga” l’unico strumento è l’applicazione dei principi scalari dell’azione di sicurezza secondo le priorità individuate nell’’art. 15 comma 3 del Dlgs 81:(ove l’eliminazione dei rischi non sia possibile, il rischio stesso deve essere ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.


Non esiste rischio zero ma esiste rischio accettabile.

È imperativo quindi :
• Motivare caso per caso il perché della non applicabilità del principio di ordine prioritario ( dispositivi di protezione quali parapetti o altri sistemi, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.).
• Dettagliare la misure o il complesso delle misure alternative adottate, ponendo in evidenza l’effettiva possibilità di raggiungere un livello di protezione equivalente a quello conseguibile con le misure canoniche.
• Dettagliare le procedure operative e comportamentali da seguire.
• Acquisire la ragionevole certezza della possibilità di applicarla in maniera efficace.
• Prevedere strette misure di controllo – sorveglianza sulla corretta e costante applicazione della misura stessa.
• Mantenere evidenza documentale di tutto il processo messo in atto.
Entrare in palcoscenico è come entrare all’interno di una macchina con organi in movimento dove non sempre è possibile proteggere le zone potenzialmente a rischio!

Si riporta un estratto di alcuni articoli del Dlgs81/08

• Misure generali di tutela: art. 15.
• La valutazione dei rischi e data certa: art. 28.
• Formazione e e informazione: art. 36.
• Parapetti protezione: art. 126 e titolo XVIII comma 2.1.5.
• Non sostare sotto carichi sospesi: all. VI comma 3.1.5.
• Prescrizioni sistemi sollevamento e movimento: all. V titolo II.
• Sistemi e dispositivi di comando: all. V comma 2.
• Manutenzione impianti e registro manutenzione: Art. 15 comma Z – titolo V comma11.
• Protezione contro la caduta di proiettori o altro: all. V comma 3.
• Controllo funi: all. VI comma 3.1.2.

IL RISCHIO SPECIFICO

In palcoscenico, tra le situazioni a rischio specifico per la sicurezza
di tutto il personale , certamente bisogna prendere in considerazione:

• La movimentazione dei tiri di scena ( elettrici o manuali).

• La movimentazione dei ponti mobili.

• La movimentazione di carri ( elettrici o manuali).

• I lavori sulla soffitta.

Condizione essenziale per garantire la sicurezza a tutto il personale artistico e tecnico presente in palcoscenico, nelle situazioni a rischio specifico, è quello di attuare un efficace modello organizzativo per la gestione in sicurezza di tutti gli impianti della meccanica di scena: (tiri di scena - ponti mobili - Carri mobili - ecc).

NB:
è fondamentale che gli impianti della meccanica di scena, siano soggetti a regolare
manutenzione il cui esito deve essere riportato su apposito registro.

IL DOCUMENTO SULLA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLO SPETTACOLO

A differenza della valutazione dei rischi delle attività lavorative presenti in Teatro, dove i rischi specifici sono facilmente individuabili dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei rischi relativi alla realizzazione di uno spettacolo, quando non può essere individuata in anticipo, deve essere attuata nel momento in cui avviene l’azione in scena.

Infatti, spesso le situazioni di potenziale pericolo emergono durante le prove tecniche o di assieme , secondo le esigenze artistiche che il regista richiede; tali esigenze però , possono essere più volte cambiate in base alle osservazioni e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso nel corso della regia dello spettacolo.

Per questo motivo, per poter attuare una corretta valutazione dei pericoli e una esaustiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il documento sulla valutazione dei rischi per lo spettacolo , deve essere un documento dinamico che si “modula” nel corso delle prove adattandosi ad ogni nuova situazione che dovrà essere mediata e concordata con il Regista, il Direttore Allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile del Servizio Prevenzione.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza relative allo spettacolo devono essere effettuate tenendo conto:

• Del Decreto legislativo 09 aprile 2008 n° 81 ( art. 15 – 28 – 36 – all. V – VII, ecc.).

• Dell’analisi dell’allestimento in fase di presentazione con: il Regista, il Direttore degli Allestimenti, il Responsabile del Servizio Prevenzione lo Scenografo Bozzettista .

• Del tipo di allestimento realizzato e dai pericoli derivati al suo accedere.

• Delle esigenze artistiche e delle azioni in scena richieste dalla Regia.

• Del tipo degli effetti speciali ( fumi, nebbie, fiamme in scena, ecc.).

• Della movimentazione di carri elettrici o manuali, di ponti o altro con la presenza di masse artistiche in palcoscenico.

• Dell’aspetto emotivo e psicologico degli artisti in relazione alle loro sensazioni quando, in scena, si trovano in situazioni di potenziale pericolo.

LE PROCEDURE DI SICUREZZA

L'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione deve essere riportata su apposite schede di sicurezza così suddivise:

• La prima è riferita all’analisi dello spettacolo in fase di progetto sotto il profilo artistico, strutturale, impiantistico; (è in questa fase che devono essere valutate le situazioni di potenziale pericolo, individuate le soluzioni di sicurezza alternative, eliminando, ove possibile, già alla fonte le situazioni di rischio).

• La seconda è riferita all’analisi dell’allestimento relativo alle fasi di montaggio - smontaggio; è in questa fase che devono essere valutate tutte le condizioni di sicurezza necessarie per il montaggio degli allestimenti, tenendo conto del peso degli elementi da movimentare, degli impianti da realizzare, dell’informazione -formazione del personale tecnico che esegue i lavori sul palcoscenico.

• La terza è riferita all’analisi dello spettacolo tenendo conto dei particolari eventi scenici e delle azioni richieste dalla Regia nel corso della preparazione dello spettacolo (movimentazione di carri, ponti, tiri, effetti speciali, particolari elementi di attrezzeria , ecc.).

• In questa fase che devono essere valutate:
1 - le situazioni di potenziale pericolo che possono emergere durante le prove
tecniche e/o di assieme in palcoscenico e/o in sala Regia per tutto il personale
artistico e tecnico presente in scena.
2 - le misure di formazione informazione e le disposizioni da attuare, per la
sicurezza di tutto il personale artistico e tecnico che opera in palcoscenico.

• La quarta e ultima scheda è riferita all’analisi dello spettacolo prima della prova generale e/o prima della prima, al fine di verificare che non siano emerse nuove situazioni di pericolo.

L’esito della valutazione deve essere firmato:

• dal Direttore degli Allestimenti dal Responsabile del Servizio Prevenzione, dal Responsabile dei Servizi di Palcoscenico, dal Direttore di Scena , dai Rappresentanti dei Lavoratori per l Sicurezza e dal Medico Competente.

• Ove occorra il documento di sicurezza dovrà essere personalizzato e firmato per presa visione da artisti, comparse, tecnici e se in scena vi sono minorenni, dai genitori.

NB:
• il documento dovrà riportare la cronologia delle date dove sono state attuate le misure di sicurezza e prevenzione.
• La “data certa” della valutazione è attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del Responsabile del servizio Prevenzione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae dal medico Competente ( art. 18 comma c- Dlgs 106/09).

COMPITI DEL DIRETTORE DI SCENA

Il Direttore di Scena, in collaborazione con il Direttore Allestimenti e il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dovrà:

• Informare il personale artistico che opera sul palcoscenico, secondo quanto previsto dal documento di sicurezza relativo allo spettacolo.

• Collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e il Direttore Allestimenti, per la stesura del documento di sicurezza relativo all’allestimento nelle sue varie fasi .

• Gestire lo spettacolo nel rispetto delle schede di sicurezza emanate.

• Segnalare alla Direzione Allestimenti e al Responsabile del Servizio Prevenzione, eventuali situazioni di pericolo e/o richieste particolari della Regia non previste durante le fasi di preparazione dello spettacolo, al fine di attuare le misure di sicurezza necessarie.

• Qualsiasi variazione alle misure di sicurezza previste o qualsiasi nuovo effetto scenico, richiesto dalla Regia, che possa comportare pericolo per le persone, deve essere autorizzato dalla Direzione Allestimenti al fine di effettuare le opportune valutazioni e le relative misure di prevenzione.

LE SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLO SPETTACOLO

• La raccolta delle principali misure di prevenzione e protezione per il personale tecnico ed artistico che opera sul palcoscenico, è riferita esclusivamente alla gestione e conduzione dello spettacolo, dall’inizio delle prove sino all’andata in scena.

• I destinatari, cui sono indirizzate le presenti schede devono rendere edotti i preposti ed i lavoratori del suo contenuto ed esigerne il rispetto.












Allegato - 1 RELAZIONE TECNICA

MATERIALE SCENICO (Dm 19 agosto 1996 titolo2 comma 2.3.3).
- I materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti, devono essere rispondenti al Titolo 2 comma 2.3.3 del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 ( vedi fascicolo prevenzione incendi in palcoscenico).

STRUTTURALE
Allegare ove occorra:
- ll progetto dell’allestimento, firmato da professionista iscritto all’albo, con i dati di calcolo della struttura, di passerelle, balconate, praticabili, ecc..

- Il peso dei vari elementi scenici da installare e movimentare in relazione alla portata della struttura di appoggio o di sostegno della soffitta, dei mezzi di sollevamento, dei carri, dei ponti, ecc..

- Le istruzioni per il corretto montaggio della struttura da parte del progettista.

- La verifica di avvenuto corretto montaggio secondo le istruzioni al fine di rispettare, dette istruzioni, nei successivi montaggi e cambi di scena durante le rappresentazioni.

IMPIANTI ELETTRICI

- Gli impianti elettrici a servizio della scena devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte ( norme CEI e Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n° 37 ex legge 46/90).

NB:
- Il documento da produrre è un documento dinamico in quanto deve essere aggiornato ogni qualvolta che cambiano le condizioni di montaggio e di sicurezza.
- Annotare sulla scheda i casi in cui non necessitino dati di progetto e di calcolo.




Allegato - 2
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
PROCEDURE DI SICUREZZA


• Descrivere il lavoro in tutte le sue parti e le modalità di intervento ..
• Stabilire la squadra, il numero e livello delle persone coinvolte.
• Individuare quali sono i pericoli per persone e cose e le misure di sicurezza da attuare, previste dal documento sulla valutazione del rischio dei Servizi di Palcoscenico e dalle schede di sicurezza.
• Individuare quali sono i DPI da utilizzare in base alle schede di sicurezza.
• Informare i tecnici addetti del tipo di lavoro, la modalità di esecuzione ecc.
• Organizzare l’area di lavoro ( ove necessario segregare l’area con transenne o altri sistemi).
• Valutare i sistemi di sollevamento e le modalità di aggancio degli elementi in relazione al carico.
• Valutare i carichi dei vari elementi scenici da lavorare e movimentare.
• Individuare il preposto per l’esecuzione dei lavori e per il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza
• Verbalizzare l’esito delle procedure individuate.

• NB:I lavori che comportino particolari rischi non previsti dalle schede di sicurezza in vigore o in generale, devono essere segnalati al responsabile del Servizio Prevenzione e al Direttore degli Allestimenti, al fine al fine di effettuare una nuova valutazione dei rischi con le relative misure di prevenzione da attuare.


COME MUOVERSI IN PALCOSCENICO


• Porre molta attenzione ad ogni attività di palcoscenico tenendo sempre in considerazione che per esigenze sceniche ed artistiche le situazioni di potenziale rischio sono spesso differenti tra uno spettacolo e l’altro.

• Sarà cura della Direzione di Scena, della Direzione Allestimenti in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione, fornire le giuste informazioni sui pericoli che si possono incontrare e su come comportarsi in scena.

In particolare modo per il palcoscenico si raccomanda :

• di rispettare i segnali di divieto e/o di accesso al palcoscenico durante le fasi di montaggio, smontaggio o altro.

• di muoversi con cautela, soprattutto in presenza di grandi masse artistiche e/o quando in scena ci sono situazioni particolari (movimento di carri, elementi di scena, fiamme libere, ecc).

• di fare sempre attenzione ai dislivelli improvvisi e ai segnali posti a pavimento che delimitano le zone di pericolo.

di porre attenzione all’utilizzo di particolari elementi di attrezzeria ( lance, spade, scudi, fiaccole, ecc.).

• di rispettare le istruzioni date dalla Direzione di Scena e/o Allestimenti.

• per le donne, se non per esigenze sceniche: evitare durante le prove di indossare scarpe con tacchi a spillo, calzature aperte o leggere ( sandali, ciabatte ecc).

• al termine delle prove e/o spettacoli abbandonare il palcoscenico con calma.

• Ciascuno per il proprio ruolo è tenuto, in osservanza dell’art. 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (obbligo dei lavoratori) a:

• rispettare le regole segnalando alla Direzione eventuali situazioni che possono generare una condizione di pericolo per persone e cose.

• dare il proprio contributo per il miglioramento del livello di sicurezza.

• non compiere di propria iniziativa azioni che possano pregiudicare la sicurezza propria e altrui.

• è importante “ rispettare” il palcoscenico quale “luogo” di lavoro, non
sottovalutarlo e soprattutto essere a conoscenza che si opera in un luogo
potenzialmente a rischio.








DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 19 AGOSTO 1996


PREVENZIONE INCENDI IN PALCOSCENICO






PREMESSA

A differenza del Dlgs. 81/ 08 la sicurezza antincendio nei Teatri è regolamentata da
apposito Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n° 149 che detta le regole come attuare
prevenzione incendi, relativa ad un allestimento e come effettuare gli effetti speciali
( fiamme in libere, colpi arma da fuoco, fuochi d’artificio, ecc.).

Presupposto essenziale, per garantire la sicurezza antincendio è che la struttura del Teatro o dei locali ad essi destinati, siano rispondenti a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n° 149 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo).

NB: gli esempi di seguito descritti sono riferiti ad un Teatro Lirico Concertistico



LA NORMATIVA PER IL PALCOSCENICO


• Titolo II comma 2.3.3: materiale scenico.

• Titolo V comma 5.1: disposizioni particolari per la scena

• Titolo V comma 5.2.6.1: locali di servizio alla scena




MATERIALE SCENICO

Dm 19 agosto 1996 - Titolo 2 art. 2.3.3 .


Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili ( quinte, tendaggi e simili) è ammesso l’impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

E’ consentito l’impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti agli impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o di spegnimento automatico.

Normalmente oggi, la realizzazione di un allestimento , viene effettuata utilizzando materiali in classe uno per tele, fondali, tappeti materici, ecc. reperibili sul mercato e corredati di certificato di conformità; mentre la realizzazione delle armature viene realizzata utilizzando cantinelle in legno trattate con vernice ignifuga o con armature in ferro o in alluminio.

Occorre tenere però presente che da tempo esiste un continuo scambio degli allestimenti tra i vari Teatri Italiani ed Europei, allestimenti che spesso sono stati realizzati in anni in cui non esisteva un’ armonizzazione delle leggi di prevenzione incendi tra i vari teatri Italiani ed Europei; in questi casi la normativa ci viene incontro permettendo di
usare anche allestimenti superiori alla classe due purchè i palcoscenici siano dotati degli impianti indicati al titolo due sopra descritto.
Tutte le opere effettuate oltre il sipario tagliafuoco, devono essere invece realizzate rigorosamente in classe zero o in classe uno corredati dalla relativa documentazione probante.

In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita trattando il manufatto in legno con vernice ignifuga specifica per il tipo di legno utilizzato, con la relativa documentazione probante.

Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l’obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazione di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.

Nei locali con scena integrata nella sala, i materiali allestiti nell’area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.


Documenti probanti.
1. dichiarazione del responsabile dove risulti che il manufatto in legno è stato trattato con la vernice ignifuga tipo xxxx idonea per il tipo di legno utilizzato, nei modi e nella quantità previste dalla ditta fornitrice della vernice.
2. Certificato di conformità della ditta costruttrice della vernice.
3. Certificato di omologazione della vernice del Ministero dei Trasporti.
4. Documento di trasporto del prodotto.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

Titolo V comma 5.1:

• Le scene, sia del tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature e i mezzi antincendio.

• L’uso nelle rappresentazioni di fuochi d’artificio, fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

• ……………….

• È vietato fumare nella scena e sue dipendenze salvo che per esigenze sceniche.

• Titolo V. comma 2.6.1: camerini e cameroni.

• Nessuna installazione neppure provvisoria, di camerini è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest’ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.




“REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO”

• Il titolare dell’attività è tenuto a registrare i controlli, gli interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzate alla sicurezza antincendio, indicate al titolo 18.6 del DM 19 agosto 1996.


PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE AD UN ALLESTIMENTO

• I materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti devono essere rispondenti al Dm 19 agosto 1996 ( vedi capitolo precedente).
• I proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere installati ad una distanza di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che possa essere pericolo di innesco.
• I cavi elettrici, le prolunghe , le spine devono rispondere alle norme “CEI” in vigore e devono essere del tipo non propagante l’incendio.
• Gli impianti elettrici realizzati all’interno di un allestimento, devono essere realizzati secondo le regole dell’arte ( norme CEI DM 22 gennaio 2008 n°47 ex legge 46/90).
• Qualsiasi macchinario elettrico quale fonte di calore, deve avere marchio CE ed essere installato secondo le norme di buona tecnica e lontano da elementi che possono essere causa di innesco.
• Deve essere curata la manutenzione dei cavi di collegamento dei proiettori, delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine ecc; (i falsi contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio!).
• Cavi di collegamento spine e prolunghe, devono avere sezione adeguata al carico.
• Sul palcoscenico e comunque in tutti i locali del Teatro a tutte le quote, è vietato fumare.
• Rispettare il divieto di fumo, il divieto di utilizzo di fiamme libere, il divieto di deposito di liquidi infiammabili o bombole di gas all’interno del locale; ….l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1).

• In caso di ritocchi sulle armature in alluminio e/o metallo di un allestimento, che necessitano l’utilizzo di flessibili e/o saldatrici elettriche, occorre attuare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a prevenire l’insorgere di un principio di incendio ed esattamente:
– coordinare il lavoro in funzione della programmazione di montaggi e/o prove al fine di evitare interferenze con le altre attività del Teatro.
– assistenza durante il lavoro di un addetto alla squadra antincendio dotato di estintore.
– utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi idonei atti ad evitare la propagazione di scintille e/o scorie di saldatura.
– Siano sempre garantite le vie di fuga dal palcoscenico.

• Al termine di ogni giornata lavorativa :
– disattivare gli utilizzi elettrici non necessari ( luci, macchine , ecc.).
– Tutto il materiale scenico, non strettamente necessario all’allestimento, (cantinelle, praticabili, fianchi, ecc.), deve essere collocato negli appositi magazzini o negli appositi spazi nel retro palco o sfondati laterali, in maniera
tale da non ingombrare i passaggi, le vie di uscita o impedire la chiusura delle porte e portoni tagliafuoco del palcoscenico.
– chiudere le porte tagliafuoco interessate.
- abbassare il sipario tagliafuoco


FIAMME IN SCENA

l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1).


Misure generali di prevenzione

• Le misure di prevenzione dovranno essere di volta in volta adeguate in relazione del tipo di effetto e al tipo di allestimento messo in atto.
• Sentite le autorità competenti, la gestione delle fiamme libere in scena deve essere fatta in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione, la Direzione di Scena, e il Direttore degli Allestimenti e il Direttore Tecnico.


Attività di informazione formazione

• Il personale tecnico ed artistico che opera in palcoscenico deve essere informato sui rischi derivati dall’incendio e sulle procedure di emergenza da attuare in caso di pericolo.

Servizi di sicurezza
• In palcoscenico, deve essere garantita (con programma settimanale) l’assistenza:
•• Elettrica da parte di tecnico abilitato.
•• Antincendio da parte degli addetti alla prevenzione incendi aziendali.







ESEMPI DI FIAMME IN SCENA
1° esempio

descrizione della scena

• Utilizzo di candele o più candelabri in scena.
• Utilizzo di fiaccole portate in scena da artisti e/o comparse.

valutazione del rischio
• Di principio di incendio
• Di pericolo d’incendio per i costumi.
• Di ustioni più o meno gravi in relazione al tipo di incendio.

misure di prevenzione
• Valutare secondo le esigenze sceniche :
• Chi, come, dove e quando accende le candele, i candelabri e/o le fiaccole.
• Chi, come, dove e quando avviene lo spegnimento.
• Dove sono poste in scena.
• Verificare che nelle immediate vicinanze non vi siano elementi che possano propagare la fiamma.
• Informare e istruire il personale tecnico addetto all’accensione e allo spegnimento delle fiamme ( NB: in quella fase deve essere presente un addetto antincendio dotato di estintore idoneo).
• Informare gli artisti sui rischi e come comportarsi in scena, soprattutto se indossano costumi vaporosi e facilmente infiammabili.
• Informare i Vigili del Fuoco Provinciali del Comando di Appartenenza, in servizio per lo spettacolo, della presenza di fiamme in scena.

Per le fiaccole:
• utilizzare fiaccole di sicurezza realizzate in lamiera metallica con ritorno a molla.
( in caso di caduta o rilascio della molla, lo stoppino rientra all’interno
dell’impugnatura soffocando la fiamma).
• Per limitare la propagazione della fiamma, proteggere la stessa con una retina metallica.

misure di sicurezza
• Predisporre adeguati mezzi di spegnimento ( estintori – estintori idrici - naspo – coperte antifiamma).
• Predisporre adeguato servizio di vigilanza antincendio in base alle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza o dai Vigili del fuoco del comando di competenza.





2° esempio
“CLEMENZA DI TITO” FIAMME IN SCENA DI UNA CERTA RILEVANZA

Relazione presentata alle Autorità Competenti per l’ottenimento della relativa autorizzazione per l’impiego di fiamme libere di una certa rilevanza in occasione
dello spettacolo “CLEMENZA DI TITO” in scena al Regio di Torino nel maggio 2008.


RELAZIONE TECNICA

• Gli effetti saranno realizzati da esperto abilitato e autorizzato dalla questura di competenza per la manipolazione e l’impiego di prodotti per la produzione di fiamme per effetti scenici.

DESCRIZIONE DELLA SCENA E DELL’EFFETTO
• La scena avviene alla fine del Primo atto e rappresenta il Campidoglio in fiamme.
• L’effetto scenico, deve raffigurare un incendio, della larghezza di circa sei metri con un altezza delle fiamme di circa un metro, visto dalle finestre del campidoglio.
• L’effetto, della durata di circa sei - sette minuti, sarà realizzato nella parte posteriore al palcoscenico utilizzando un apposito “Gel a base alcolica” che brucia con fiamma regolare, non sprigiona gas tossici e non rilascia residui incandescenti né scintille.
• Il “gel” sarà collocato in apposito focolare, realizzato in lamiera e isolato dal palcoscenico.
• L’accensione delle fiamme è effettuata, dietro le quinte, dall’esperto abilitato per mezzo di appositi accenditori comandati a distanza.
• Lo spegnimento avviene naturalmente per esaurimento del combustibile.

Descrizione del focolare
• il focolare è composto da n° 4 vasche metalliche (90 x 20 x 5) collocate su apposito carro mobile che può essere spostato in caso di pericolo.

Valutazione del rischio
• Di principio di incendio
• Pericolo di incendio per i costumi.
• Di ustioni più o meno gravi in relazione al tipo di incendio.

MISURE DI PREVENZIONE
• Distanze di sicurezza:
• Il focolare è isolato dal carro mobile tramite mattoni refrattari.
• il carro mobile è foderato a sua volta da una lamiera metallica
• Nelle vicinanze delle fiamme non vi sono elementi pericolosi che possono propagare l’incendio.

• Mezzi di spegnimento
• Ai lati del palcoscenico nelle vicinanze dell’effetto saranno posizionati e disponibili : estintori portatili adeguati, estintori carrellati, idranti e n° 2 coperte antifiamma.

Durante l’effetto sarà presente in palcoscenico:
• la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale in servizio per lo spettacolo, che seguirà a vista l’effetto, dai due lati del palcoscenico.
• la squadra Aziendale degli addetti alla prevenzione incendi del Teatro Regio, nel
numero indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, che sarà a
disposizione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.
• un elettricista della manutenzione con il compito di disattivare tensione a tutti i circuiti di scena in caso di emergenza
• Si trasmette quanto sopra per le opportune valutazioni al fine di ottenere la relativa autorizzazione e per predisporre le appropriate misure di sicurezza.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INFORMAZIONE COMUNE

• Artisti e/o personale tecnico, devono essere informati sui pericoli per persone e cose derivati da fuoco, sulle misure di sicurezza individuate e su come comportarsi in scena.
• Nel corso delle prove di scena, artisti e tecnici, seguiranno gli insegnamenti su come comportarsi in scena, in base alle misure di prevenzione individuate dalla Direzione Allestimenti e dalla Direzione Tecnica e dal Servizio Prevenzione.
• L’esito della valutazione e delle misure di prevenzione e informazione attuate, saranno riportate su apposita scheda personalizzata firmata per conoscenza dagli artisti, comparse, tecnici e se in scena ci sono dei minori, dai genitori.



a cura di Bruno Scagliola Rspp Teatro Regio di Torino

venerdì 28 maggio 2010

Soppressione dell'ISPESL


Riporto di seguito il comunicato stampa dell'ISPESL che, con la nuova manovra correttiva varata dal Governo, verrà assorbito dall'Inail.
Come autore di questo Blog desidero esprimere la mia preoccupazione per questa decisione che rischia di rallentare il processo di diminuizione degli infortuni avuto in questi anni anche grazie all'ottimo lavoro che l'ISPESL ha fatto in tema di prevenzione degli infortuni. In diversi dei miei articoli mi sono avvalso delle linee guida ISPESL avendo cosi avuto modo di cogliere l'importanza e la portata del lavoro svolto dall'istituto.

Prima del comunicato stampa dell'ISPESL desidero pubblicare le preoccupazioni espresse dalla redazione di diario prevenzione

In nessun paese europeo le ragioni della crisi hanno portato allo scioglimento degli Enti di ricerca che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro.
INRS Francia,HSE Inghilterra, gli Enti tedeschi e nordeuropei vengono mantenuti se non rafforzati. Il governo italiano ha invece pensato di approfittare della emergenza crisi e riduzione spesa pubblica per sciogliere ISPESL, senza un disegno chiaro e discusso nelle sedi appropriate sul tema dell'eventuale trasferimento delle professionalità presenti in Ispesl ad un futuro e fantomatico Polo sicurezza posto in capo ad Inail.
Ciò che sta avvenendo è molto preoccupante in quanto prevede che lo Stato deleghi proprie competenze nel campo della ricerca in materia di salute e sicurezza all'Ente assicuratore Inail senza un che vi sia un disegno chiaro e trasparente su chi farà che cosa. Il bene salute delle persone che lavorano passa dalla tutela basata sul diritto costituzionale alla tutela basata sul paradigma attuariale e assicurativo basato sulla logica delle convenienze aziendali e non del diritto alla salute.


Non risulta che le Regioni siano state consultate dal governo su questo atto di soppressione dell'Ispesl: si tenga conto del fatto che i Spsal o Smpil delle Regioni utilizzano Ispesl per la formazione degli operatori e come riferimento di secondo livello per le consulenze tecnico scientifiche.

Ci chiediamo: che lavoro verrà trasferito ad una agenzia che risponderà a logiche
diverse rispetto a quelle della tutela della salute previsto dall'art 32 della Costituzione?

Il passaggio delle funzioni di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad Inail è un ritorno ad un passato fallimentare: già prima del 1978 Inail svolgeva funzioni di ricerca e consulenza alle imprese tramite ENPI, ente che fu sciolto per incapacità dell'Inail a gestire in modo decoroso gli aspetti della prevenzione in materia salute e sicurezza sul lavoro.

Riteniamo importante fare conoscere il punto di vista dei lavoratori e della dirigenza dell'ISPESL, struttura importante per la prevenzione in Italia, focus dei rapporti con le strutture e le Agenzie di Ricerca europee e mondiali in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro. L'atto del Governo rappresenta ancora una volta l'idea di stato che anima coloro che hanno responsabilità di governo: indifferenza e colpevole ignoranza rispetto al patrimonio d conoscenze che i professionisti di Ispesl e di altri Enti pubblici di ricerca rappresentano in Italia e nel mondo. Un patrimonio che rischia di essere disperso in questa pomposa operazione denominata Polo sicurezza sub dominio Inail.

EDITOR DIARIO PREVENZIONE


Comunicato stampa:


ISPESL - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO


UFFICIO STAMPA Roma, 26 maggio 2010



COMUNICATO STAMPA



ISPESL: l’Istituto non è un “ente inutile”, ma indispensabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori italiani. Con il provvedimento del Governo si chiude l’unico Ente di ricerca del Paese.
Nonostante il dimezzamento dei fondi, l’Ispesl è in grado di autofinanziarsi per più del 60% dello stanziamento concesso dallo Stato.

In relazione alle notizie di stampa si apprende che l’Ispesl (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro), unico Ente di ricerca del nostro Paese con vastissime competenze nel settore della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori, nell’ambito della manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio, risulterebbe soppresso.
Rimaniamo stupiti dalle notizie della soppressione e della definizione di ente inutile per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

L’etichetta, da alcuni attribuita, all’istituto di “Ente inutile” è offensiva per tutti i lavoratori, oltreché priva di fondamento.
L’Ispesl non solo non è ente inutile, ma nel silenzio del suo trentennale lavoro quotidiano, attraverso l’impegno e il sacrificio delle molteplici professionalità
(ingegneri, medici, chimici, fisici, biologi, ecc) pur nella scarsità di mezzi, garantisce un apporto insostituibile di conoscenze, esperienze e formazione al sistema produttivo del nostro Paese nel delicato settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fornendo un know how, patrimonio per l’Italia, apprezzato e riconosciuto non solo in ambito scientifico nazionale e internazionale ma da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali.
Se è vero che gli infortuni mortali annui sono diminuiti da 1600 a 1200 (per parlare solo delle cosiddette morti bianche) ciò è ascrivibile anche a tutte le
innumerevoli iniziative dell’Ispesl, messe in campo attraverso il suo personale.

L’Ente che soffre dall’anno 2000 una costante e vertiginosa riduzione di fondi, dimezzati nel corso di questi anni, da 110 a 58 milioni di euro, oltre ad un
altrettanto drastica riduzione del personale per raggiunti limiti di età (senza possibilità di un fisiologico turn over, per il blocco delle assunzioni), non ha mai
ridotto il proprio impegno per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante ciò l’Istituto si è costantemente adoperato nel corso di questi anni per avere mezzi e disponibilità per esercitare al meglio le proprie funzioni.

L’Istituto ha, infatti, accresciuto e ampliato tutti i possibili servizi che la legge gli consente di fare, riuscendo persino ad incrementare notevolmente le entrate proprie.
L’Istituto oggi è in grado di autofinanziarsi (35 milioni di euro) per più del 60 % dello stanziamento che perviene dallo Stato.
E’ questo lo si può considerare un “ente inutile”?
Chi si è impegnato e chi si impegna per conto del Governo e delle Autorità territoriali, per le aree di Taranto, Civitavecchia, Casale Monferrato, ovvero per i
gravissimi problemi del terremoto a l’Aquila, in Umbria?
Chi è intervenuto per la sicurezza degli insediamenti a rischio di incidente rilevante o degli impianti energetici più complessi?
Chi ha fronteggiato le emergenze nazionali al fianco delle istituzioni territoriali e nazionali (incidente Monte Bianco, nave G. Montari, Gran Sasso, Tissen Krup, Camere iperbariche, ecc…)?

Riteniamo in conclusione che non solo l’Ispesl non sia “ente inutile”, ma che sia “utilissimo” per il nostro sistema produttivo che si finanzia per gran parte da solo.
A questo punto sarebbe utile sapere in quale logica e con quali procedure sia stata disposta la “soppressione” dell’Ispesl con lo “scioglimento” nell’Inail.
Aspettiamo una risposta.
Il personale dell’Ispesl ce la chiede. Ce lo chiedono anche i lavoratori e i familiari delle vittime sul lavoro.


fonte UST ISPESL

mercoledì 19 maggio 2010

L'unità operativa delle USL


L’UOPSAL

L’art. 13 del D.lgs 81/08 assegna alle USL e al comando dei Vigili del fuoco il compito di vigilanza.
L’unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (UOPSAL), promuove, coordina ed effettua interventi di ricerca, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro per conoscere e concorrere all’eliminazione dei fattori di rischio in tutti i settori di attività, pubblici e privati, ove almeno un lavoratore dipendente, o ad esso equiparato, presti il proprio lavoro a qualunque titolo.

L’UOPSAL viene istituita in seguito alla promulgazione dell’art. 9 della legge 300 del 20 maggio 1970 meglio nota come "statuto dei lavoratori".
-art. 9 “Tutela della salute e dell’integrità fisica”:
"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Con la legge del 23 Dicembre 1978 n. 833 viene istituito il servizio sanitario nazionale.

Come detto l’UOPSAL svolge sia il servizio di prevenzione che quello di vigilanza.
Dal 1° gennaio 1980 alle USL vengono affidati compiti, precedentemente svolti dagli ispettorati del lavoro, di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
Con l’art. 21, 3° comma, della legge 833/78, il Prefetto nomina, su proposta del Presidente della Regione, gli ufficiali di polizia giudiziaria provenienti dai servizi di unità sanitaria locale. Gli ufficiali nominati avranno il potere di accesso nonché la facoltà di diffida delle aziende ispezionate.

Tra le attività svolte dall’ UOPSAL troviamo quella di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 10 del Dlgs 81/2008) a singoli lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai Rspp, ai medici competenti ed ai datori di lavoro.
E’ importante specificare che l’art. 13 comma 5 vieta tassativamente, agli ufficiali che svolgono la vigilanza, di svolgere attività di consulenza.

Tra le altre attività svolte dall’unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lovoro troviamo:

-nel campo della formazione e dell’educazione sanitaria la pubblicazione di linee guida.

-Formula pareri preventivi sui progetti di costruzione, ampliamento, cambi di destinazione di insediamenti industriali e di attività lavorative in genere (art. 67 D.lgs 81/2008). La notifica prevista dall’art. 67 deve essere presentata soltanto dalle aziende che occupano più di tre lavoratori.

-Esamina i ricorsi presentati dai lavoratori in contrasto con il giudizio di idoneità del medico competente, eseguendo accertamenti specialistici e dando una risposta in merito (art. 41 del D.lgs 81/2008). E’ importante sapere che il lavoratore deve presentare ricorso alle USL entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medico competente.

-Formula pareri e rilascia deroghe, dove espressamente previsto, su norme di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 65 del D.lgs 81/2008). Tra le deroghe troviamo ad esempio quella che riguarda il divieto di svolgere attività in locali sotterranei o seminterrati.

-Accerta, su richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, della presenza o meno di condizioni di rischio per la gravidanza o l’allattamento, nelle attività lavorative che vedono l’impiego di lavoratrici.

-Effettua attività di vigilanza, sia programmata che su domanda, rispondendo alle richieste di intervento all’interno dei luoghi di lavoro.

-Effettua inchieste infortuni e malattie professionali su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e di propria iniziativa.

-Garantisce, in orario di servizio, l’intervento immediato in caso di infortunio grave o mortale ed in caso di segnalazioni urgenti.


Ecco come l'UOPSAL svolge una procedura di “inchiesta infortunio”:

Per prima cosa viene analizzata la documentazione disponibile (denuncia di infortunio, certificati medici, raccolta di SIT da parte della PS, ecc..).
Viene effettuato un sopralluogo presso l’Azienda dove vengono presi in esame sia gli aspetti tecnici che quelli organizzativi e relazionali.
In sede di sopralluogo viene verificata tutta la documentazione ritenuta pertinente al caso in esame, come eventuali procedure e/o istruzioni operative, la documentazione relativa alla formazione ed alla informazione dei lavoratori, il certificato di idoneità alla mansione, il registro infortuni ed il documento di valutazione dei rischi.
Vengono ascoltati i testimoni per ricostruire l’evento che ha causato l’infortunio.
Si procede alla raccolta delle informazioni necessarie alla individuazione dei destinatari della normativa prevenzionale, verificando la posizione degli stessi tramite procure, deleghe ed ordini di servizio se esistenti sentendo anche i lavoratori per raccogliere informazioni.
Viene acquisita copia della relazione sanitaria (se non ancora in loro possesso) relativa alle lesioni riportate, al fine di determinare la durata della malattia ed eventuali postumi permanenti.
Alla fine del sopralluogo viene redatto il verbale di prescrizione per le eventuali violazioni evidenziate e si procede alla stesura del verbale che verrà trasmesso alla Magistratura.
La procedura di sopralluogo in azienda prevede che appena entrati (esibendo il tesserino di riconoscimento) gli ufficiali dell’USL chiedono del datore di lavoro o di un suo rappresentante a cui viene esplicitato il motivo dell’accesso e richiedono che durante il sopralluogo sia presente sia il Rspp che l’Rls; qualora non siano in azienda si assicurano che siano informati della ispezione in corso e ne chiedono i nominativi per eventuali contatti successivi.
Nel D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 sono normate le prescrizioni che andranno eventualmente ad imporre all’azienda. Esse riguardano gli articoli 20 (prescrizione), 23 (sospenzione del procedimento penale), 21 (verifica dell’adempimento), 24 (estinzione del reato).
All’articolo 10 del DPR 520/55 troviamo le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Contro tali disposizione è ammesso ricorso entra trenta giorni dalla data della loro comunicazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide dopo aver sentito le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato (art. 21 L.833/78).
L’inottemperanza alle disposizioni impartite è sanzionata all’art. 11 del DPR 520/55 che prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda fino a euro 413,17.


Ringrazio l'Ing. Antonia Maria Guglielmin dell'UOPSAL di Bologna Centro per la relazione da cui ho tratto questo lavoro

lunedì 19 aprile 2010

Quanto costa un infortunio


Quando parliamo di infortuni o malattie professionali dobbiamo sempre essere coscienti che spesso parliamo di vere e proprie tragedie che ricadono non solo sui lavoratori ma anche sulle loro famiglie. Spesso gli stessi infortuni o malattie hanno ripercussioni sull’intera collettività che deve farsi carico delle cure e dell’ assistenza ai lavoratori e alle famiglie. I teatri o le aziende in generale, soprattutto per gli infortuni di minore entità, subiscono danni economici (e non solo) ingenti.
La dimensione dei costi indiretti è infatti in relazione inversa alla gravità dell’infortunio. Meno grave è l’infortunio, maggiore sarà il rapporto dei costi indiretti su quelli diretti (4 o 5 volte maggiore).
Vediamo brevemente cosa si intende per costi diretti e indiretti:
I costi diretti sono associati in modo univoco all'oggetto di costo considerato quale l'incidente, l'infortunio o la malattia professionale:
- Costi medici per l'infortunato (spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali);
- Integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni;
- Danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli);
- Valore della produzione per le interruzioni causate da incidenti;
- Eventuale perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.
I costi indiretti non vengono invece definiti secondo un rapporto di univocità ed è necessario ricorrere ad un metodo di allocazione.
Costi indiretti possono essere:
- Costi per scioperi o riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all'elevata frequenza degli infortuni;
- Costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza dei lavoratori infortunati;
- Costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo;
- Costi di retraining, e di recruiting nel caso in cui ai lavoratori infortunati venga modificata la mansione, a causa dell' elevato turnover del personale che sempre si verifica in ambienti di lavoro poco sicuri.

Investire in prevenzione è sicuramente la strada che porta benefici a tutti.

Qualche esempio può far mettere subito a fuoco l’argomento trattato:
in Svizzera è stato condotto un programma di prevenzione che interessava i lavoratori che operano su scale. Il programma prevedeva un pacchetto di formazione che è costato 2,2 milioni USD. Dopo il primo anno si è avuta una riduzione di infortuni di 500 unità. Considerando che un incidente per caduta da scala comporta costi (assicurativi, amministrativi e produzione persa) per 8.600 USD vediamo che la riduzione di 500 infortuni ha portato un risparmio di 4.3 milioni USD. (fonte ILO)
Se ragioniamo in una logica di Paesi vediamo che quelli con sistemi di salute e sicurezza meno sviluppati spendono, a causa degli infortuni e malattie professionali, una percentuale di Pil superiore e sono costretti ad utilizzare risorse potenzialmente destinabili ad attività più produttive.
L’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) stima che le malattie professionali e gli infortuni costano fino al 10% del Pil nei Paesi dell’America latina rispetto al 2,6-3,8% dei Paesi UE.
Da una ricerca fatta dal giornalista Pietro Veronese sul quotidiano La Repubblica del 22/09/2009 vediamo che oltre al bilancio umano, l'alto tasso di mortalità sul lavoro e la frequenza degli infortuni hanno un costo sociale che secondo l'Inail è di 45,5 miliardi di euro per la sola Italia. Il 3.2% del Pil. In questo totale l'Inail fa rientrare i costi assicurativi, gli interventi di prevenzione, le spese direttamente collegate ai danni (ore di lavoro perdute, guasti, sostituzioni, perdita d'immagine delle aziende coinvolte).
Da questo esempio si evince che investire in prevenzione e migliorare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro conviene a tutti non solo per motivi etici ma anche per motivi economici.
Sono consapevole che parlare di costi, quando si tratta un argomento così delicato, può essere visto da qualcuno come un modo cinico di affrontare l’argomento ma penso che se dimostriamo, ad un datore di lavoro o a un manager, che investendo in sicurezza ne trarrà vantaggio economico, avremo qualche possibilità in più di convincerlo a fare investimenti economici in prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
E’importante considerare che nel caso di riduzione di infortuni i vantaggi sono immediati mentre nel caso di riduzione delle malattie professionali i vantaggi si vedono sul lungo periodo.

Un modo efficace, per ottenere investimenti in prevenzione, può essere quello di effettuare stime economico-finanziarie, fornendo una visione realistica dei costi complessivi degli infortuni.
Consideriamo, in questo lavoro, soltanto i costi che ricadono sulle aziende e riserviamo per altri studi quelli che ricadono sul lavoratore o sulla società nel suo insieme.

Alcuni esempi di voci che generano costi per una azienda:

Assenteismo o assenza per malattia: somma dei costi delle attività per ovviare agli effetti del tempo lavorativo perso;

Riduzione della flessibilità e capacità di far fronte a situazioni impreviste;

Rotazione del personale: somma dei costi delle attività generate dalla rotazione non voluta, quali costi di sostituzione, formazione supplementare, perdita di produttività, annunci, procedure di assunzione;

Pensionamento anticipato e invalidità: ammende, indennità alla vittima;

Riabilitazione non medica: importo speso dal datore di lavoro per facilitare il ritorno al lavoro (consulenza, formazione, adeguamento del posto di lavoro);

Amministrazione delle assenze: attività manageriali che devono essere svolte dalla società in relazione all’assenza per malattia;

Materiale danneggiato: costi di danni o riparazioni di macchine, locali, materiali o prodotti connessi alle lesioni;

Altri costi non connessi con la salute (indagini, costi di gestione, costi esterni): tempo e denaro spesi per indagini sulle lesioni, valutazione del posto di lavoro;

Responsabilità: lavoratori o compagnie di assicurazione hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti da lesioni sul lavoro o da malattie professionali;

Differenziazione dei premi: le compagnie di assicurazione o i fondi pubblici adeguano i premi in caso di aumento del rischio;

Sanzioni legali, multe: l’Ispettorato del lavoro può infliggere sanzioni, esigere miglioramenti ovvero l’arresto temporaneo della produzione;

Retribuzioni supplementari, compenso per compiti pericolosi;

Tempo di produzione perso, servizi non forniti: produzione persa a causa di un evento che ha causato lesioni (ad es. perché è necessario un certo tempo per sostituire una macchina o perché la produzione deve essere interrotta durante l’indagine);

Costi opportunità: ordinazioni perdute o guadagnate, competitività nel mercato;

Assenza di redditività di capitale investito: utile non realizzato a causa dei costi dell’incidente, ossia importo delle spese dovute ad incidenti non investito in attività redditizie (quali produzione, mercato borsistico o risparmio) che generano interessi;

Regole di mercato: Capacità attrattiva di nuovo personale, perdita di appalti, incidenza sull’immagine aziendale;




E’ possibile fare una valutazione economica di questi costi? E’ possibile calcolare quanto costa un infortunio o una malattia professionale?
La risposta è si.
Esistono siti che effettuano una valutazione dei costi che una azienda deve affrontare in seguito a infortuni o malattie professionali. Uno di questi siti è quello della OSHA "$ icurezza Pays". Il programma è un sistema interattivo che aiuta i datori di lavoro a valutare i costi degli infortuni e delle malattie professionali e l'impatto sulla redditività di una azienda. Questo sistema utilizza il margine di profitto di una società, i costi medi di un infortunio o malattia e un costo indiretto moltiplicatore che proietta la quantità di vendite che una azienda avrebbe bisogno di generare al fine di coprire tali costi. Le aziende possono utilizzare queste informazioni per predire gli effetti diretti e indiretti degli infortuni e delle malattie professionali e le vendite stimate necessarie per compensare tali perdite.

Il sito è il seguente:
clicca qui

Collegandoci a questo sito (in lingua inglese) ed inserendo il tipo di infortunio, il numero di lavoratori infortunati e la percentuale di tasso di interesse attuale (3% di default) possiamo avere una stima reale ed economica. Basterà successivamente trasformare la cifra ottenuta da dollari ad euro e successivamente andare ad attualizzare la cifra (che si riferisce all’anno 2005) con un file excel che si trova sul sito dell’Istat al seguente indirizzo:

clicca qui

Questo calcolo non può ovviamente essere perfettamente coincidente con il calcolo reale che potremmo ottenere in seguito ad un’attenta analisi dei costi. Nel calcolare i costi avremmo comunque la difficoltà della stima dei costi indiretti. Questo programmino di OSHA "$ icurezza Pays" può essere utile nel caso in cui vogliamo velocemente fare una stima approssimativa.
Penso che il programma dell’OSHA può essere facilmente utilizzato da tutti anche da chi non ha fatto studi economici.


Giuseppe Patti




Riferimenti bibliografici:


Factsheets dell’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/

Micheal F. Drummond. Metodi per la valutazione economica dei programmi sanitari. Seconda edizione. Il pensiero scientifico editore.

Istat:Coefficienti annuali: http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/

Osha “Safety pays program” :
http://www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/safetypays/index.html


Ringraziamenti:

Professoressa Anna Montini Università degli studi di Bologna
Dottoressa Stefania Vanzini MC Fondazione Teatro Comunale di Bologna