sabato 30 maggio 2009

DISTANZA DI SICUREZZA NEI PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE


Per evitare il rischio di innescare incendi in palcoscenico è importante tenere presente che i proiettori di illuminazione usati dai tecnici elettricisti necessitano di essere installati ad una distanza minima da oggetti e superfici più o meno infiammabili. Infatti, onde evitare fenomeni di surriscaldamento, occorre mantenere una distanza di sicurezza tra il proiettore e la superfice da illuminare. Tale distanza è indicata sull'etichetta posta lateralmente al proiettore. La misura indica la distanza minima consentita tra il fascio e la superficie illuminata.
Per quanto riguarda le lampade alogene è da considerare che la temperatura raggiunta dal filamento può arrivare a superare i 1400 gradi centigradi ed è proprio questa elevata temperatura che permette alle particelle di tungsteno di staccarsi dal filamento e collegarsi con gli alogenuri gassosi prima di poter raggiungere l'involucro di vetro della lampada. Successivamente le particelle di tungsteno ritorneranno al filamento dove verranno rilasciati gli alogeni che prenderanno parte ad un nuovo ciclo. Vista l'elevata temperatura raggiunta dalla lampada e contemporaneamente dispersa nell'ambiente è necessario che il costruttore indichi una distanza minima dei materiali posti nelle vicinanze della lampada. Naturalmente ci sarà una differenza se il materiale che andremo ad illuminare sarà un elemento di scena ignifugato o un telo sintetico. La distanza indicata è naturalmente riferita soprattutto ai materiali più facilmente infiammabili ma rappresenta comunque una distanza da rispettare sempre.
Per chi non avesse esperienze dirette di eventi avvenuti per il non rispetto di questa distanza di sicurezza quanto sopra potrebbe apparire poco importante.
Personalmente ho assistito per ben due volte ad inneschi di incendi, fortunatamente neutralizzati da un pronto intervento da parte degli operatori stessi, di materiali scenotecnici o di sartoria. Tenere in considerazione la distanza di sicurezza è una precauzione che sicuramente andrà ad eliminare ogni possibile rischio.

martedì 19 maggio 2009

IL RISCHIO RUMORE IN TEATRO


Parlare del rischio rumore in teatro non è una cosa semplice ed è appunto per questo che il legislatore ha rinviato, ad un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l'emanazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di specifiche linee guida che riguarderanno appunto il settore musicale e le attività ricreative.
Quanto sopra però non prescinde una accurata valutazione e misurazione per il lavoro in palcoscenico che per la sua tipologia può essere rapportato al lavoro di cantiere e/o di officina.
In palcoscenico solitamente arrivano allestimenti già costruiti ma capita che, soprattutto sugli allestimenti in metallo (negli ultimi anni usati anche più di frequente rispetto a quelli classici in legno), siano necessari adattamenti sia in fase di montaggio che di smontaggio. Tutto ciò comporta l'uso di utensili quali smerigliatrici, trapani, saldatrici, ecc...
Chi utilizza questi utensili? Per i piccoli adattamenti sono solitamente i tecnici macchinisti che (spesso privi di informazione e formazione) si occupano di utilizzare i suddetti utensili mentre per quanto riguarda allestimenti complessi, che richiedono il montaggio in palcoscenico, sono spesso ditte appaltatrici specializzate nella lavorazione del ferro. Quanto detto rappresenta quello che può avvenire nel lavoro in palcoscenico che quindi non è esente del rischio rumore.
La sorveglianza sanitaria dell'udito rientra sicuramente tra le visite che vengono fatte in particolare ai tecnici macchinisti ed attrezzisti ma la stessa dovrebbe essere allargata a tutti coloro che in un palcoscenico lavorano.
Andiamo a vedere cosa dice la legge sul rischio rumore che è ancora spesso sottovalutato ma che costituisce con la ipoacusia che ne può derivare una tra le prime voci nell'elenco delle malattie professionali.
Si calcola che le spese per la perdita dell'udito in Europa ammontano a circa il 10% di tutte quelle per le malattie professionali. Per queste ragioni il Consiglio Europeo ha disciplineto la materia a quindici anni di distanza ampliando il campo di applicazione e prevedendo un riesame dei valori di soglia che tengono conto dei progressi della tecnologia e delle conoscenze scientifiche.
In Italia il rumore rappresenta ancora la causa della tecnopatia denunciata all'INAIL con maggiore frequenza. Le malattie professionali da agenti fisici provocano annualmente più di 13.000 casi su circa 26.000 complessivi, di cui l'ipoacusia è in assoluto la patologia più ricorrente.
Il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 ha recepito la Direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.
In relazione al riordino operato con l'emanazione del D.Lgs. 81/2008, tutta la materia è confluita nel Titolo VIII, al Capo II, dell'art. 187 all'art. 198.
L'art. 180 D.Lgs. 81/2008 ne definisce al primo comma il campo di applicazione come segue:
'Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori'.
Sempre in riferimento al Capo I, l'art. 181 prevede la valutazione dei rischi, l'art. 182 riporta disposizioni mirate a eliminare o ridurre i rischi di cui si tratta, l'art. 183 indica le categorie di lavoratori particolarmente sensibili ai rischi fisici, l'art. 184 prescrive l'obbligo di informazione e formazione mirata, dei lavoratori esposti e dei loro rappresentanti, l'art. 185 prescrive l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'art. 186 riporta elementi per la compilazione delle cartelle sanitarie e di rischio.

Che cosa è il rumore?
Possiamo defire il rumore come un insieme complesso di suoni di varie frequenze e durata nel tempo, ossia una trasmissione di energia meccanica attraverso mezzi elastici sotto forma di vibrazioni meccaniche che si propagano con una velocità caratteristica del mezzo e si traducono in vibrazioni di pressione.
Un suono è una sensazione uditiva provocata da una perturbazione dello stato di equilibrio dell'aria. Il rumore può provocare danni alla salute delle persone esposte (principalmente l'ipoacusia) o alla sicurezza, mascherando le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza.
L'ipoacusia da rumore si manifesta in un primo periodo con deficit uditivo asintomatico e limitato a frequenze medio-alte e successivamente si può estendere alle altre frequenze; si manifestano quindi alcuni sintomi quali fisici(acufeni), ronzii e vertigini. In seguito inizia la percezione di una lieve sordità in alcune occasioni come quella di stare al telefono o ascoltare un programma in Tv, per poi estendersi ed essere avvertito in maniera netta.
Il rumore può anche provocare danni extra-uditivi, sul senso dell'equilibrio e del movimento, sul sistema nervoso, sull'apparato digestivo, respiratorio e sul sistema vascolare.

Tra gli aspetti definitori di maggiore interesse si segnala:
- pressione acustica di picco (p-peak) cioè il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
- livello di esposizione giornaliera al rumore (L-ex,8h) [dB(A) riferito a 20 nPa] cioè il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il lavoro impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (L-ex,w) cioè il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di 8 ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono cosi' fissati:
a)valore limite di esposizione: rispettivamente L-ex=87 dB(A) e p-peak=200nPa
(140 dB(C) riferito a 20nPa);
b)valori superiori di azione: rispettivamente L-ex=85 dB(A) e p-peak=140nPa
(137 dB(C) riferito a 20nPa);
c)valori inferiori di azione: rispettivamente L-ex=80 dB(A) e p-peak=112nPa
(135 dB(C) riferito a 20nPa).

Laddove, a causa delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa, l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo,non ecceda il valore limite di esposizione di 87dB(A) e siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Il datore di lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 190, deve valutare l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazione fra rumore e sostanze tossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'esposizione al rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
- la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale all'udito;
- l'informazione e la formazione;
- il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti di lavoro ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Il datore di lavoro, nel caso in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, deve fornire i dispositivi di protezione individuali per l'udito.
E' previsto che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. E' inoltre compito del datore di lavoro sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma un volta l'anno o con una periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione (art. 197), quando per natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
Tali deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e in caso del venir meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
La concessione delle deroghe è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscono, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.


L'ISPELS ha elaborato linee guida che affrontano tutti i campi relativi al rischio rumore. Consiglio di consultare per approfondimenti il seguente link da cui è stato tratto parte di questo post:
www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/LG%20RUMORE.pdf

Il rumore può essere valutato in due modi:
- senza misurazione
- con misurazione
Nel primo caso siamo in presenza di luoghi di lavoro che spesso non presentano rischio rumore o comunque esso è molto basso e calcolato sulla base delle schede tecniche dei macchinari usati. La cosa di cui però bisogna sempre tener conto è che in presenza di più macchine il rumore rilevato è sempre la somma del rumore delle singole macchine.
Nel secondo caso la rilevazione del rumore è spesso consigliabile farla effettuare a ditte specializzate che sono in possesso di apparecchiature il cui costo si aggira su cifre importanti che vanno dai cinque ai dieci mila euro.
I metodi per valutare il livello sonoro di un lavoratore che indossa DPI sono:
- OBN in base ai livelli per banda di ottava;
- HLM in base alle attenuazioni in bassa, media e alta frequenza e ai livelli di pressione sonora ponderati A e C;
- SNR in base ad una attenuazione media sulle varie frequenze e al livello ponderato C.

I risultati ottenuti in laboratorio coincidono con quelli reali solo se i lavoratori utilizzano i DPI per l'udito nello stesso modo, cosa difficile da attuare nella realtà lavorativa. Bisogna inoltre considerare il tempo di utilizzo dell'otoprotettore rispetto ai tempi di esposizione al rumore: basti pensare che un DPI in grado di attenuare 30 dB se indossato per tutta la giornata, perde l'equivalente di 7 dB se non lo si indossa per un minuto del tempo di esposizione; se invece viene indossato solo per la metà della giornata lavorativa fornisce una protezione effettiva di soli 3 dB.
I DPI per l'udito (cuffia, cuffia con archetto, inserto auricolare, ecc.), nonostante l'apparente semplicità d'uso, presentano diverse capacità di protezione a seconda di come vengono indossati.

Il riferimento tecnico in materia è rappresentato dalla norma UNI 9432 'Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro'.

Poniamo il caso che in un palcoscenico siano in funzione contemporaneamente una o più smerigliatrici mentre macchinisti, elettricisti, attrezzisti e fonici (non è necessaria la presenza in contemporanea di tutti questi reparti per avere un rischio rumore rilevante) stiano eseguendo un montaggio o uno smontaggio.
Il rumore effettuato da una smerigliatrice è già da solo superiore al valore limite degli 80dB(A) che rapprenta il valore limite massimo di esposizione, infatti vediamo cosa dice la scheda tecnica di una cumunissima smerigliatrice:
Per chi fa della smerigliatrice un uso industriale, deve proteggere anche l'udito: il rumore della macchina in azione, può, a lungo andare, portare lesioni al padiglione auricolare...
Come possiamo facilmente dedurre il rumore della smerigliatrice andrebbe a sommarsi con il rumore di un'altra eventuale smerigliatrice e magari a sommarsi con il rumore di una mazzetta usata dagli elettricisti per unire una Trus di alluminio mentre i macchinisti smartellano con i loro preziosi martelli fiorentini e fonici ed attrezzisti urlano dal palcoscenico ai ballatoi per farsi sentire. Proviamo ad immaginare quanti Db sono presenti in quel momento in palcoscenico! sicuramente è auspicabile fare un'adeguata valutazione e decidere di arginare il problema o strutturalmente o a livello organizzativo evitando così la possibilità che vengano causati seri danni all'udito dei lavoratori presenti.
Un approfondimento interessante che riguarda soprattutto gli elettricisti che uniscono o dividono le Trus di alluminio è rappresentato dalla pressione acustica di picco e cioè tutti quei rumori improvvisi che colgono l’operatore impreparato ed
indifeso. Esiste un meccanismo naturale di difesa che è chiamato riflesso timpanico.
Due piccoli muscoli che agiscono sulla catena degli ossicini si contraggono in modo riflesso quando l’orecchio è sottoposto a suoni aventi intensità di almeno 70-80 dB(A)al di sopra della soglia uditiva.
L’irrigidimento di questi muscoli induce un aumento della resistenza opposta dal sistema timpano-ossiculare alla trasmissione dei suoni, attenuandoli di conseguenza e
proteggendo quindi il recettore della chiocciola da suoni troppo intensi.
Si noti che tra l’inizio dello stimolo e l’inizio della contrazione riflessa, vi è un ritardo di almeno 90-100 millisecondi:
ciò significa che il riflesso timpanico non è in grado di fornire alcuna protezione nei confronti di rumori di tipo impulsivo molto brevi e molto intensi, come lo
sparo di una pistola o (nel nostro caso) un colpo di martello su una superficie metallica. E' necessario quindi usare i relativi DPI.

venerdì 15 maggio 2009

10 - 12 GIUGNO 2009, A BOLOGNA IL XII SALONE DELLA QUALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO


Si inaugurerà il 10 giugno nel quartiere fieristico di Bologna AMBIENTE LAVORO, all’insegna della sicurezza sul lavoro e di un nuovo, forte impegno per la rivalutazione della qualità e della dignità del lavoro.

Il grande tema della salute e della sicurezza sul lavoro riemerge continuamente dalla cronaca, non solo per ricordarci il ripetersi inesorabile di incidenti mortali, ma anche le devastanti conseguenze, umane ed economiche, di atteggiamenti colpevoli o superficiali, come le migliaia di vittime e le centinaia di milioni di euro che è costata alla società la lavorazione dell’amianto, all’origine del processo che si apre oggi a Torino.

È recente l‘esortazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a non ridurre le condizioni di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori a causa della crisi economica.

Nonostante l’attuale, difficile situazione, AMBIENTE LAVORO si presenta al dodicesimo appuntamento con il consueto entusiasmo e con il deciso impegno che l’ha caratterizzata in passato e che proprio dal Presidente della Repubblica era stato riconosciuto in occasione della precedente edizione attraverso l’apprezzamento per «l’alto valore sociale degli argomenti in programma».

Oggi AMBIENTE LAVORO conferma il proprio ruolo insostituibile di stimolo alla crescita culturale dei temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e di centro focale di iniziative rivolte a questo delicato settore con un impegno esteso alla qualità del lavoro e degli ambienti in cui viene svolto.

E se da una parte la dodicesima edizione di AMBIENTE LAVORO si incentrerà ancora sulla proposta di tecnologie, presidi e servizi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di strumenti formativi, forte del sostegno delle istituzioni e delle associazioni di maggior rilievo in questo campo, dall’altra si avvarrà di sei iniziative speciali, espressione ciascuna di un tema di particolare rilievo.

Le aree espositive che comporranno la XII edizione di AMBIENTE LAVORO saranno: Sicurezza, Igiene, Protezione personale, Qualità del lavoro, Servizi, Promozione e gestione. Ad esse si affiancheranno sei progetti speciali: Ambiente sicuro, incentrato sulla salvaguardia del territorio, Luoghi sicuri, focalizzato sugli infortuni che avvengono fuori dall’ambito lavorativo, Qualità lavoro, destinato a valorizzare aspetti quali la qualità, l’affidabilità e la reputazione dell’impresa in termini di responsabilità etica, In sic (Intrinsecamente sicuro), rassegna di prodotti, sistemi, attrezzature, progettate e realizzate secondo criteri di sicurezza integrale, No fire dedicato al settore dell’antincendio, Strade sicure, prodotti e servizi per la sicurezza stradale.

La manifestazione si svolgerà al quartiere fieristico di bologna ed il prezzo del biglietto è di Euro 20.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito di AMBIENTE LAVORO al seguente indirizzo:
clicca qui

domenica 10 maggio 2009

Rischio cadute dall'alto


I lavori in quota hanno rappresentato da sempre una fonte di rischio molto elevato per la sicurezza dei lavoratori, per questa ragione sono stati oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di interventi legislativi finalizzati a ridurre il numero degli infortuni. In particolare il D.Lgs 235/2003 ha introdotto il concetto di lavoro in quota come "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altzza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile". Il D.Lgs 81/2008 al Titolo IV, Capo II, ed Allegati dal XVIII al XXIII ha introdotto alcune novità come quelle inerenti i ponteggi e quella dell'estenzione ai lavoratori autonomi del campo di applicazione della normativa antinfortunistica inerente i lavori in quota.
Occorrerà effettuare, da parte del datore di lavoro, un'analisi dei rischi inerente l'identificazione dei pericoli di caduta dall'alto e la stima delle probabilità di accadimento. Successivamente andranno individuate le misure collettive che consistono nell'eliminazione del rischio stesso.
L'articolo 115 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che, ove nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva (come previsto dall'art. 111, comma 1, lett.a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali:
- assorbitori di energia (cioè dispositivi che in caso di caduta dall'alto inpediscano che la fune di sicurezza si tenda violentemente rompendosi o causando traumi al lavoratore);
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.

I sistemi di arresto caduta sono DPI dotati di un dispositivo di presa per il corpo ed un collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro.
I sistemi anticaduta di tipo retrattile sono dotati di una funzione autobloccante e di un sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino.
I sistemi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida sono composti da una rotaia o una fune metallica fissate ad una struttura in modo che i movimenti laterali siano impediti.
I sistemi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile sono realizzati con una corda di fibra sintetica o con una fune metallica da fissare ad un punto di ancoraggio posto più in alto.

Un efficace strumento per quel che concerne l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto è fornito dalle Linee guida edite dall'ISPELS le quali possono fornire un valido supporto per tutti gli operatori del settore. Per visionare collegarsi a :

clicca qui


Nella valutazione dei rischi di caduta dall'alto è importante valutare:

- l'idoneità psico-fisica del lavoratore;
- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.