martedì 30 giugno 2015

Committente, nolo a caldo, appalto e subappalto

Ipotizziamo di dover noleggiare un muletto con relativo operatore. Chiediamo un preventivo alla ditta X. La ditta X ci fornisce un preventivo che noi accettiamo. Successivamente la ditta X subappalta il lavoro alla ditta Y. La ditta X deve informarci di aver subappaltato il lavoro alla ditta Y? La risposta è sicuramente si per i seguenti motivi: L'ambito sopra descritto rientra nel "nolo a caldo". Il nolo a caldo prevede che ci sia la presenza di un operatore. Considerando che l'utilizzo del muletto rientra tra le attività a rischio specifico è necessario che sia prevista sia la formazione che la sorveglianza sanitaria specifica. Rientra tra i diritti/doveri del committente e dell'impresa affidataria sapere con esattezza quale impresa effettuerà il lavoro, anche ai fini della verificae dell'idoneità professionale oltre che del DURC. Vediamo come il codice Civile definisce l'appalto ed il subappalto: Art. 1655 - Appalto. [I]. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Art. 1656 - Subappalto. [I]. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Credo che il codice civile faccia ulteriore chiarezza e cioè: la ditta X può subappaltare il lavoro alla ditta Y ma il committente deve essere informato nei tempi che prevedano una verifica della ditta Y.

sabato 27 giugno 2015

La ginnastica per il corpo, la mente e perché no anche per migliorare il clima aziendale!




Qualche giorno fa sono stato invitato ad una lezione di Elena Balboni sul riequilibrio muscolare e posturale presso la palestra Solaris di Bologna. La lezione ha avuto la durata di circa un'ora e confesso che mi ha colpito positivamente. Ho assistito ad una disciplina sperimentale capace di fondere varie tecniche come lo yoga, il pilates e la bioenergetica. I partecipanti, cinque persone, venivano stimolati a compiere movimenti spontanei, anarchici ma controllati; senza timidezza ne' paura. Elena dava coraggio e con tono rassicurante indirizzava questi movimenti verso tecniche conosciute per poi tornare nei luoghi e negli spazi in cui il corpo voleva andare. La sala della palestra aveva assunto un' atmosfera avvolgente e per certi versi religiosa dove tutti, me compreso, potevamo spogliarci dalle armature che indossiamo nella quotidianità.  I partecipanti venivano invitati ad utilizzare in modo personale diversi oggetti tra cui sgabelli, palloni e tappetini di vario genere. La parte finale della lezione è stata per lo più  diretta da Elena che suggeriva alcuni esercizi di stretching e rilassamento. Al termine ho avuto modo di parlare con la maestra la quale mi ha raccontato di alcuni casi in cui i partecipanti, con loro sorpresa, si ritrovavano ad effettuare movimenti che mai avrebbero pensato di poter fare.
Ho voluto assistere a questa lezione (tempo fa lo avevo fatto con il pilates) perchè ritengo importante che le aziende pongano attenzione su questioni che negli USA sono ormai avviate da diversi anni. Avere dei lavoratori 'in forma' significa avere un' azienda più produttiva e con un miglior clima aziendale. Quando si fa ginnastica infatti il metabolismo cambia ed entrano in circolo le endorfine che aumentano il buon umore.
L'attività fisica è una preziosa alleata della salute, infatti la sedentarietà è tra i primi fattori che causano la morte. I morti per malattie cardiovascolari in Italia sono circa 240.000 all’anno, ovvero il 44% dei decessi totali. Basti pensare che è sufficiente camminare mezz’ora tre volte alla settimana per diminuire del 40% il rischio di malattie cardiovascolari.
Negli Stati Uniti oltre l’80% delle aziende con più di 50 dipendenti hanno adottato programmi di miglioramento per la salute.
Uno studio condotto su 60 stabilimenti americani della Du Pont  ha registrato che le assenze degli operai che lavorano nei 41 stabilimenti, che hanno adottato un programma di "corporate wellness", sono diminuite del 14%. La possibilità di svolgere attività fisica nella palestra aziendale, infatti, riduce anche il numero di errori che si commettono mentre si lavora e migliora il morale. Tutto ciò si traduce in una serie di vantaggi per l’azienda, primo fra tutti la riduzione dei costi sanitari e dell’assenteismo per malattia.
Ho voluto affrontare ancora una volta questo tema perchè lo ritengo davvero importante. Un lavoratore fisicamente in forma e mentalmente sereno può fare la differenza in ogni tipo di azienda, teatro compreso. Iniziare questo cammino è una sfida che vale la pena raccogliere.

Giuseppe Patti

venerdì 26 giugno 2015

Dal primo Luglio 2015 il DURC sarà on-line

 
fonte: Redazione InSic - Quotidiano on-line per i professionisti della sicurezza
 
 Il Ministero del Lavoro con Circolare n.19/2015 (in allegato) che spiega i contenuti del decreto del Ministero del Lavoro, del 30 gennaio 2015, che riporta le Semplificazioni in materia di DURC (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1-6-2015).
La circolare assume peculiare importanza in vista dell'entrata in vigore del DURC online il 1 luglio 2015  e fornisce le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.
La circolare n.19/2015 riepiloga i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC e, almeno in base a quanto riporta una nota ministeriale e dalle Casse edili.

Nella circolare si ripercorre brevemente la storia delle semplificazioni imposte dal DURC, a partire dal D.L. n. 34/2014, il Job Act  (conv. in L. n. 78/2014), recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva": il DL doveva semplificare l'attuale sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese per l'acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]/o regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili".
Al convertito DL 34/2014 è seguito il recentissimo DM 30/01/2015 che ha fissato i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica.
Ora la circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto interministeriale che sarà efficace dal 1 luglio, soprattutto con riferimenti agli aspetti applicativi. Resta demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) l'illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

L'articolo 1 della circolare indica i soggetti abilitati d effettuare la verifica di regolarità contributiva:
a)i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010; trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (....)";
b)gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f)le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).

L'articolo 2 ci parla invece della Verifica di regolarità contributiva da svolgersi da parte dei soggetti abilitati ei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC e l'esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall'art. 9 del D.M. sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:
a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di
investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
b)nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

L'articolo 3 indica i Requisiti di regolarità richiedendo che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. Nell'articolo 4 si regolamenta l'ipotesi di Assenza di regolarità l'eventualità di verifica sulla regolarità di soggetti interessati da procedure concorsuali (articolo 5).
Sempre con riferimento ai soggetti tenuti alla verifica, l'articolo 6 indica le Modalità della Verifica, attraverso un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa. L'articolo 7 riporta i contenuti del PDF non modificabile prodotto al termine dell'attività di verifica nei suoi elementi costitutivi:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica di cui all'articolo 6 ed è "liberamente consultatile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

All'articolo 8 si regolano le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, mentre all'articolo 9 si parla delle "Esclusioni" dalla nuova disciplina.
In via transitoria, specifica l'articolo 9 "e comunque non oltre il 1° gennaio 2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in particolare del DURC richiesto in applicazione:
a)dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;
b)dell'art. 6, comma li-ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia in relazione alla regolarità contributiva da verificare '"con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento";
c) della procedura di emersione di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012;
d) della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere" di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
II D.M. prevede che, per il medesimo periodo transitorio continueranno ad essere disponibili le previgenti modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili. Resta fermo che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in trattazione.
I DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

INFORTUNI: AMBIENTE LAVORO, OGNI EURO IN SICUREZZA GENERA RITORNO DI 2,2 EURO

Bologna, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - ''Nonostante il trend
positivo degli ultimi anni, con un calo di circa il 7% degli infortuni
denunciati nel 2013 rispetto al 2012 e degli incidenti mortali
diminuiti del 17% rispetto all'anno precedente, la cultura della
sicurezza va sostenuta e favorita anche attraverso analisi economiche
che rendano evidenti i benefici derivanti dagli investimenti in questo
senso. L'Ohsa (Agenzia europea per la sicurezza) stima che ogni euro
investito in sicurezza generi un ritorno economico di 2,2 euro''. Lo
dice Marilena Pavarelli, Project Manager di Ambiente Lavoro, il Salone
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui sedicesima
edizione si terrà a Bologna dal 14 al 16 ottobre.
      "Se non dovessero bastare le motivazioni etiche a giustificare
l'affermarsi fra lavoratori e imprenditori di una reale sensibilità
verso il tema sicurezza -spiega Pavarelli- i dati economici saranno in
grado di convincere anche i più scettici".
      "Secondo l'analisi dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
infatti, il costo degli infortuni e delle malattie professionali è
pari, ogni anno, al 4% del Pil mondiale, per una cifra che raggiunge i
1.251.353 milioni di dollari. Guardando da vicino la situazione
italiana, il danno economico derivante da infortuni e malattie
professionali supera il 3% del Pil. Solamente nel 2013, secondo
l'Inail, sono stati denunciati infatti quasi 695mila infortuni e circa
51.900 malattie professionali. Un tema, quello del peso economico
della non sicurezza sul lavoro, che non può essere sottovalutato e che
verrà ampiamente affrontato nel corso di Ambiente Lavoro", conclude
Pavarelli. (segue)
      (Map/Adnkronos)
23-GIU-15 16:31
NNNN
INFORTUNI: AMBIENTE LAVORO, OGNI EURO IN SICUREZZA GENERA RITORNO DI 2,2 EURO (2) =
      (Adnkronos/Labitalia) - Ma a quanto ammontano realmente le
ripercussioni economiche della non sicurezza sulle aziende? Una
risposta concreta a questa domanda verrà data in occasione della tre
giorni di Bologna e, in particolare, durante il workshop 'I costi
della non sicurezza' organizzato da Inail, che metterà in luce come
sia fondamentale per le imprese conseguire una maggiore consapevolezza
degli alti costi che gravano a bilancio in caso di eventi
infortunistici e di malattie professionali.
      La sicurezza nei luoghi di lavoro intesa quindi non solo come diritto
fondamentale dei lavoratori ma anche come strumento di crescita di
business. Durante il workshop che si terrà il giorno di apertura di
Ambiente Lavoro, infatti, verrà fornita una panoramica degli strumenti
esistenti per il calcolo dei costi della non sicurezza a livello
aziendale. In particolare, l'Inail ha sviluppato il software Co&Si
(Costi e Sicurezza), concepito per assistere il datore di lavoro,
soprattutto quello delle piccole e medie imprese, nella determinazione
delle spese sostenute per la salute e sicurezza sul lavoro.
      ''Il tema sicurezza negli ambienti di lavoro - conclude Pavarelli -
deve essere affrontato a 360 gradi non trascurando nessuna variabile
di rischio. Un percorso che vale soprattutto per le piccole aziende
dei settori industria e servizi con meno di 50 dipendenti, che negli
ultimi anni hanno registrato il maggior numero di infortuni, anche
mortali".
      (Map/Adnkronos)
23-GIU-15 16:31
NNNN

Nuove etichettature per i prodotti chimici



Dal 1 Giugno 2015 il Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008) è entrato pienamente in vigore sia per  le sostanze che per le miscele. Di conseguenza sono definitivamente abrogate le vecchie normative sulla etichettatura: i vecchi pittogrammi neri su sfondo arancione sono sostituiti dai nuovi pittogrammi CLP, e le vecchie frasi R e S sostituite dalle nuove frasi H e P. Le schede di sicurezza devono essere conformi alla nuova normativa, e devono essere aggiornati i  documenti  di  valutazione dei rischi redatti secondo la vecchia normativa

Caduta dal ponteggio per improprio montaggio del giunto ortogonale. Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione


Pubblichiamo dal sito OLYMPUS - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 giugno 2015, n. 26289.
  Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 21/05/2015

Fatto

B.L. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lesioni colpose gravissime aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato in concorso con altri, in danno del lavoratore S.E., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione (fatto del 23 maggio 2003).
Il reato è stato contestato al B.L. nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Le modalità dell'infortunio sono state così ricostruite nella sentenza impugnata: l'operaio S.E., dipendente della Edile Costruzioni, subappaltatrice dei lavori di realizzazione delle tramezzature interne, mentre era intento, al secondo piano della palazzina, in corso di costruzione, a raccogliere e buttare le macerie, cadeva dal ponteggio sul piano sottostante, proseguendo nella caduta sino a terra, ad una distanza di 6,5 metri dal suo inizio.
La causa della caduta veniva individuata in una realizzazione del ponteggio in violazione della normativa di sicurezza. Il consulente del PM individuava, in particolare, quale causa principale dell'infortunio, la rottura dell'unico giunto con il quale in via anomala era stato fissato uno dei tubi che reggevano l'asse metallica su cui era posizionato il lavoratore.
L'addebito era stato contestato, tra gli altri, al B.L. nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione alla decisione di realizzare un ponteggio con l'anomalia sopra descritta senza dare disposizioni riguardo ai rischi connessi alla collocazione delle mensole, in violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) d.Lvo 494/96.
B.L. propone ricorso per cassazione, tramite difensore, articolando tre motivi.
Con il primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione che aveva affermato la responsabilità del B.L. per la carenza dei controlli sul ponteggio omettendo di considerare le testimonianze secondo le quali l'imputato, due giorni prima dell'infortunio aveva consegnato al direttore tecnico del cantiere il verbale di sopralluogo con il quale denunciava l'inutilizzabilità della impalcatura e la necessità di completamento degli accessori del ponteggio, vietandone l'accesso.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea interpretazione dell' art. 5, comma 1, d.Lgs 494/96, come modificato dal d.lgs 528/1999, secondo il quale spetta al coordinatore per l'esecuzione, non più assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del datore di lavoro o comunque dei soggetti equiparati allo stesso, ma di verificare l'applicazione di tali disposizioni e procedure.
Con il terzo motivo lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di merito della condotta abnorme del lavoratore, che, violando il divieto di accesso al ponteggio, si era collocato al di fuori dell'area di rischio della lavorazione in corso, ponendo così in essere una condotta abnorme, imprevedibile ed eccentrica.
Diritto

Il ricorso è infondato.
Come è noto, in presenza di una (già avvenuta) declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, in assenza di statuizioni civili, come nel caso in esame, è precluso alla Corte di cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.
Il sindacato di legittimità circa la prospettata mancata applicazione del comma 2 dell'articolo 129 c.p.p. deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo.
Detto altrimenti, in presenza della causa estintiva del reato non sarebbe quindi applicabile la regola probatoria prevista dall'articolo 530, comma 2, c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è invece necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato. Da ciò consegue che non è consentito al giudice di applicare l'articolo 129, comma 2, c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo, anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere il quadro probatorio caratteristiche di "ambivalenza probatoria". E consegue, altresì, con riguardo al giudizio di Cassazione, che il giudice di legittimità, a fronte dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità, non può rilevare il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio (Sezione IV, 28 maggio 2008, Rago ed altri).
Ciò premesso, il ricorso si palesa infondato.
Infondato è il primo motivo.
Il giudicante, richiamando gli esiti della consulenza disposta dal PM, ha evidenziato che la denuncia di anomalia del ponteggio presentata dall'imputato al direttore dei lavori due giorni prima dell'infortunio non aveva riguardato l'improprio montaggio del giunto ortagonale, causa determinante dell'infortunio ed ha individuato il profilo di colpa dell'imputato nella inadeguata verifica del piano di sicurezza del cantiere e nell'inadeguato coordinamento con i datori di lavoro operanti nel cantiere.
Infondato è il secondo motivo, incentrato sulla interpretazione dell'art. 5 d.Lgs 494/1996, a seguito delle modifiche intervenute con il d.Lgs 528/1999.
Si sostiene, in particolare, che la sentenza aveva confuso la funzione di "alta vigilanza" demandata dalla normativa di settore al coordinatore per l'esecuzione dei lavori- al quale competerebbe esclusivamente l'obbligo di segnalare al committente le irregolarità riscontrate e non il dovere di prevenire prevedibili imprudenze dei lavoratori- con quella "operativa" spettante al datore di lavoro.
La suddetta interpretazione non tiene conto della lettera della legge e dello spirito della riforma, indirizzata a rimarcare ancora più incisamente la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ( ora prevista dall'art.92 d.Lvo 9 aprile 2008, n. 81).
Questa figura professionale, per la prima volta organicamente disciplinata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (attuazione della direttiva 92/57 Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), è definita dall' art. 2, del d.Lvo 494/1996, come "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5".
In base all'originaria formulazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nominato dal committente o dal responsabile dei lavori: art. 3, comma 4) era attribuito l'obbligo di "assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro" (lett. a) e quello di "adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute" (lett. b).
I compiti di questa figura professionale sono stati ridefiniti dal d. Lvo 19 novembre 1999, n. 528, applicabile ratione temporis al caso in esame, il cui art. 5 ha modificato la riferita disciplina contenuta nell'art. 5 originario, attribuendo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i compiti di "verificare" (e non più "assicurare") l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 (lett. a) e quello di "adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute".
Il coordinatore per la sicurezza è, pertanto, titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 d.Lvo 1999/528.
Tale posizione di garanzia gli impone, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori ( v. in tal senso Sezione IV, 14 giugno 2011, n. 32142, Goggi, rv. 251177).
Va, pertanto, chiarito che la presenza in cantiere del coordinatore per la sicurezza non va intesa come stabile presenza in cantiere, ma secondo il significato che consegue dalla posizione di garanzia di cui lo stesso è titolare nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal citato art. 5 d.Lvo n. del 1999 (ora art. 92 del citato d.lvo 81/2008), che comprendono anche poteri a contenuto impedivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.
Le circostanze di fatto indicate dai giudici di merito, afferenti la situazione di rischio presente nel cantiere, che non riguardava soltanto quello specifico dell'attività della impresa subappaltatrice e le modalità dell'infortunio, la cui causa principale è stata individuata nella rottura del giunto ortagonale, non consentono dubbi sulla palese violazione dell'obbligo da parte dell'imputato di verificare l'applicazione del piano di sicurezza.
Ciò emerge con evidenza dalla sentenza impugnata laddove il giudicante sottolinea che il giunto ortagonale era stato montato in maniera impropria e che se il tubo fosse stato montato correttamente con almeno due giunti sicuramente avrebbe resistito anche ad una sollecitazione anomala.
In questo quadro probatorio,neanche il fatto che il B.L. sia subentrato ad altro coordinatore per l'esecuzione dei lavori assume rilievo scriminante, essendo evidente, in ogni caso, che il compito di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza da parte dei lavoratori, gravante sul coordinatore per la sicurezza, non può e non deve limitarsi ad una verifica superficiale, che non tenga conto delle molteplici ed indefinite situazioni di pericolo grave derivanti nei cantieri dalla violazione sistematica della normativa antinfortunistica.
Né l'adempimento di tale obbligo poteva ritenersi assolto con il divieto impartito ai lavoratori di salire sul ponteggio, ove si consideri il principio pacifico secondo cui l'eventuale colpa del lavoratore concorrente con l'addebito colposo di cui si è detto, contestato all'imputato non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza, come nel caso in esame, il coordinatore per la sicurezza, che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, potendosi escludere l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità" del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento: dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; con la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli come nel caso di specie non può essere messo in discussione (cfr. da ultimo, Sezione IV, 28 aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri, rv. 250710).
Sotto tale ultimo profilo, va evidenziato che i giudici di merito hanno accertato l'esistenza nel cantiere della consuetudine di gettare i materiali di scarto dall'alto, in particolare quelli di più piccole dimensioni, con ciò dovendosi escludere ogni profilo di imprevedibilità alla condotta del lavoratore infortunatosi.
In coerenza a tale principio ed alla luce della ricostruzione del fatto sopra indicata, la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di una condotta anomala del dipendente tale da rendere inesigibile la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione.
A fronte di un apparato argomentativo esente da violazioni di legge e logicamente sviluppato, il dissenso "di merito" , espresso in ricorso, fondato su una ricostruzione della condotta del lavoratore al di fuori della di rischio definito dalla lavorazione in corso.
Basta ricordare- così fornendo risposta alla censura formulata con il terzo motivo- che, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al titolare della posizione di garanzia invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso titolare della posizione di garanzia versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, ciò che qui è indiscutibile (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Le censure sull'affermata esclusione dell'abnormità della condotta del lavoratore sono, pertanto, infondate.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 21 maggio 2015

giovedì 18 giugno 2015

Stress e sicurezza sul lavoro, quanto incide l’emotività?


Pubblichiamo di seguito un interessante articolo, tratto dal sito "ScuolaSicurezza.it ", che affronta il tema del rapporto tra lavoratore e clima aziendale. Qualche anno fa sulle pagine di questo blog avevamo affrontato il tema del clima aziendale quando per la prima volta iniziavamo ad affrontare il tema dello stress lavoro correlato. Di seguito l'articolo completo di scuolasicurezza.it:

Quanto tempo passa in media un lavoratore qualsiasi sul luogo di lavoro? Potremmo dire buona parte della propria giornata, se non addirittura della propria vita. Il luogo di lavoro assume di conseguenza i contorni di ciò che rappresenta per la persona stessa: un luogo di piacere, dove sviluppare le proprie doti in alcuni casi, oppure profili assolutamente negativi in altri. Un cattivo ambiente di lavoro non giova a nessuno, lo dimostrano gli studi più recenti: in un ambiente di lavoro sano, dove il benessere del lavoratore è al centro, si produce di più.


Una persona contenta è un lavoratore migliore.
Non si tratta di un argomento privato, di una questione da relegare solo all’interno dei confini del luogo di lavoro: quella del benessere sul luogo di lavoro è una tematica attualissima  e “socialmente rilevante”, proprio per questo ad occuparsene è anche lo stesso Stato Italiano. Per quanto in ritardo rispetto ad altri paesi europei e nei confronti del sottoscritto Accordo Europeo sullo Stress sul Lavoro (2004), l’Italia ha cominciato a colmare le distanze nel 2008, quando si è introdotto il decreto legislativo 81 “Testo Unico sulla Sicurezza e sulla Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori“, modificato successivamente dal decreto legislativo 106/2009. In questi testi si definisce essenziale, nella stesura del documento di valutazione dei rischi, la partecipazione del medico competente, con obbligo di valutazione dello Stress-Lavoro Correlato, dal 1 gennaio 2011.

Possibili rimedi all’assenteismo frequente e alle malattie professionali.
Ansia e depressione sono in largo aumento nella società occidentale, con conseguente largo assenteismo e livello ridotto della prestazione personale. Attraversiamo un’epoca in cui l’economia, il mercato, ed il loro motore, cioè il lavoro, sono stati messi al centro dell’universo-vita. Non è buona pratica di un filosofo della decrescita il rimettere al centro la persona, ma un’idea che potrebbe comportare una maggiore efficienza delle proprie risorse. Tutte le persone in buona salute mentale sono capaci di fare fronte a situazioni di difficoltà e stress emotivo di breve durata; sta al datore di lavoro capire le differenze, i caratteri, le possibilità ed intervenire, comunicando per “fare sicurezza” con vere doti di leadership emotiva, nel caso in cui non sia addirittura possibile prevenire o ridurre notevolmente la presenza di un fattore di stress. L’intervento del datore di lavoro può essere personale, ma anche ramificato attraverso i dirigenti, distribuendo questionari anonimi ai dipendenti e proponendo corsi di formazione sulla gestione dello stress agli stessi. Necessario oggi è costruire la sicurezza mediante le relazioni umane, fortificando la capacità di reagire in team alle difficoltà.

Elenco ministeriale dei medici competenti: fuori colui che non si aggiorna


Il 05 maggio si è tenuto a Roma un incontro tra i rappresentanti del Ministero della salute ed alcuni esponenti della associazioni di rappresentanza dei Medici Competenti. Al centro dell'incontro la cancellazione di alcuni MC dall'elenco ministeriale. Il motivo? il loro mancato aggiornamento obbligatorio. Allo stato attuale sono comunque in corso delle verifiche inerenti alle problematiche sulla trasmissione della documentazione attestante il possesso dei crediti formativi richiesti. Per tutti i medici competenti che non possano dimostrare la loro regolarità con gli aggiornamenti previsti, in virtù di quanto specificamente indicato all'art. 38 del D.lgs 81/08, è prevista la cancellazione dall'elenco ministeriale. Ricordiamo che il comma 3 dell'art. 38 definisce con chiarezza la necessità per i Medici di partecipare ai programmi formativi di educazione continua. Pertanto per i Medici Competenti inadempienti non si intravede alcuna soluzione nel breve termine, la quale potrebbe essere trovata solo con la emanazione di un eventuale Decreto Ministeriale. Tutte le aziende dovrebbero effettuare le opportune verifiche, anche al fine di evitare problemi sulla possibile validità dei certificati di idoneità alla mansione.

mercoledì 17 giugno 2015

Jobs Act: semplificazione degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro




Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 15/06/2015 presenta un nuovo decreto attuativo del Job Act.
Due i punti di rilievo:

Lavoro regolare 


Nei cantieri edili verrà meno l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il decreto prevede la modifica della maxisanzione per il lavoro nero con l’introduzione degli importi sanzionatori per fasce e non legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Le violazioni accertate potranno essere sanate a condizione che si mantenga al lavoro il personale precedentemente irregolare.

Le imprese scoperte ad impiegare personale in nero non subiranno la sospensione dell’attività.
   
Sicurezza sul lavoro


Il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi ed evacuazione anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

La bozza di decreto prevede che l’Inail metta a disposizione al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Istituto attiverà sul proprio sito web un servizio che migliorerà l’acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo.

Sarà a carico dell’Inail e non del datore di lavoro anche l’invio all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Non ci sarà più l’obbligo di tenuta del registro infortuni. La misura anticipa l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Saranno snellite le procedure di designazione dei membri del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verranno inoltre ridotti i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE | Nota Min. Interno su definizione




Nota Ministero dell'Interno n.5918 del 19/05/2015 in cui viene rilasciata la definzione del concetto di "Manifestazione temporanea". In riferimento ai punti 65 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq) e 69 (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi) del D.P.R. 151/2011, ove si introduce il concetto di "manifestazioni temporanee", escludendole dal campo di applicazione dei punti medesimi, il Ministero chiarisce che tali possono considerarsi solo quelle "caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita".

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