venerdì 18 giugno 2010

Lo spettacolo e i limiti della derogabilità





Come abbiamo visto nel precedente articolo, il palcoscenico è l’ambiente più a rischio per la sicurezza di tutto il personale artistico, tecnico ed ospite che opera al suo interno. L'Ing. Bruno Scagliola, Rspp del Teatro Regio di Torino, ha osservato che attualmente non esiste una normativa specifica in merito alla sicurezza in palcoscenico. L' unica legge specifica e' quella del D.P.R. 322 del 20 marzo 1956 riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia. Scagliola pone l'attenzione su alcuni rischi, legati al lavoro in palcoscenico, che presentano l'impossibilità di essere eliminati:

• non si può sostare sotto carichi sospesi;
• quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio occorre mettere i parapetti di protezione;
• la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli;
• i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature” di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi;
• sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere.

Di recente si è aperta una seria riflessione sulla complessa questione
delle deroghe e quello che viene alla luce è appunto l'impossibilità
di adottare tutte le misure alternative e/o compensative per mettersi
in regola con la prescrizione normativa.
Come vedremo, invece, sul tema della prevenzione incendi il Legislatore ha fornito precise regole riguardanti le deroghe (art. 6 D.M. 19 agosto 1996) che vengono rimesse, di volta in volta, alla valutazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. La norma verticale per la prevenzione incendi è quella del D.M. 19 agosto 1996 quale "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
Per tutto quello che non riguarda la prevenzione incendi il Legislatore rimette interamente ai Direttori dei locali di pubblico spettacolo, quindi anche i teatri, il compito di trovare misure alternative che fanno seguito ad una attenta valutazione dei rischi.
A complicare ulteriormente le cose vi è la mancanza di un coordinamento nazionale di tutti i Teatri i quali si trovano a dover valutare singolarmente questioni e rischi comuni a tutti.
A questo proposito le Organizzazioni Sindacali e l'Anfols ( la parte datoriale) avevano previsto già nel 2004, nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall'Eti (ultimamente inserito tra gli Enti inutili dall'ultima manovra correttiva del Governo Berlusconi), un Protocollo aggiuntivo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si annunciava la creazione di un Organismo paritetico nazionale e di Organismi paritetici territoriali.
Tra i compiti di questi Organismi vi era quello di definire linee guida e posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale.
Purtroppo questo progetto non è mai partito.
Ho notizia che alcuni teatri, tra cui il Comunale di Bologna e il Regio di Torino, hanno iniziato un lavoro di coordinamento per trovare appunto una linea comune sulle questioni quì trattate.

Del delicato tema delle Deroghe in teatro si è occupato il Prof. Avv. Alberto Cocchi, Professore a contratto di Legislazione delle costruzioni e della sicurezza presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Bologna nonchè Rspp del Teatro Comunale di Bologna. Di seguito pubblicherò il suo lavoro che si pone in continuità con quanto trattato dall' Ing. Scagliola e ne approfondisce in maniera egregia le parti relative all'ambito penale.
Ringrazio l' Avv. Cocchi per la disponibilità avuta nel concedermi la pubblicazione del suo lavoro.

Giuseppe Patti





Alla luce delle relazioni presentate durante il seminario “Work in Show” tenutosi a Bologna lo scorso 24 febbraio e visto che in quella sede vi si è fatto cenno in più occasioni, credo possa essere opportuna una brevissima precisazione sui limiti di derogabilità alla normativa in materia antinfortunistica. Sappiamo bene infatti come non di rado nell’ambito teatrale e soprattutto sul versante della sicurezza in palcoscenico si avverta una obiettiva difficoltà nel dover dar seguito a previsioni normative ideate dal Legislatore nella prospettiva della produzione industriale e dei cantieri edili.

Distinguerei quindi anzitutto la deroga dalla adozione tout court di misure alternative e/o compensative a fronte dalla impossibilità ad adempiere in modo puntuale alla prescrizione normativa.

Per quanto concerne la deroga in senso proprio, questa, vertendo in ambito penale, deve anzitutto essere espressamente prevista dalla legge (ubi lex voluti dixit). In secondo luogo, ove la facoltà di derogare alla disposizione puntuale sia espressamente prevista, la sussistenza nel caso concreto dei presupposti che la consentono (an) e le misure compensative da adottarsi (quodmodo) non sono in genere lasciate (esclusivamente) alla libera valutazione del destinatario del precetto, bensì sono (anche) rimesse alla valutazione dell’Ente di volta in volta tenuto alla vigilanza sul rispetto del precetto medesimo o del Ministero competente, ovvero, in alternativa, sono preventivamente e tassativamente determinate dalla legge.

Per le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ciò avviene in talune ipotesi, sia sotto la forma della deroga concessa dall’Organo di vigilanza o dal Ministero competente (ad es.: artt. 205, commi 1 e 2, e 228, comma 3 del D.Lgs. 81/08), sia sotto la forma della deroga con condizioni (an e quodmodo) predeterminate dalla legge (ad es.: artt. 113, comma 10, 140, comma 4, Allegato VI punto 4.2 e Allegato XVIII punto 2.1.3.3 del D.Lgs. 81/08).

Tuttavia, nell’ottica del principio di valutazione del rischio di cui dirò, oggi talvolta il Legislatore consente la deroga senza predeterminare tassativamente né i casi (an), né le misure compensative da adottare (quodmodo), né rinviare alla loro individuazione ad un Ente terzo, bensì rimettendone la scelta alla valutazione del datore di lavoro. Ciò avviene, ad esempio e per quanto ci può riguardare, in tema di lavori sotto carichi sospesi in base al punto 3.1.5. dell’Allegato VI del D.Lgs. 81/08.

In materia di prevenzione incendi, materia che investe ovviamente anche la tutela dei lavoratori, la deroga segue una precisa procedura (art. 6 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37), è praticabile solo nei casi stabiliti dalla legge (an) e prevede l’adozione di misure compensative (quodmodo) la cui idoneità è rimessa alla valutazione della Direzione Regionale VV.F.. Per quanto concerne in particolare i locali di pubblico spettacolo, l’articolo 6 del D.M. 19 agosto 1996 espressamente prevede che qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella relativa regola tecnica, occorrerà procedere in deroga sulla base della medesima procedura sopra citata.

Ecco pertanto che fuori dai casi in cui la deroga è consentita (e disciplinata) dalla legge, non dovrebbe esservi spazio per la disapplicazione di norme puntuali e per la sostituzione di norme prescritte con misure alternative e/o compensative, a sicurezza equivalente, a prescindere dalla loro efficacia nel raggiungimento dell’obiettivo sotteso alla norma.

Come noto, nell’ambito della prevenzione incendi e, più in generale, nell’ambito di tutta la legislazione in materia di costruzioni, negli ultimi anni si sta cercando di introdurre un approccio normativo tendenzialmente prestazionale, con definizione normativa delle sole prestazioni attese e delle modalità di calcolo per la verifica della efficacia delle misure adottate, con conseguente relativa libertà per il progettista, comunque vincolato ad analisi di tipo quantitativo,
nella individuazione delle misure atte a raggiungere tali prestazioni (quodmodo). La questione non va però a mio avviso particolarmente enfatizzata, essendo il nostro Paese ancora saldamente ancorato ad una tradizione di norme prescritte puntuali (nello specifico: regole tecniche di prevenzione incendi), peraltro più idonee a garantire standard di sicurezza minimi generalizzati. Pertanto, quando oggi ci confrontiamo con una disciplina definita prestazionale, spesso si tratta in realtà di una disciplina semiprestazionale, nella quale convivono obiettivi prestazionali e prescrizioni puntuali intermedie

Ad ogni modo, nella materia di prevenzione incendi, dopo una fuga in avanti operata con la emanazione delle norme tecniche per le costruzioni nella loro prima versione (D.M. 14 settembre 2005), che appunto aveva introdotto e generalizzato l’approccio prestazionale, con la novella del 2008 (D.M. 14 gennaio 2008) e, prima ancora, con i Decreti Ministeriali 9 marzo 2007 e 9 maggio 2007 l’approccio prestazionale (peraltro in questo caso puro) è stato mantenuto (in via facoltativa) esclusivamente per quelle attività per le quali non dovesse esistere una regola tecnica, ossia prescrizioni puntuali, ovvero, appunto, per le quali sia necessario procedere in deroga per la sussistenza di vincoli. Il tutto però sempre sotto il controllo della Direzione Regionale VV.F.. Peraltro, come giustamente ricordava l’Ing. Felice Monaco nel corso del seminario, per ora l’approccio prestazionale all’antincendio (fire engineering) non ha riscosso particolare successo a causa della sostanziale scarsa affidabilità, per varie ragioni, degli esiti dei calcoli che dovrebbero dimostrare la bontà delle misure adottate per il raggiungimento delle prestazioni attese.

Comunque, ai nostri fini possiamo dire che anche nella normativa attuale in materia di prevenzione incendi, ove esiste la norma puntuale essa rimane ed è solo ove tale norma non esiste, o nei casi in cui è consentito/necessario derogarvi che può intervenire, ad adiuvandum, nella normale procedura in deroga ex art. 6 del D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37, l’approccio prestazionale.

Per quanto concerne la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, va detto che con il D.Lgs. 626/94 e la conseguente formale introduzione nel nostro ordinamento del principio della valutazione del rischio la disciplina ha progressivamente assunto una caratterizzazione marcatamente finalistica o, se si vuole, prestazionale. Il principio della valutazione del rischio non si esaurisce infatti nel ben noto corrispondente obbligo documentale posto a carico del datore di lavoro, ma si esprime anche, se non soprattutto, nella sempre più marcata flessibilità dei precetti (quodmodo), sempre più spesso caratterizzati dalla adattabilità al caso concreto mediante la richiesta di idoneità, adeguatezza e sufficienza della misure adottate ai fini della tutela dei lavoratori.

Invero, come giustamente ha ricordato l’RLS della Fondazione Teatro Comunale di Bologna Giuseppe Patti nel suo intervento al seminario, il principio della valutazione del rischio era (ed è) già rinvenibile nel nostro ordinamento nell’obbligo (rectius:obbligazione) generale di sicurezza imposto al datore di lavoro ex. Art. 2087 del codice civile. Tuttavia tale previsione, senz’altro idonea a generare una posizione di garanzia estremamente ampia per il datore di lavoro, non poteva (e non può), nei fatti, avere efficacia preventiva non essendo la sua violazione di per sé sanzionabile.

Sotto il profilo della definizione dei precetti di prevenzione, già diverse disposizioni dei DD.P.R. 547/55 e 303/56 contenevano in realtà elementi valutativi di tipo qualitativo (idoneità, sufficienza ed adeguatezza), implicitamente rinviando, ove disponibile, alla relativa normazione tecnica, ma queste rappresentavano pur sempre delle eccezioni rispetto ad un quadro nel quale prevalevano disposizioni puntuali soggette, al più, a valutazioni di tipo quantitativo (misurazione strumentale del fattore di rischio).

Oggi come detto, il quadro è ampiamente mutato proprio in virtù dell’affermarsi del principio di valutazione del rischio anche e soprattutto come approccio alla tecnica normativa. Al punto che anche nella disciplina, ad esempio, dei rischi correlati agli agenti fisici, di per sé tipicamente misurabili, esistono disposizioni che implicano valutazioni qualitative pure. Ad esempio, per il rumore, i rischi per la sicurezza da interazione con segnali di avvertimento, ma anche la scelta dei periodi di riferimento dell’esposizione per la rappresentazione del fenomeno sotto il profilo degli effetti dell’udito.

Personalmente, ho sempre criticato questo approccio in considerazione del fatto che, stante la natura penale delle violazioni nella materia de qua, si finisce per produrre fattispecie di mera condotta del contenuto indeterminato (rectius: non preventivamente e tassativamente determinato) e/o soggette ad integrazioni da parte di fonti extrapenali e, spesso, persino extralegislative. Ad ogni modo, come detto, questo è l’approccio finalistico, se volete prestazionale, attuale. E posto che (e, sottolineo, fin tanto che) la prestazione attesa è in via immediata e diretta la tutela della salute, della sicurezza ed, in definitiva, della vita delle persone, può anche essere che i principi costituzionali di tassatività, determinatezza del precetto e riserva di legge debbano subire qualche compressione, salvo poi capire sino a che punto ciò possa accadere e, paradossalmente, sino a che punto la flessibilità del precetto sia in grado di garantire realmente i lavoratori al fronte di valutazioni del rischio errate mai sottoposte al vaglio dell’Organo di vigilanza….

Comunque, per quanto attiene al tema in questione, malgrado la citata evoluzione, tutt’oggi si può parlare di (e intervenire con) misure alternative e/o compensative solo laddove la norma espressamente consenta la deroga. Dove poi la norma si limiti ad esigere già in prima battuta la adeguatezza, sufficienza ed idoneità delle misure adottate, è chiaro che non si può nemmeno parlare di misure alternative o compensative, posto che la norma stessa lascia di per sé libero il datore di lavoro di definire quali misure adottare, purchè, appunto, siano adeguate, sufficienti ed idonee… Fuori da queste ipotesi, non è possibile adottare misure diverse da quelle previste dal precetto (o dalle fonti integrative): questo proprio anche in virtù della natura penale, quindi inderogabile (ubi lex noluit tacuit), delle disposizioni in questione.

Detto questo, è un fatto che, come giustamente sottolineato al seminario dall’Ing. Giovanni Libener, in teatro e segnatamente in palcoscenico (ma non solo) vi siano talune disposizioni antinfortunistiche alle quali non pare possibile dare piena attuazione e che quindi richiedono necessariamente l’adozione di misure alternative e/o compensative. Questo, abbiamo detto, trova già in diverse ipotesi un riscontro positivo nella norma stessa, concepita in termini prestazionali o alla quale è consentito derogare, ma non è detto che sia sempre così.

In questi casi, la impossibilità di dar seguito alla norma prescrittiva inderogabile può dipendere dalla impossibilità tecnica della adozione della misura prescritta o dalla incompatibilità della stessa con le esigenze sceniche…. E qui si apre la ben nota questione del rapporto fra esigenze di sicurezza ed esigenze sceniche, sul quale chiaramente non entro, limitandomi a rimarcare che, se da un lato nessuna esigenza scenica giustificherà mai la mancata adozione di una misura di sicurezza se da ciò poi deriva una lesione ad un lavoratore, dall’altro nessuno (nemmeno un Pubblico Ministero) si immaginerebbe andando a teatro di vedere i cantanti ed il coro cantare con un caschetto antinfortunistico in testa, o di trovare una balaustra davanti al golfo mistico, eppure….

E’ chiaro che comunque, allorché si debba derogare, che sia consentito o meno farlo, ciò non avviene senza adottare misure alternative o compensative, possibilmente misure a sicurezza equivalente. Il problema però, a mio avviso, è a monte: se infatti esistono prescrizioni inderogabili, qualsiasi misura che venga adottata che sia diversa da quella prescritta, a prescindere dalla motivazione, è valida (ovviamente di fatto e non certo per l’Organo di vigilanza) solo fin tanto che è efficace. Nel momento in cui dovesse rivelarsi inefficace, per qualsiasi motivo, rispetto all’evento lesivo sussisterebbe colpa specifica, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo della responsabilità…e ciò, appunto, malgrado l’impraticabilità di talune disposizioni sia sotto gli occhi di tutti, addetti nel settore e non.

Forse, ripeto, stiamo parlando di situazioni marginali. Forse saranno sempre più marginali proprio nell’ottica del principio di valutazione dei rischi, ma vorrei che fossimo tutti ben consapevoli che, ad oggi, non tutto è derogabile e che laddove in questi casi la deroga di fatto si dovesse imporre per esigenze tecniche o sceniche minime, connaturate al fatto stesso di essere teatro, in mancanza di una presa d’atto di ciò da parte del Legislatore la deroga non è ammessa.

Dopodiché, che di mera derogabilità si debba trattare, o della elaborazione di una disciplina ad hoc in grado di definire anche il quodmodo, come avviene per il rumore proprio per il settore della musica ex art. 198 D.Lgs. 81/08 dipende dalla reale (e sottolineo reale) entità della questione e forse il punto di partenza per un ragionamento in proposito dovrebbe consistere proprio in una attenta analisi di quei casi che si assume richiedano necessariamente una deroga…

Buon lavoro!


Alberto Cocchi

mercoledì 2 giugno 2010

Il Decreto 81 e il mondo dello spettacolo

PREMESSA

In Teatro, l’analisi del lavoro ha individuato nel palcoscenico l’ambiente più a rischio per la sicurezza per tutto il personale artistico, tecnico, ed ospite che opera al suo interno.

L’obbiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da attuare, per la gestione e conduzione dello spettacolo, tenendo conto che detta valutazione deve essere separata dalla normale valutazione dei rischi relativi al montaggio dell’allestimento:

La prima è riferita alla sicurezza degli artisti e a tutto il personale tecnico e ospite che accede in palcoscenico durante lo spettacolo.
La seconda è riferita al montaggio dell’allestimento ove le regole del lavoro sono ben definite.

• NB: gli esempi e le procedure sono riferite al Teatro Regio di Torino.

IL DECRETO N° 81/08 E LE REGOLE DEL LAVORO

Salire su un palcoscenico, spalanca le porte ad un mondo nuovo e particolare dove, in alcuni casi, la realizzazione di uno spettacolo, può determinare situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche e di regia che possono esporre il personale tecnico ed artistico, presente in palcoscenico, al rischio di infortuni fisici.

Il Teatro e soprattutto il palcoscenico, ha caratteristiche particolari che richiederebbero regole particolari. Attualmente, non esiste una normativa specifica in merito alla sicurezza in palcoscenico, ma solo il D.P.R. 322 del 20 marzo 1956 riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.

Va da se che, proprio per la sua specificità, sul palcoscenico non si possono applicare tutte le regole previste dal Decreto Legislativo n° 81/08, e successive modifiche integrative emanate con Decreto legislativo n° 106 del 03 agosto 2009.

Come il precedente Dlgs 626/94, anche il Dlgs 81/08 e successivo Dlgs106/09 si applica in tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, ma non contiene riferimenti specifici per le attività che si svolgono sul palcoscenico dei Teatri Italiani.

Questo comporta, a volte, derogare alle regole del lavoro. Quello cui occorre meditare è la complessa questione delle deroghe, cioè il complesso delle disposizioni a carattere cogente che costituisce solo il livello minimo delle misure adottabili in presenza di rischi particolari ( livello al di sotto del quale si è nel reato).

PERCHE’ NON SI POSSONO APPLICARE TUTTE LE REGOLE

Perché alcune regole elementari di buona tecnica dicono :
• che non si può sostare sotto i carichi sospesi ( in palcoscenico abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si muovono continuamente (quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.).
• quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione ( a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è possibile mettere i parapetti di protezione).
• la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli ( spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in spazi ristrettissimi).
• i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature”di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi, (può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia , i ponti, i carri e/o i mezzi di sollevamento , possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone).
• sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle autorità competenti ; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 96 titolo V).

LE MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

In mancanza di norme tecniche specifiche, non resta che applicare il principio di equivalenza del livello di protezione che indirizza verso le scelte “alternative” , le quali, per detti motivi, potrebbero non essere necessariamente di carattere tecnico, ma appoggiarsi significativamente sul contributo di procedure comportamentali.

Anche quindi, nel caso di ricerca delle azioni di prevenzione in “deroga” l’unico strumento è l’applicazione dei principi scalari dell’azione di sicurezza secondo le priorità individuate nell’’art. 15 comma 3 del Dlgs 81:(ove l’eliminazione dei rischi non sia possibile, il rischio stesso deve essere ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.


Non esiste rischio zero ma esiste rischio accettabile.

È imperativo quindi :
• Motivare caso per caso il perché della non applicabilità del principio di ordine prioritario ( dispositivi di protezione quali parapetti o altri sistemi, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.).
• Dettagliare la misure o il complesso delle misure alternative adottate, ponendo in evidenza l’effettiva possibilità di raggiungere un livello di protezione equivalente a quello conseguibile con le misure canoniche.
• Dettagliare le procedure operative e comportamentali da seguire.
• Acquisire la ragionevole certezza della possibilità di applicarla in maniera efficace.
• Prevedere strette misure di controllo – sorveglianza sulla corretta e costante applicazione della misura stessa.
• Mantenere evidenza documentale di tutto il processo messo in atto.
Entrare in palcoscenico è come entrare all’interno di una macchina con organi in movimento dove non sempre è possibile proteggere le zone potenzialmente a rischio!

Si riporta un estratto di alcuni articoli del Dlgs81/08

• Misure generali di tutela: art. 15.
• La valutazione dei rischi e data certa: art. 28.
• Formazione e e informazione: art. 36.
• Parapetti protezione: art. 126 e titolo XVIII comma 2.1.5.
• Non sostare sotto carichi sospesi: all. VI comma 3.1.5.
• Prescrizioni sistemi sollevamento e movimento: all. V titolo II.
• Sistemi e dispositivi di comando: all. V comma 2.
• Manutenzione impianti e registro manutenzione: Art. 15 comma Z – titolo V comma11.
• Protezione contro la caduta di proiettori o altro: all. V comma 3.
• Controllo funi: all. VI comma 3.1.2.

IL RISCHIO SPECIFICO

In palcoscenico, tra le situazioni a rischio specifico per la sicurezza
di tutto il personale , certamente bisogna prendere in considerazione:

• La movimentazione dei tiri di scena ( elettrici o manuali).

• La movimentazione dei ponti mobili.

• La movimentazione di carri ( elettrici o manuali).

• I lavori sulla soffitta.

Condizione essenziale per garantire la sicurezza a tutto il personale artistico e tecnico presente in palcoscenico, nelle situazioni a rischio specifico, è quello di attuare un efficace modello organizzativo per la gestione in sicurezza di tutti gli impianti della meccanica di scena: (tiri di scena - ponti mobili - Carri mobili - ecc).

NB:
è fondamentale che gli impianti della meccanica di scena, siano soggetti a regolare
manutenzione il cui esito deve essere riportato su apposito registro.

IL DOCUMENTO SULLA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLO SPETTACOLO

A differenza della valutazione dei rischi delle attività lavorative presenti in Teatro, dove i rischi specifici sono facilmente individuabili dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei rischi relativi alla realizzazione di uno spettacolo, quando non può essere individuata in anticipo, deve essere attuata nel momento in cui avviene l’azione in scena.

Infatti, spesso le situazioni di potenziale pericolo emergono durante le prove tecniche o di assieme , secondo le esigenze artistiche che il regista richiede; tali esigenze però , possono essere più volte cambiate in base alle osservazioni e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso nel corso della regia dello spettacolo.

Per questo motivo, per poter attuare una corretta valutazione dei pericoli e una esaustiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il documento sulla valutazione dei rischi per lo spettacolo , deve essere un documento dinamico che si “modula” nel corso delle prove adattandosi ad ogni nuova situazione che dovrà essere mediata e concordata con il Regista, il Direttore Allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile del Servizio Prevenzione.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza relative allo spettacolo devono essere effettuate tenendo conto:

• Del Decreto legislativo 09 aprile 2008 n° 81 ( art. 15 – 28 – 36 – all. V – VII, ecc.).

• Dell’analisi dell’allestimento in fase di presentazione con: il Regista, il Direttore degli Allestimenti, il Responsabile del Servizio Prevenzione lo Scenografo Bozzettista .

• Del tipo di allestimento realizzato e dai pericoli derivati al suo accedere.

• Delle esigenze artistiche e delle azioni in scena richieste dalla Regia.

• Del tipo degli effetti speciali ( fumi, nebbie, fiamme in scena, ecc.).

• Della movimentazione di carri elettrici o manuali, di ponti o altro con la presenza di masse artistiche in palcoscenico.

• Dell’aspetto emotivo e psicologico degli artisti in relazione alle loro sensazioni quando, in scena, si trovano in situazioni di potenziale pericolo.

LE PROCEDURE DI SICUREZZA

L'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione deve essere riportata su apposite schede di sicurezza così suddivise:

• La prima è riferita all’analisi dello spettacolo in fase di progetto sotto il profilo artistico, strutturale, impiantistico; (è in questa fase che devono essere valutate le situazioni di potenziale pericolo, individuate le soluzioni di sicurezza alternative, eliminando, ove possibile, già alla fonte le situazioni di rischio).

• La seconda è riferita all’analisi dell’allestimento relativo alle fasi di montaggio - smontaggio; è in questa fase che devono essere valutate tutte le condizioni di sicurezza necessarie per il montaggio degli allestimenti, tenendo conto del peso degli elementi da movimentare, degli impianti da realizzare, dell’informazione -formazione del personale tecnico che esegue i lavori sul palcoscenico.

• La terza è riferita all’analisi dello spettacolo tenendo conto dei particolari eventi scenici e delle azioni richieste dalla Regia nel corso della preparazione dello spettacolo (movimentazione di carri, ponti, tiri, effetti speciali, particolari elementi di attrezzeria , ecc.).

• In questa fase che devono essere valutate:
1 - le situazioni di potenziale pericolo che possono emergere durante le prove
tecniche e/o di assieme in palcoscenico e/o in sala Regia per tutto il personale
artistico e tecnico presente in scena.
2 - le misure di formazione informazione e le disposizioni da attuare, per la
sicurezza di tutto il personale artistico e tecnico che opera in palcoscenico.

• La quarta e ultima scheda è riferita all’analisi dello spettacolo prima della prova generale e/o prima della prima, al fine di verificare che non siano emerse nuove situazioni di pericolo.

L’esito della valutazione deve essere firmato:

• dal Direttore degli Allestimenti dal Responsabile del Servizio Prevenzione, dal Responsabile dei Servizi di Palcoscenico, dal Direttore di Scena , dai Rappresentanti dei Lavoratori per l Sicurezza e dal Medico Competente.

• Ove occorra il documento di sicurezza dovrà essere personalizzato e firmato per presa visione da artisti, comparse, tecnici e se in scena vi sono minorenni, dai genitori.

NB:
• il documento dovrà riportare la cronologia delle date dove sono state attuate le misure di sicurezza e prevenzione.
• La “data certa” della valutazione è attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del Responsabile del servizio Prevenzione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae dal medico Competente ( art. 18 comma c- Dlgs 106/09).

COMPITI DEL DIRETTORE DI SCENA

Il Direttore di Scena, in collaborazione con il Direttore Allestimenti e il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dovrà:

• Informare il personale artistico che opera sul palcoscenico, secondo quanto previsto dal documento di sicurezza relativo allo spettacolo.

• Collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e il Direttore Allestimenti, per la stesura del documento di sicurezza relativo all’allestimento nelle sue varie fasi .

• Gestire lo spettacolo nel rispetto delle schede di sicurezza emanate.

• Segnalare alla Direzione Allestimenti e al Responsabile del Servizio Prevenzione, eventuali situazioni di pericolo e/o richieste particolari della Regia non previste durante le fasi di preparazione dello spettacolo, al fine di attuare le misure di sicurezza necessarie.

• Qualsiasi variazione alle misure di sicurezza previste o qualsiasi nuovo effetto scenico, richiesto dalla Regia, che possa comportare pericolo per le persone, deve essere autorizzato dalla Direzione Allestimenti al fine di effettuare le opportune valutazioni e le relative misure di prevenzione.

LE SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLO SPETTACOLO

• La raccolta delle principali misure di prevenzione e protezione per il personale tecnico ed artistico che opera sul palcoscenico, è riferita esclusivamente alla gestione e conduzione dello spettacolo, dall’inizio delle prove sino all’andata in scena.

• I destinatari, cui sono indirizzate le presenti schede devono rendere edotti i preposti ed i lavoratori del suo contenuto ed esigerne il rispetto.












Allegato - 1 RELAZIONE TECNICA

MATERIALE SCENICO (Dm 19 agosto 1996 titolo2 comma 2.3.3).
- I materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti, devono essere rispondenti al Titolo 2 comma 2.3.3 del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 ( vedi fascicolo prevenzione incendi in palcoscenico).

STRUTTURALE
Allegare ove occorra:
- ll progetto dell’allestimento, firmato da professionista iscritto all’albo, con i dati di calcolo della struttura, di passerelle, balconate, praticabili, ecc..

- Il peso dei vari elementi scenici da installare e movimentare in relazione alla portata della struttura di appoggio o di sostegno della soffitta, dei mezzi di sollevamento, dei carri, dei ponti, ecc..

- Le istruzioni per il corretto montaggio della struttura da parte del progettista.

- La verifica di avvenuto corretto montaggio secondo le istruzioni al fine di rispettare, dette istruzioni, nei successivi montaggi e cambi di scena durante le rappresentazioni.

IMPIANTI ELETTRICI

- Gli impianti elettrici a servizio della scena devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte ( norme CEI e Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n° 37 ex legge 46/90).

NB:
- Il documento da produrre è un documento dinamico in quanto deve essere aggiornato ogni qualvolta che cambiano le condizioni di montaggio e di sicurezza.
- Annotare sulla scheda i casi in cui non necessitino dati di progetto e di calcolo.




Allegato - 2
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
PROCEDURE DI SICUREZZA


• Descrivere il lavoro in tutte le sue parti e le modalità di intervento ..
• Stabilire la squadra, il numero e livello delle persone coinvolte.
• Individuare quali sono i pericoli per persone e cose e le misure di sicurezza da attuare, previste dal documento sulla valutazione del rischio dei Servizi di Palcoscenico e dalle schede di sicurezza.
• Individuare quali sono i DPI da utilizzare in base alle schede di sicurezza.
• Informare i tecnici addetti del tipo di lavoro, la modalità di esecuzione ecc.
• Organizzare l’area di lavoro ( ove necessario segregare l’area con transenne o altri sistemi).
• Valutare i sistemi di sollevamento e le modalità di aggancio degli elementi in relazione al carico.
• Valutare i carichi dei vari elementi scenici da lavorare e movimentare.
• Individuare il preposto per l’esecuzione dei lavori e per il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza
• Verbalizzare l’esito delle procedure individuate.

• NB:I lavori che comportino particolari rischi non previsti dalle schede di sicurezza in vigore o in generale, devono essere segnalati al responsabile del Servizio Prevenzione e al Direttore degli Allestimenti, al fine al fine di effettuare una nuova valutazione dei rischi con le relative misure di prevenzione da attuare.


COME MUOVERSI IN PALCOSCENICO


• Porre molta attenzione ad ogni attività di palcoscenico tenendo sempre in considerazione che per esigenze sceniche ed artistiche le situazioni di potenziale rischio sono spesso differenti tra uno spettacolo e l’altro.

• Sarà cura della Direzione di Scena, della Direzione Allestimenti in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione, fornire le giuste informazioni sui pericoli che si possono incontrare e su come comportarsi in scena.

In particolare modo per il palcoscenico si raccomanda :

• di rispettare i segnali di divieto e/o di accesso al palcoscenico durante le fasi di montaggio, smontaggio o altro.

• di muoversi con cautela, soprattutto in presenza di grandi masse artistiche e/o quando in scena ci sono situazioni particolari (movimento di carri, elementi di scena, fiamme libere, ecc).

• di fare sempre attenzione ai dislivelli improvvisi e ai segnali posti a pavimento che delimitano le zone di pericolo.

di porre attenzione all’utilizzo di particolari elementi di attrezzeria ( lance, spade, scudi, fiaccole, ecc.).

• di rispettare le istruzioni date dalla Direzione di Scena e/o Allestimenti.

• per le donne, se non per esigenze sceniche: evitare durante le prove di indossare scarpe con tacchi a spillo, calzature aperte o leggere ( sandali, ciabatte ecc).

• al termine delle prove e/o spettacoli abbandonare il palcoscenico con calma.

• Ciascuno per il proprio ruolo è tenuto, in osservanza dell’art. 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (obbligo dei lavoratori) a:

• rispettare le regole segnalando alla Direzione eventuali situazioni che possono generare una condizione di pericolo per persone e cose.

• dare il proprio contributo per il miglioramento del livello di sicurezza.

• non compiere di propria iniziativa azioni che possano pregiudicare la sicurezza propria e altrui.

• è importante “ rispettare” il palcoscenico quale “luogo” di lavoro, non
sottovalutarlo e soprattutto essere a conoscenza che si opera in un luogo
potenzialmente a rischio.








DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 19 AGOSTO 1996


PREVENZIONE INCENDI IN PALCOSCENICO






PREMESSA

A differenza del Dlgs. 81/ 08 la sicurezza antincendio nei Teatri è regolamentata da
apposito Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n° 149 che detta le regole come attuare
prevenzione incendi, relativa ad un allestimento e come effettuare gli effetti speciali
( fiamme in libere, colpi arma da fuoco, fuochi d’artificio, ecc.).

Presupposto essenziale, per garantire la sicurezza antincendio è che la struttura del Teatro o dei locali ad essi destinati, siano rispondenti a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n° 149 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo).

NB: gli esempi di seguito descritti sono riferiti ad un Teatro Lirico Concertistico



LA NORMATIVA PER IL PALCOSCENICO


• Titolo II comma 2.3.3: materiale scenico.

• Titolo V comma 5.1: disposizioni particolari per la scena

• Titolo V comma 5.2.6.1: locali di servizio alla scena




MATERIALE SCENICO

Dm 19 agosto 1996 - Titolo 2 art. 2.3.3 .


Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili ( quinte, tendaggi e simili) è ammesso l’impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

E’ consentito l’impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti agli impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o di spegnimento automatico.

Normalmente oggi, la realizzazione di un allestimento , viene effettuata utilizzando materiali in classe uno per tele, fondali, tappeti materici, ecc. reperibili sul mercato e corredati di certificato di conformità; mentre la realizzazione delle armature viene realizzata utilizzando cantinelle in legno trattate con vernice ignifuga o con armature in ferro o in alluminio.

Occorre tenere però presente che da tempo esiste un continuo scambio degli allestimenti tra i vari Teatri Italiani ed Europei, allestimenti che spesso sono stati realizzati in anni in cui non esisteva un’ armonizzazione delle leggi di prevenzione incendi tra i vari teatri Italiani ed Europei; in questi casi la normativa ci viene incontro permettendo di
usare anche allestimenti superiori alla classe due purchè i palcoscenici siano dotati degli impianti indicati al titolo due sopra descritto.
Tutte le opere effettuate oltre il sipario tagliafuoco, devono essere invece realizzate rigorosamente in classe zero o in classe uno corredati dalla relativa documentazione probante.

In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita trattando il manufatto in legno con vernice ignifuga specifica per il tipo di legno utilizzato, con la relativa documentazione probante.

Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l’obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazione di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.

Nei locali con scena integrata nella sala, i materiali allestiti nell’area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.


Documenti probanti.
1. dichiarazione del responsabile dove risulti che il manufatto in legno è stato trattato con la vernice ignifuga tipo xxxx idonea per il tipo di legno utilizzato, nei modi e nella quantità previste dalla ditta fornitrice della vernice.
2. Certificato di conformità della ditta costruttrice della vernice.
3. Certificato di omologazione della vernice del Ministero dei Trasporti.
4. Documento di trasporto del prodotto.



DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

Titolo V comma 5.1:

• Le scene, sia del tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature e i mezzi antincendio.

• L’uso nelle rappresentazioni di fuochi d’artificio, fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

• ……………….

• È vietato fumare nella scena e sue dipendenze salvo che per esigenze sceniche.

• Titolo V. comma 2.6.1: camerini e cameroni.

• Nessuna installazione neppure provvisoria, di camerini è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest’ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.




“REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO”

• Il titolare dell’attività è tenuto a registrare i controlli, gli interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzate alla sicurezza antincendio, indicate al titolo 18.6 del DM 19 agosto 1996.


PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE AD UN ALLESTIMENTO

• I materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti devono essere rispondenti al Dm 19 agosto 1996 ( vedi capitolo precedente).
• I proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere installati ad una distanza di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che possa essere pericolo di innesco.
• I cavi elettrici, le prolunghe , le spine devono rispondere alle norme “CEI” in vigore e devono essere del tipo non propagante l’incendio.
• Gli impianti elettrici realizzati all’interno di un allestimento, devono essere realizzati secondo le regole dell’arte ( norme CEI DM 22 gennaio 2008 n°47 ex legge 46/90).
• Qualsiasi macchinario elettrico quale fonte di calore, deve avere marchio CE ed essere installato secondo le norme di buona tecnica e lontano da elementi che possono essere causa di innesco.
• Deve essere curata la manutenzione dei cavi di collegamento dei proiettori, delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine ecc; (i falsi contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio!).
• Cavi di collegamento spine e prolunghe, devono avere sezione adeguata al carico.
• Sul palcoscenico e comunque in tutti i locali del Teatro a tutte le quote, è vietato fumare.
• Rispettare il divieto di fumo, il divieto di utilizzo di fiamme libere, il divieto di deposito di liquidi infiammabili o bombole di gas all’interno del locale; ….l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1).

• In caso di ritocchi sulle armature in alluminio e/o metallo di un allestimento, che necessitano l’utilizzo di flessibili e/o saldatrici elettriche, occorre attuare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a prevenire l’insorgere di un principio di incendio ed esattamente:
– coordinare il lavoro in funzione della programmazione di montaggi e/o prove al fine di evitare interferenze con le altre attività del Teatro.
– assistenza durante il lavoro di un addetto alla squadra antincendio dotato di estintore.
– utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi idonei atti ad evitare la propagazione di scintille e/o scorie di saldatura.
– Siano sempre garantite le vie di fuga dal palcoscenico.

• Al termine di ogni giornata lavorativa :
– disattivare gli utilizzi elettrici non necessari ( luci, macchine , ecc.).
– Tutto il materiale scenico, non strettamente necessario all’allestimento, (cantinelle, praticabili, fianchi, ecc.), deve essere collocato negli appositi magazzini o negli appositi spazi nel retro palco o sfondati laterali, in maniera
tale da non ingombrare i passaggi, le vie di uscita o impedire la chiusura delle porte e portoni tagliafuoco del palcoscenico.
– chiudere le porte tagliafuoco interessate.
- abbassare il sipario tagliafuoco


FIAMME IN SCENA

l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da fuoco, ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi (DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1).


Misure generali di prevenzione

• Le misure di prevenzione dovranno essere di volta in volta adeguate in relazione del tipo di effetto e al tipo di allestimento messo in atto.
• Sentite le autorità competenti, la gestione delle fiamme libere in scena deve essere fatta in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione, la Direzione di Scena, e il Direttore degli Allestimenti e il Direttore Tecnico.


Attività di informazione formazione

• Il personale tecnico ed artistico che opera in palcoscenico deve essere informato sui rischi derivati dall’incendio e sulle procedure di emergenza da attuare in caso di pericolo.

Servizi di sicurezza
• In palcoscenico, deve essere garantita (con programma settimanale) l’assistenza:
•• Elettrica da parte di tecnico abilitato.
•• Antincendio da parte degli addetti alla prevenzione incendi aziendali.







ESEMPI DI FIAMME IN SCENA
1° esempio

descrizione della scena

• Utilizzo di candele o più candelabri in scena.
• Utilizzo di fiaccole portate in scena da artisti e/o comparse.

valutazione del rischio
• Di principio di incendio
• Di pericolo d’incendio per i costumi.
• Di ustioni più o meno gravi in relazione al tipo di incendio.

misure di prevenzione
• Valutare secondo le esigenze sceniche :
• Chi, come, dove e quando accende le candele, i candelabri e/o le fiaccole.
• Chi, come, dove e quando avviene lo spegnimento.
• Dove sono poste in scena.
• Verificare che nelle immediate vicinanze non vi siano elementi che possano propagare la fiamma.
• Informare e istruire il personale tecnico addetto all’accensione e allo spegnimento delle fiamme ( NB: in quella fase deve essere presente un addetto antincendio dotato di estintore idoneo).
• Informare gli artisti sui rischi e come comportarsi in scena, soprattutto se indossano costumi vaporosi e facilmente infiammabili.
• Informare i Vigili del Fuoco Provinciali del Comando di Appartenenza, in servizio per lo spettacolo, della presenza di fiamme in scena.

Per le fiaccole:
• utilizzare fiaccole di sicurezza realizzate in lamiera metallica con ritorno a molla.
( in caso di caduta o rilascio della molla, lo stoppino rientra all’interno
dell’impugnatura soffocando la fiamma).
• Per limitare la propagazione della fiamma, proteggere la stessa con una retina metallica.

misure di sicurezza
• Predisporre adeguati mezzi di spegnimento ( estintori – estintori idrici - naspo – coperte antifiamma).
• Predisporre adeguato servizio di vigilanza antincendio in base alle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza o dai Vigili del fuoco del comando di competenza.





2° esempio
“CLEMENZA DI TITO” FIAMME IN SCENA DI UNA CERTA RILEVANZA

Relazione presentata alle Autorità Competenti per l’ottenimento della relativa autorizzazione per l’impiego di fiamme libere di una certa rilevanza in occasione
dello spettacolo “CLEMENZA DI TITO” in scena al Regio di Torino nel maggio 2008.


RELAZIONE TECNICA

• Gli effetti saranno realizzati da esperto abilitato e autorizzato dalla questura di competenza per la manipolazione e l’impiego di prodotti per la produzione di fiamme per effetti scenici.

DESCRIZIONE DELLA SCENA E DELL’EFFETTO
• La scena avviene alla fine del Primo atto e rappresenta il Campidoglio in fiamme.
• L’effetto scenico, deve raffigurare un incendio, della larghezza di circa sei metri con un altezza delle fiamme di circa un metro, visto dalle finestre del campidoglio.
• L’effetto, della durata di circa sei - sette minuti, sarà realizzato nella parte posteriore al palcoscenico utilizzando un apposito “Gel a base alcolica” che brucia con fiamma regolare, non sprigiona gas tossici e non rilascia residui incandescenti né scintille.
• Il “gel” sarà collocato in apposito focolare, realizzato in lamiera e isolato dal palcoscenico.
• L’accensione delle fiamme è effettuata, dietro le quinte, dall’esperto abilitato per mezzo di appositi accenditori comandati a distanza.
• Lo spegnimento avviene naturalmente per esaurimento del combustibile.

Descrizione del focolare
• il focolare è composto da n° 4 vasche metalliche (90 x 20 x 5) collocate su apposito carro mobile che può essere spostato in caso di pericolo.

Valutazione del rischio
• Di principio di incendio
• Pericolo di incendio per i costumi.
• Di ustioni più o meno gravi in relazione al tipo di incendio.

MISURE DI PREVENZIONE
• Distanze di sicurezza:
• Il focolare è isolato dal carro mobile tramite mattoni refrattari.
• il carro mobile è foderato a sua volta da una lamiera metallica
• Nelle vicinanze delle fiamme non vi sono elementi pericolosi che possono propagare l’incendio.

• Mezzi di spegnimento
• Ai lati del palcoscenico nelle vicinanze dell’effetto saranno posizionati e disponibili : estintori portatili adeguati, estintori carrellati, idranti e n° 2 coperte antifiamma.

Durante l’effetto sarà presente in palcoscenico:
• la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale in servizio per lo spettacolo, che seguirà a vista l’effetto, dai due lati del palcoscenico.
• la squadra Aziendale degli addetti alla prevenzione incendi del Teatro Regio, nel
numero indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, che sarà a
disposizione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.
• un elettricista della manutenzione con il compito di disattivare tensione a tutti i circuiti di scena in caso di emergenza
• Si trasmette quanto sopra per le opportune valutazioni al fine di ottenere la relativa autorizzazione e per predisporre le appropriate misure di sicurezza.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INFORMAZIONE COMUNE

• Artisti e/o personale tecnico, devono essere informati sui pericoli per persone e cose derivati da fuoco, sulle misure di sicurezza individuate e su come comportarsi in scena.
• Nel corso delle prove di scena, artisti e tecnici, seguiranno gli insegnamenti su come comportarsi in scena, in base alle misure di prevenzione individuate dalla Direzione Allestimenti e dalla Direzione Tecnica e dal Servizio Prevenzione.
• L’esito della valutazione e delle misure di prevenzione e informazione attuate, saranno riportate su apposita scheda personalizzata firmata per conoscenza dagli artisti, comparse, tecnici e se in scena ci sono dei minori, dai genitori.



a cura di Bruno Scagliola Rspp Teatro Regio di Torino