Il Convegno di Roma del 12 Marzo 2015, organizzato da ASSOMUSICA in collaborazione con INAIL, ha affrontato le tematiche legate alla sicurezza nello spettacolo.
Michele Candreva, (Coordinatore Divisione III Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,) ci fornisce un interessante chiarimento sulla figura del Committente, allo scopo di favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici (decreto interministeriale 22 Luglio 2014), previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008.
Per la definizione di Committente di cui all’Art. 89 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008, si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.”
In ordine all’identificazione del committente, soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 299 del Testo Unico, il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell’ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della “posizione di garanzia” quale situazione legata allo svolgimento di funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al “committente” una vera e propria “posizione di garanzia” in materia antinfortunistica), il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell’opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all’opera stessa.
Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto sta nell’identificazione del Committente non più in base all’opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell’opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente
con chi commissiona una struttura (palco, torre, ground support, muro layher ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto).
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente e del responsabile dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101 (obblighi di trasmissione) del D.Lgs. 81/2008.
Di questo argomento si è anche recentemente occupato il quotidiano on-line PUNTOSICURO.IT che a titolo esemplificativo ci propone quattro casi pratici tra i più significativi:
1) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l’impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti. In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.
2) Il Caso del tour con la c.d. “Mezza produzione”, cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico–allestitive delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l’altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l’occasione specifica. In tali produzioni,
oltre all’artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto.
3) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell’artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall’articolo 1, Comma 2, del decreto).
4) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l’adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un’arena estiva all’aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.
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