mercoledì 22 aprile 2015

Decreto palchi: Chiarimenti sulla figura del Committente

Il Convegno di Roma del 12 Marzo 2015, organizzato da ASSOMUSICA in collaborazione con INAIL, ha affrontato le tematiche legate alla sicurezza nello spettacolo. Michele Candreva, (Coordinatore Divisione III Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro. Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,) ci fornisce un interessante chiarimento sulla figura del Committente, allo scopo di favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici (decreto interministeriale 22 Luglio 2014), previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008. Per la definizione di Committente di cui all’Art. 89 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008, si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.” In ordine all’identificazione del committente, soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 299 del Testo Unico, il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell’ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della “posizione di garanzia” quale situazione legata allo svolgimento di funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al “committente” una vera e propria “posizione di garanzia” in materia antinfortunistica), il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell’opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all’opera stessa. Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto sta nell’identificazione del Committente non più in base all’opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell’opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, torre, ground support, muro layher ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto). Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del committente e del responsabile dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori), 99 (notifica preliminare), 100 (PSC) e 101 (obblighi di trasmissione) del D.Lgs. 81/2008. Di questo argomento si è anche recentemente occupato il quotidiano on-line PUNTOSICURO.IT che a titolo esemplificativo ci propone quattro casi pratici tra i più significativi:
1) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l’impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti. In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.
2) Il Caso del tour con la c.d. “Mezza produzione”, cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico–allestitive delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l’altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l’occasione specifica. In tali produzioni, oltre all’artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto.
3) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell’artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall’articolo 1, Comma 2, del decreto).
4) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l’adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un’arena estiva all’aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.

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