giovedì 19 agosto 2010

Documento di Valutazione dei Rischi. Al Rls copia cartacea o informatica?

Pubblichiamo di seguito l'articolo integrale del bimestrale Art. 19 anno 10 n. 2 di Marzo-Aprile 2010. La rivista è edita dal Sirs(Servizio Informativo Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza )in collaborazione con Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda USL di Bologna, Inail di Bologna, Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, CGIL CISL e UIL di Bologna. L'articolo è stato scritto dal Dott. Leopoldo Magelli cui vanno i nostri ringraziamenti.

RLS e valutazione dei rischi: copia sì, copia no, compia come!
di Leopoldo Magelli

Una recentissima sentenza del Tribunale Ordinario di
Milano (29 gennaio 2010), sezione lavoro, giudice il
dr. Atanasio, relativa alla causa promossa da
Esselunga contro un suo Responsabile dei lavoratori alla sicurezza
(Marcello Donadello) è di particolare interesse perché
affronta un problema sempre “caldo”, ovvero il diritto
del RLS ad avere a disposizione il documento di valutazione
dei rischi, in quale veste (cartacea o informatica) , il diritto
ad avere tutto il tempo necessario per consultarlo, la
possibilità di portare il documento al di fuori della sede
aziendale (oggi espressamente vietato dal D.Lgs 81/2008
come modificato dal D.Lgs 106/93).
È interessante riportare alcuni passaggi della sentenza, che
su alcuni di questi punti ha dato pienamente ragione al
RLS.
1) Il giudice pone in evidenza, in primo luogo, che “non è
più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro
di consegnare al RLS il DVR” (per DVR s’intende il
documento di valutazione dei rischi). È pur vero che
Esselunga non intendeva sottrarre il DVR all’esame del
RLS, ma non intendeva consegnare allo stesso una copia
cartacea del documento, bensì gli consentiva di consultarlo
su supporto informatico, ma unicamente utilizzando in
azienda il computer messo a disposizione a questo scopo.
2) Secondo il magistrato, il diritto del RLS, riconosciuto
dalla legge, di avere una copia del DVR (ed il relativo obbligo
di consegna, quindi, da parte del datore di lavoro, di
una copia dello stesso) implica “la materiale disponibilità
del documento stesso da parte del RLS”. La ricezione del
documento può avvenire sia in forma cartacea che informatica,
ma, osserva sempre il magistrato, “a tale proposito,
proprio perché si tratta di una possibilità alternativa, questa
non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale
certamente ha il diritto di richiedere in quale forma preferisca
consultare il documento stesso”. Nel caso specifico, il
DVR era un documento di 500 (!) pagine, e il RLS faceva
notare che gli era impossibile esercitare adeguatamente i
suoi compiti (istituzionalmente e giuridicamente previsti)
di RLS in assenza della disponibilità materiale, in forma cartacea,
del documento stesso, non essendo certo sufficiente la
messa in lettura dello stesso su un computer.
3) Infatti, osserva ancora il magistrato, l’obbligo di consegna
previsto dalla legge si attua consegnando un qualche cosa
di concreto (la copia del DVR) e non solo mettendo a disposizione
il DVR su un personal computer aziendale solo
per la consultazione: così, non consegnando copia del
DVR, si mettono in discussione le “prerogative riconosciute
dalla legge al RLS (art. 50 D.Lgs 81/2008), che presuppongono
una analitica e approfondita conoscenza del documento
in parola”.
4) E ricorda ancora il giudice: “Non si dimentichi infatti
che spesso i DVR come è quello di specie constano di centinaia
di pagine che certamente non possono essere adeguatamente
esaminate senza averne la materiale disponibilità”.
5) In ordine al fatto che il DVR possa essere consultato solo
all’interno dell’azienda, secondo il magistrato ciò non limita
i diritti del RLS , ma ne rende solo meno comoda la
fruibilità. È quindi legittimo che, come del resto la legge
espressamente prevede, l’azienda escluda la consultazione
del documento al di fuori degli spazi aziendali.
6) Però, a completamento di tale affermazione, il magistrato,
nelle ultime righe della sua sentenza così si esprime:
“Poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a
presidio e controllo della salvaguardia di interessi di primaria
importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei
lavoratori, ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire
al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo
che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità
del documento stesso”.
Quindi si tratta di una sentenza molto interessante (va ricordato
che è una sentenza di primo grado, che potrà ovviamente
essere impugnata da Esselunga ed essere quindi
oggetto di un ricorso) che mette in fila 3 punti della massima
importanza:
- se il RLS lo chiede, il DVR va consegnato in copia cartacea;
- il RLS non può portare il DVR fuori dall’azienda, ma è tenuto
a consultarlo all’interno dell’azienda;
- il RLS deve avere a disposizione tutto il tempo necessario
per una efficace consultazione del documento stesso.