mercoledì 21 gennaio 2015

SCADENZA DEL DURC ANTICIPATO A 90 GIORNI


Il documento unico di regolarità contributiva o DURC è l'attestazione della regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa edile, rilasciato dalla Cassa edile competente per zona, necessario per l'inizio lavori di un cantiere edile in  Italia.
Il Ministero del Lavoro ha fissato al 15 aprile 2005 la data per l'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici ed opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l' attestazione SOA. Già nella fase transitoria, l'accertamento della regolarità delle imprese, da parte dell'INAIL, INPS, Casse Edili, si è rivelato problematico e ha complicato notevolmente le attività degli EE.LL., soprattutto nei settori dell' edilizia e dei lavori pubblici. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1º gennaio 2009 l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.
Dal 1° gennaio 2015 la durata del Durc, emesso per i lavori edili tra soggetti privati, si è ridotta da 120 a 90 giorni dalla data di emissione. A stabilirlo il comma 8-sexies dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

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