L'art. 92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 prevede che il CSE segnali agli organi di controllo territorialmente competenti la mancata adozione di provvedimenti da parte del Committente o del responsabile dei lavori, a seguito di sue segnalazioni.
Quando le prescrioni del CSE non vengono soddisfatte, allo stesso non resta altra strada da quella delle dimissioni. Ad affermarlo è la sentenza n. 48522 del 02/10/2013 della Cassazione penale Sez. IV. A mio avviso le dimissioni restano comunque un atto dovuto dal momento in cui si arrivi alla rottura del rapporto fiduciario tra Committente e CSE.
Sentenza Cassazione
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