sabato 7 febbraio 2015
Controlli di manutenzione periodica e verifiche obbligatorie periodiche
Dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 si evince che :
Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare i controlli di manutenzione periodica, previsti al comma 8 e registrati come indicato al comma 9, oltre alle verifiche periodiche obbligatorie, previste al comma 11, riferite alle attrezzature indicate nell'Allegato VII.
E' importante evidenziare che i controlli di cui al comma 8 devono essere eseguite da personale tecnico competente o dal datore di lavoro, purchè gli stessi siano in grado di dimostrare l'avvenuta verifica con adeguata competenza e mediante registrazione, come indicato al comma 9.
Le verifiche periodiche previste al comma 11 ed inerenti le attrezzature indicate nell'allegato VII, possono essere eseguite esclusivamente da soggetti privati abilitati e riconosciuti (pubblicati negli specifici elenchi) scelti dal datore di lavoro, o dalle ASL, il tutto anche in virtù della Legge 9 agosto 2013 n.98 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2013.
Il Comma 8 ci dice che:
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente).
Il Comma 11 ci dice che:
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
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