sabato 17 gennaio 2009

STAGISTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


L'articolo che segue è tratto dalla rivista, articolo 19, numero 4 del luglio-agosto 2008, edita dal SIRS. Leopoldo Magelli è l'autore dell'articolo ed affronta il tema degli stagisti che spesso troviamo sui palcoscenici dei teatri ad affiancare i tecnici di palcoscenico e di manutenzione.

In tema di dispositivi di protezione individuale (DPI) è particolarmente diffuso il dubbio sulla gestione relativa alla fornitura di DPI (es. scarpe infortunistiche) all'interno di quelle aziende che ospitano i ragazzi per periodi di stage.
Il dubbio è relativo all'obbligo di fornire ai ragazzi i DPI: è di competenza dell'azienda o compete all'ente di formazione/scuola che invia i ragazzi in stage?
Per fare chiarezza su questo aspetto, precisiamo che è indubbio che l'onere di fornire DPI ai ragazzi in stage all'interno dell'azianda spetta al datore di lavoro dell'azienda.
Infatti:
1) l'art. 18, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2008, individua tra gli obblighi del datore di lavoro "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente";
2)quindi, se nel lavoro svolto e nell'ambiente in cui si svolge si ravvisa l'esigenza dell'uso dei DPI, è dovere del datore di lavoro fornirli a tutti i lavoratori (nonchè, vedi stesso articolo e comma, lett. f, esigerne l'uso).

Ma gli stagisti sono da considerarsi lavoratori?
Andiamo a vedere la definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): per "lavoratore" si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...; inoltre, ai lavoratori sono equiparati i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.
Pare dunque evidente che gli stagisti vadano a tutti gli effetti considerati come lavoratori, e come tali hanno diritto che vengano loro forniti, ove necessario, i DPI, a cura del datore di lavoro.
Il fatto che gli stagisti stiano spesso in azienda per periodi molto brevi non cambia nulla della situazione: per il tempo che stanno in azienda devono usare, se in quella postazione di lavoro è necessario, i DPI.
Ciò non specifica che alla fine dello stage i DPI debbano essere gettati via e non più utilizzati da alcuno, al contrario, potranno essere utilizzati da altri stagisti, previa esecuzione di alcune semplici procedure di pulizia e disinfezione.
Infatti, se è vero che il datore di lavoro deve destinare ogni DPI ad un uso personale, è altrettanto vero anche che, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone il datore di lavoro può procedere in tal senso, purchè prenda misure adeguate affinchè tale uso (che sarebbe di fatto promiscuo) non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori (vedi art. 77 del D.Lgs. 81/2008, comma 4, lett. d).
E' superfluo ricordare che, nel caso si tratti di scarpe, un parametro da cui non si può prescindere per un uso promiscuo è il numero.
Quindi, in conclusione, l'azienda potrebbe dotarsi di un "parco scarpe" idonee, con numeri diversi, da utilizzare per gli stagisti, garantendone pulizia e disinfezione al momento di passare da un utilizzatore ad un altro.

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