sabato 17 gennaio 2009
MEDICO COMPETENTE E MEDICO CURANTE
Questo articolo, tratto dalla rivista articolo 19, numero 4 del luglio-agosto 2008, edita dal SIRS, affronta un tema la cui conoscenza può risultare utile; l'articolo infatti prova a sviluppare due quesiti e cioè:
1) è lecito che il medico competente (MC) acquisisca il nominativo del medico curante dei lavoratori?
2) è lecito che il MC chieda o fornisca informazioni al medico curante del lavoratore (e viceversa)?
Per quanto riguarda la prima domanda, Leopoldo Magelli autore di questo articolo prova a dare una sua risposta:
" Il fatto che il MC acquisisca il nominativo del medico curante di ogni lavoratore è non solo lecito, ma è dovuto per legge; infatti nell'allegato III del D.Lgs. 81/2008 si riporta il fac-simile della cartella sanitaria e di rischio che il MC deve attivare per ogni lavoratore e nella prima pagina, subito dopo i dati anagrafici del lavoratore, compaiono le seguenti voci: nominativo del medico curante, suo indirizzo e telefono. Si noti che il MC che non istituisca ed aggiorni la suddetta cartella è sanzionabile".
Per quanto riguarda la seconda domanda ecco la risposta di Magelli:
"Questo punto non è espressamente richiamato tra gli obblighi del MC ma non è nemmeno in alcun modo vietato.
Il problema che potrebbe porsi è quello del segreto professionale (in particolare, il MC potrebbe acquisire dal medico curante informazioni riservate sul lavoratore che potrebbe utilizzare "contro" il lavoratore stesso, ma non si può impostare un discorso su una presunta malafede!).
In realtà l'art. 622 del Codice Penale "rivelazione del segreto professionale" così recita: Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito (....) Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
Mi pare evidente che il nostro discorso non si colloca certo in questo campo, in quanto l'eventuale segreto professionale non viene rivelato a terzi estranei, ma ad un altro medico che deve tutelare la salute del lavoratore, e che è a sua volta tenuto al segreto professionale; inoltre, essendo la finalità della trasmissione dei dati sanitari legata all'esigenza di una miglior tutela della salute del lavoratore, si configura a mio avviso la "giusta causa" citata nell'art. 622 sopra riportato.
Da molto tempo buona parte dei MC mantengono sistematici e regolari rapporti con i medici curanti. L'unico problema che può restare aperto è quello (più teorico che reale) in cui il lavoratore diffidi formalmente il suo medico curante dal fornire informazioni sulla sua salute al MC: in questo caso la situazione diventa estremamente delicata ed apre la strada ad un contenzioso piuttosto complesso, che richiederebbe un approfondimento che va oltre la finalità di questo articolo".
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