domenica 22 novembre 2015

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 AGOSTO 2015

Anche se nel titolo ho scritto "Il nuovo Codice" in verità il D.M. 3 Agosto 2015 rappresenta il primo ed unico codice di prevenzione incendi. Pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 20 Agosto 2015 ed entrato in vigore il 18 Novembre 2015 questo codice si distingue per il suo nuovo modo di fare sicurezza. Esso è orientato ai concetti di obiettivo, prestazione e flessibilità e attraverso la corretta interazione tra le figure coinvolte (professionisti antincendio, RSPP, management aziendali e manutentori) consente di raggiungere gli obiettivi di sicurezza in modo facile, economico ed efficace. Quantomeno questi sono gli obiettivi e forse gli auspici del Legislatore.
Questo approccio valorizza il contributo organizzativo della gestione antincendio attraverso un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita di una attività. Esso diventa così uno strumento operativo che può essere utilizzato come elemento compensativo di misure di tipo strutturale e/o impiantistico, al fine di raggiungere l'obiettivo di un rischio residuo di incendio accettabile. In questa nuova ottica la corretta progettazione del professionista, la politica adeguata del management aziendale e l'efficace gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione assumono un ruolo fondamentale al fine di semplificare la prevenzione incendi.
Di questo si è parlato al convegno organizzato dallo studio Neri in collaborazione con AIAS che si è tenuto a Bologna il 20 Novembre 2015. I relatori presenti al convegno erano tutti addetti ai lavori e tra essi ricordiamo: Vasco Vanzini, Emanuele Nicolini, Tiziano Zuccaro e William Brunelli.
Entriamo nello specifico dei temi trattati al convegno:
Il codice nasce naturalmente dal DPR 151/2011 il quale si proponeva già di apportare, al tema della prevenzione incendi, due concetti chiave come quelli della semplicità e della rapidità. Nel principio di proporzionalità il codice suddivide le aziende in categorie di rischio tra categoria a,b e c. Come detto il codice è uno strumento di natura prestazionale. L'imprenditore si può sostituire ai VV.FF. per stabilire se la sua attività è sicura o no.
Le soluzioni tecniche devono rispettare i principi di garanzia di sicurezza, semplicità, rapidità ed economicità.  I professionisti diventano asseveratori uscendo dall'approccio prescrittivo ed entrando in quello prestazionale. Ricordiamo che l'approccio prescrittivo prevede la lettura dei decreti che definiscono l'attività. Il suo limite è rappresentato dal fatto che la valutazione dei rischi viene fatta dal Legislatore e questo penalizza le attività complesse  risultando poco flessibile. Questo approccio porta inevitabilmente alla deroga che ricordiamo è prevista dall'art. 7 del DPR 151/2011.
Con l'approccio prestazionale invece la sicurezza viene vista in modo integrato e su questa si potranno eseguire le compensazioni.

Un punto poco chiaro che non è stato approfondito al convegno è quello del campo di applicazione del codice. Infatti i relatori sostenevano che il codice può essere applicato soltanto dalle attività che non sono normate da leggi verticali (come quelle presenti nei teatri e nei locali di pubblico spettacolo). Il Legislatore ha deciso di agire per gradi e rimanda l'estensione a queste attività ad un prossimo passaggio. Secondo quanto mi è sembrato di capire, in seguito ad una prima lettura del codice, mi sembra che le cose non stiano esattamente così e spetta all'imprenditore decidere se adottare un approccio prestazionale anche in attività che sono soggette a norme verticali. Credo che su questo tema ci sarà modo di approfondire più avanti.

I passi che segue la procedura:
Obiettivi, valutazione del rischio, calcolo degli indicatori di rischio, attribuzione del livello di prestazione e strategia antincendio.
Nasce così una nuova figura professionale il CSA (coordinatore del sistema antincendio). Altra sigla che entrerà nel lessico dei professionisti sarà quella del GSA (gestione sicurezza antincendio) che lascia intendere come il codice sia strutturato similmente ad un sistema gestionale volto al miglioramento continuo. Alternativo ad un GSA resterà comunque l'implementazione di un SGSL tra cui l'UNI INAIL o il BS OHSAS 18001.
Altra figura prevista con l'implementazione di un GSA sarà quella del coordinatore degli AGE (addetti alla gestione delle emergenze) ma questa sarà comunque una figura aziendale che potrà essere nominata tra i lavoratori AGE.

Secondo i relatori il codice rappresenta il futuro. D'ora in poi i professionisti si divideranno in due categorie: coloro che utilizzano il codice e coloro che non lo utilizzano e sempre secondo i relatori la seconda tipologia di professionisti scomparirà nei prossimi anni.

Le figure di rilievo previste dal cosice sono il Responsabile dell'attività ed il coordinatore dell'unità gestionale che si renderà necessario per le attività classificate in categoria C (ex III rischio alto).

Tutti i professionisti che prediligono l'approccio ingegneristico non potranno che optare per il metodo prestazionale.

Non resta adesso che dar spazio ai commenti ed agli approfondimenti.




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