giovedì 1 gennaio 2015

Requisiti formativi del responsabile dei lavori

Abituiamoci ad entrare nell'ottica che lo spettacolo rientra (in certi casi) all'interno del Titolo IV del Testo Unico. A questo proposito seguirà a breve un sommario sulle nuove figure che entrano in gioco. Di seguito vi propongo il contenuto di una discussione che riguardava i requisiti formativi di un responsabile dei lavori. Per iniziare citiamo subito il comma 3-ter dell'art. 97 del Testo Unico, il quale recita: " Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti ed i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". Adesso cerchiamo di capire qual'è questa "adeguata formazione". La Sentenza n. 43628 del 24 novembre 2011 della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - si è occupata di inquadrare le figure di direttore tecnico e capo cantiere. La Corte ha equiparato dette fugure con quelle di dirigente e preposto. Da questa sentenza prendiamo atto che il Direttore Tecnico rientra nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. "d" del D. Lgs. n. 81/08 ed i suoi requisiti formativi sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

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