giovedì 8 gennaio 2015

DECRETO PALCHI E FORMAZIONE


Di particolare interesse nella Circolare n. 35 del Ministero del Lavoro del 24 Dicembre 2014 è la nota relativa alla formazione. Per tutti i lavoratori è obbligatoia la formazione e l'informazione di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all' Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011. Per ogni evento devono essere indentificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori. 1)Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'art. 77, comma 4 lettera h) del D.Lgs. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'art. 77, comma 5 letteta a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo. 2)Formazione e addestramento all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell' Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008): L'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008. 3)Formazione e addestramento al montaggio della OT: I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008. Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle autorizzazioni ministeriali di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 81 del 2008, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT. 4)Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza: I lavoratori designati per i compiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'articolo 37 comma 9 del medesimo decreto. 5)Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari: L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma mobile di lavoro elevabile o di carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 Febbraio 2012.

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