mercoledì 10 dicembre 2014

La riunione periodica

In questi giorni mi sono imbattuto in una discussione su Linkedin riguardante il tema della riunione periodica. L'oggetto della discussione stava sull'obbligo o meno della presenza del datore di lavoro. La domanda di Francesco Volta era la seguente: "L'art. 35 TU consente che alla riunione annuale, partecipi un "rappresentante" del datore di lavoro. Deve esserci una delega formale ex art. 16 TU? O è sufficiente una carta tipo delega per riunione condominiale? Lo chiedo perchè vedo che in questi casi, in cui partecipano i "rappresentanti" più disparati (ufficio personale, controllo qualità, manutenzione...), il risultato è un verbale di riunione poco utile e per la maggior parte dei casi, "vuoto" di contenuti. Il rappresentante in tali casi non ha alcuna competenza in materia di sicurezza sul lavoro. Cosa ne pensate?". Ci sono state diverse risposte, a mio parere tutte interessanti e vista l'importanza che attribuisco all'argomento ritengo utile fare un approfondimento. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione (art.35 D.Lgs.81/08) cui prendono parte: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Nella riunione è compito del datore di lavoro presentare all'esame dei partecipanti i seguenti temi: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria compresa quella che riguarda il lavoro stress correlato; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; i programmi di informazione e formazione. Durante la riunione attraverso un lavoro di analisi di tutti i partecipanti possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonchè possono essere fissati obiettivi per il miglioramento della sicurezza complessiva. La riunione, sempre in base all'art. 35 del TU ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie ( come l'acquisto o il noleggio di nuovi proiettori motorizzati o nuovi motori per il sollevamento di americane o scenografie) che hanno ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori. E' facoltà del rappresentante dei lavoratori della sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di una riunione. La redazione di un verbale è fondamentale sia per successive consultazioni ma soprattutto per eventuali controlli da parte degli organismi di vigilanza. Ma cercando di rispondere alla domanda posta da Francesco Volta chi può essere il rappresentante del datore di lavoro alla riunione annuale? Concordo con il commento di Stefano Fasola, sempre su Linkedin, che ritiene che esso dovrà essere una persona competente, che conosca bene la gestione della sicurezza in azienda. In caso contrario potrebbe prefigurarsi - in un ipotetico giudizio - l'inadeguatezza della persona incaricata, cioè l' "imperizia" e il suo datore di lavoro avrebbe commesso una "culpa in eligendo", cioè la scelta di una persona che non ha i requisiti di competenza necessari.

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