sabato 25 aprile 2009

Quando è necessaria la sorveglianza sanitaria


La sorveglianza sanitaria disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 è effettuata dal medico competente e rientra tra gli obblighi cui ogni lavoratore deve sottoporsi.
Il lavoratore esposto a determinati rischi, che vedremo di seguito, può fare richiesta di essere visitato dal MC (medico competente) il quale valuterà se effettivamente la richiesta fatta dal lavoratore sia correlata da rischi lavorativi.
Ecco quando è necessaria la sorveglianza sanitaria:

Esposizione al rumore (l'ipoacusia, detta anche sordità, è al primo posto tra le malattie professionali);
Esposizione a vibrazioni;
Esposizione a campi elettromagnetici, agenti chimici, mutageni e cancerogeni, amianto, agenti biologici;
Addetti ai videoterminali (tra essi bisogna valutare il tempo di esposizione dei cabinisti alle luci nel caso in cui essi superino venti ore settimanali di esposizione);
Movimentazione manuale dei carichi (i danni all'apparato muscolo-scheletrico sono al secondo posto tra le malattie professionali);
Altre condizioni disergonomiche quali mansioni comportanti sovraccarico degli arti superiori;
Altre normative specifiche quali quelle riguardanti il lavoro notturno, l'esposizione al silice e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Cosa succede se il MC esprime parere di inidoneità del lavoratore alla sua mansione specifica?
Il datore di lavoro (che ricordiamo è il sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche o il direttore dei teatri) attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile (e questo rappresenta un punto poco chiaro a mio avviso e comunque molto spesso richiede una valutazione di un giudice), ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (art. 42). Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'art. 2103 c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L'inidoneità può essere giudicata anche parziale o temporanea con prescrizioni o limitazioni. In questo caso vanno precisati i limiti temporanei di validità.
Il lavoratore che non concorda con i giudizi del medico competente può fare ricorso. Tale ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti , la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Ricordo che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e, comunque, negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Ho sentito dire a questo proposito che l'attuale governo di centro-destra sta valutando l'ipotesi di intervenire su questa norma. Vedremo prossimamente cosa avverrà.

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