sabato 12 novembre 2016

RLS IN TEATRO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è colui che rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende. Il RLS è una figura importantissima, resa obbligatoria attraverso il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 (art. 2, lettera i) il RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, seguendo quanto stabilito dagli accordi sindacali in materia. Tutti i lavoratori possono ambire a coprire questa carica, ma non quelli in prova, gli apprendisti e quelli che hanno stipulato con l’azienda un contratto a tempo determinato o di formazione professionale. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia all’INAIL, sia al resto dei dipendenti. La carica ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso in cui queste non fossero presenti, si procederà con l’elezione diretta. Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza varia in base al numero complessivo dei dipendenti di un’azienda: un solo rappresentate per aziende fino a 200 lavoratori; tre rappresentanti per aziende da 201 a 1000 lavoratori; sei rappresentanti per aziende con oltre mille lavoratori. In quest’ultimo caso il numero di RLS solitamente è stabilito attraverso accordi interconfederali, oppure nel corso della contrattazione collettiva. Il ruolo del RLS, come evidenziato, è fondamentale. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compiti specifici, tutti volti a favorire il dialogo tra l’azienda e i lavoratori su temi assai delicati. In sintesi, le attività che l’RLS è chiamato a svolgere durante il suo mandato sono: collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda; avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che il RLS debba svolgere un apposito corso di 32 ore all’inizio della sua attività e successivi corsi di aggiornamento. Le spese per la formazione del datore di lavoro. Sulla elezione dei RLS sussistono alcuni aspetti poco chiari e cioè: L'art. 47 comma 4 dell' 81 ci dice che "nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno". Ora, ipotizzando che nell'azienda siano presenti le OO.SS. le due posizioni a confronto sono le seguenti: Posizione 1) I RLS vengono proposti dalle OO.SS. ma soltanto l'assemblea di tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti alle diverse organizzazioni sindacali) può accettare o non accettare questi candidati. Posizione 2) Il RLS viene nominato dalla sigla sindacale. Su queste diverse posizioni ho chiesto il parere del SIRS di Bologna che ha provato a fare chiarezza. Sulla prima posizione così si è espresso: I RLS vengono proposti dalle OO.SS. ma soltanto l'assemblea di tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti alle diverse organizzazioni sindacali) può accettare o non accettare questi candidati. Per essere più precisi: I candidati devono essere eletti da tutti i lavoratori e anche se proposti dai Sindacati aziendali alla votazione devono partecipare tutti i lavoratori (così come si fa per la RSU ove esiste.) Non esiste il RLS di sigla ma esso rappresenta tutti i lavoratori a prescindere dal sindacato cui sono iscritti o non iscritti. Il RLS eletto in qualsiasi sigla rappresenta tutti i lavoratori e non solo quelli afferenti alla sigla sindacale. Sulla seconda posizione invece: Il RLS viene nominato dalla sigla sindacale. Se le sigle sindacali dell'azienda decidono insieme di DESIGNARE un RLS, questi lo possono fare ma sarebbe meglio che fosse sottoscritto un accordo. Il tema relativo alla nomina, all’individuazione, all’istituzione, secondo quanto richiesto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha impegnato non poco anche la Commissione Interpelli (prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011)ed infatti: - Interpello n. 16/2014: come regolarsi per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari situazioni tra cui mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ecc.. - Interpello n. 17/2014: sulla possibilità di istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda. - Interpello n. 20/2014: sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali. - ulteriori precisazioni sull’Interpello n. 20/2014; - Interpello n. 11/2014: su come individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. - Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016: sull'obbligo della presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

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