domenica 1 maggio 2016

Circolare INAIL n. 19 del 27 marzo 1995



Organo: INAIL - Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative
Documento: Circolare n. 19 del 27 marzo 1995

Di seguito riportiamo integralmente la circolare dell’INAIL che tratta dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo.
A distanza di diversi anni dalla sua pubblicazione, è importante osservare come i cambiamenti auspicati in essa non si siano pienamente realizzati. Tuttavia, con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sembra finalmente emergere la volontà di adeguarsi ai contenuti della circolare.


Testo riformulato della circolare:

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale – sia di legittimità che costituzionale – che ha interessato il settore dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha consentito l’estensione della tutela a nuove categorie lavorative, in precedenza escluse da qualsiasi forma di copertura.

In particolare, si ritiene oggi superata la limitazione dell’assicurazione infortunistica per i lavoratori dello spettacolo, grazie all’introduzione di elementi normativi e giurisprudenziali che ne permettono l’inclusione nel sistema di assicurazione obbligatoria.

I criteri originari di esclusione, ovvero i requisiti soggettivi della manualità e della subordinazione previsti dall’art. 4, n. 1, del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono stati infatti riconsiderati alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Il concetto di “opera manuale”, tradizionalmente richiesto per accedere alla tutela, si è progressivamente ampliato: da ogni comportamento che possa arrecare danno (Cass. 22.01.1979, n. 492; Cass. 04.07.1979), fino al riconoscimento del principio secondo cui tutti i lavoratori dipendenti esposti a un rischio ambientale hanno diritto alla copertura assicurativa, indipendentemente dalla natura manuale o meno delle mansioni.

Di conseguenza, il carattere artistico e non manuale delle prestazioni non costituisce più motivo sufficiente per escludere dall’assicurazione i lavoratori dello spettacolo.

Analogamente, il concetto di “subordinazione” ha subito una revisione: oggi non è più necessario dimostrare una soggezione rigida e appariscente al datore di lavoro. È sufficiente, in molti casi, una subordinazione attenuata, soprattutto quando si tratta di lavoratori professionisti.

Nel lavoro subordinato, infatti, il vincolo di dipendenza può manifestarsi con modalità diverse, a seconda delle mansioni e delle condizioni in cui esse si svolgono. È quindi possibile una certa autonomia e discrezionalità, pur restando all’interno di un rapporto subordinato.

Alla luce di tali mutamenti, la figura del lavoratore dello spettacolo viene oggi interpretata in modo più inclusivo.

È stata ad esempio riconosciuta la tutela assicurativa:

  • agli orchestrali che utilizzano apparecchiature elettroniche o partecipano al loro montaggio/trasporto;

  • ai ballerini e tersicorei, la cui gestualità è stata assimilata alla manualità, secondo la sentenza n. 137/1989 della Corte Costituzionale.

Sebbene tale sentenza non sia estensibile automaticamente ad altre categorie, essa esprime il principio che il concetto di manualità è insufficiente a delimitare la tutela assicurativa, che invece deve fondarsi sul rischio oggettivo connesso all’attività.

La Cassazione, con la sentenza n. 3476/1994 (ripresa dalla circolare INAIL n. 24/1994), ha ribadito che tutti i lavoratori esposti per ragioni professionali a rischi ambientali – come quelli previsti dall’art. 1 del T.U. n. 1124/1965 – devono essere assicurati, a prescindere dalla manualità o dall’intellettualità delle mansioni.

Viene così superata ogni residua incertezza interpretativa: il solo rischio ambientale costituisce ormai condizione sufficiente per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo, anche se il lavoratore non ha un contatto diretto con la fonte del rischio.

Nel concreto, appare evidente che chi opera nel mondo dello spettacolo in ambienti destinati all’allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli (come indicato alla voce 27 dell’art. 1 del T.U. n. 1124/1965), è esposto a rischi oggettivi. Questi ambienti contengono infatti carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, luci di scena, ecc., che costituiscono fonti di pericolo dirette o indirette.

Nel caso dell’attore, la gestualità e l’impiego fisico rappresentano un elemento essenziale della prestazione artistica, integrando il requisito soggettivo della manualità. L’attore, pur offrendo anche un apporto intellettuale, utilizza il proprio corpo come strumento di lavoro.

Pertanto, si ritiene che l’obbligo assicurativo debba essere esteso ai lavoratori dello spettacolo, purché:

  • svolgano l’attività in forma subordinata (anche come soci dipendenti della società cui appartengono);

  • siano oggettivamente esposti a rischio.

Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, ma deve esserci assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, a prescindere dalla forma della retribuzione.

Non è necessario, infine, che il datore di lavoro sia il titolare del locale in cui avviene la prestazione: può trattarsi anche di un soggetto terzo.

Considerata la delicatezza della questione e i nuovi orientamenti giurisprudenziali, le sedi INAIL dovranno adottare criteri di prudenza nei confronti dei datori di lavoro, avanzando richieste di premi arretrati o sanzioni solo in presenza di elementi certi e documentati.

L'invecchiamento dei lavoratori e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro



I lavoratori anziani rappresentano oggi una quota crescente della forza lavoro. Di conseguenza, la gestione della salute e sicurezza sul lavoro per questa fascia di lavoratori deve diventare una priorità strategica per noi RSPP.

Alcuni dati significativi:
Il tasso di occupazione nell’UE-28 per le persone tra i 55 e i 64 anni è passato dal 39,9% nel 2003 al 50,1% nel 2013. Anche l’età media di uscita dal mercato del lavoro è aumentata, passando da 59,9 anni nel 2001 a 61,5 anni nel 2010.

Se ben organizzati, i lavoratori anziani possono rappresentare una risorsa preziosa per le aziende. Con l’età, infatti, si consolidano qualità come la saggezza, il pensiero strategico, la visione sistemica e la capacità di giudizio. A ciò si aggiunge un patrimonio di esperienze e competenze costruito nel tempo.

Tuttavia, il naturale processo di invecchiamento può comportare un calo di alcune capacità funzionali, in particolare quelle fisiche e sensoriali. È quindi fondamentale che questi cambiamenti vengano considerati nella valutazione dei rischi, adattando l’ambiente e l’organizzazione del lavoro in modo adeguato.

Come ho già sottolineato in altri interventi, è essenziale rendere i luoghi di lavoro – a partire dal palcoscenico – sempre più sicuri. La movimentazione manuale dei carichi va ridotta al minimo, ricorrendovi solo in assenza di alternative. Particolare attenzione deve essere posta al lavoro in quota, una delle principali criticità per i lavoratori più anziani.

Secondo l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), i rischi che riguardano maggiormente i lavoratori senior includono:

  • lavoro fisico pesante;

  • turnazioni e lavoro notturno;

  • ambienti rumorosi o con temperature estreme (alte o basse).

mercoledì 27 aprile 2016

Camerini provvisori in palcoscenico


Nei contesti teatrali, soprattutto nel balletto classico, capita spesso di dover effettuare cambi costume molto rapidi. Questo porta frequentemente alla necessità di allestire camerini provvisori direttamente sul palcoscenico. Ma tale pratica è conforme alla normativa vigente?

La risposta è no.
La normativa antincendio applicabile ai locali di pubblico spettacolo è chiara in merito. In particolare, si stabilisce che:

"I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena. Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l’esterno devono avvenire attraverso corridoi di disimpegno e scale. Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest’ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120."

Pertanto, l’allestimento anche solo temporaneo di camerini sul palcoscenico o nel sottopalco non è consentito, salvo il caso – del tutto eccezionale – in cui il sottopalco sia progettato come compartimento antincendio autonomo (REI 120) e dotato di uscite dirette verso un luogo sicuro.

Come RSPP, è nostro compito vigilare sul rispetto di queste disposizioni, ricordando che la velocità nei cambi costume non può mai prevalere sulla sicurezza delle persone e sulla conformità normativa.

Quali caratteristiche di reazione al fuoco devono avere i materiali


Reazione al fuoco dei materiali nei locali di pubblico spettacolo

La normativa vigente stabilisce precise prescrizioni sulle classi di reazione al fuoco dei materiali impiegati nei teatri e nei locali di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di limitare la propagazione delle fiamme e garantire un’adeguata sicurezza per gli occupanti.

Prescrizioni generali per ambienti e vie di esodo

  1. Atri, corridoi, disimpegni, rampe, passaggi e vie di esodo:

    • È consentito l’utilizzo di materiali di classe 1 fino a un massimo del 50% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale);

    • La restante superficie deve essere realizzata con materiali di classe 0.

  2. Altri ambienti (non vie di esodo):

    • I rivestimenti dei pavimenti possono essere di classe 2;

    • Gli altri materiali di rivestimento devono essere almeno di classe 1.

  3. Tendaggi e materiali infiammabili su entrambe le facce:

    • Devono essere di classe non superiore a 1.

  4. Poltrone e mobili imbottiti:

    • Obbligatoria la classe 1 IM.

  5. Sedili non imbottiti in materiali combustibili:

    • Devono essere di classe non superiore a 2.

  6. Materiali isolanti a vista:

    • Se con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere almeno di classe 1;

    • Se il componente isolante non è direttamente esposto, sono ammesse combinazioni di classi 0-1, 1-0 o 1-1.

  7. Materiali combustibili di rivestimento:

    • Devono essere installati in aderenza agli elementi costruttivi o, in caso contrario, le intercapedini devono essere riempite con materiali incombustibili.

  8. Controsoffitti e rivestimenti non in aderenza:

    • Ammessi solo se di classe ≤ 1, installati secondo le condizioni d’impiego previste, tenendo conto delle possibili fonti di innesco.

  9. Omologazione dei materiali:

    • Tutti i materiali devono essere omologati ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.

  10. Deroghe in caso di accorgimenti migliorativi:

  • In presenza di impianti automatici di rivelazione/spegnimento o di sistemi efficaci di smaltimento fumi, è possibile utilizzare materiali di classe 1, 2 o 3 in sostituzione delle classi 0, 1 o 2,

  • Sono esclusi dalla deroga: tendaggi, controsoffitti e rivestimenti non in aderenza (per cui vale solo classe 1), e poltrone/mobili imbottiti (solo classe 1 IM).

  1. Rivestimenti lignei a parete/soffitto:

  • Ammessi solo se trattati con vernici omologate classe 1, secondo il D.M. 6 marzo 1992.

  1. Pavimentazioni in legno:

  • Ammesse sul palcoscenico e in sala;

  • Negli altri ambienti solo se il legno è stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite in classe 0.

  1. Serramenti:

  • È ammesso l’impiego di legno sia per gli interni che per gli esterni.

  1. Lucernari:

  • Devono essere realizzati in vetro retinato, vetrocemento o materiali combustibili di classe 1.

  1. Materiali isolanti nelle intercapedini:

  • Devono essere incombustibili;

  • È ammesso l’impiego di materiali combustibili solo se le intercapedini sono chiuse da strutture incombustibili con resistenza al fuoco ≥ REI 30.


Reazione al fuoco dei materiali scenici

Per gli elementi scenici fissi o mobili (quinte, velari, fondali, tendaggi, ecc.), valgono ulteriori prescrizioni specifiche:

  1. Materiali scenici combustibili:

    • Devono essere di classe ≤ 2.

  2. Eccezioni con accorgimenti migliorativi:

    • L’uso di materiali di classe superiore a 2 è ammesso solo se presenti sistemi di smaltimento fumi, rilevazione incendi o impianti di spegnimento automatici.

  3. Omologazione semplificata e validità:

    • È possibile evitare i trattamenti previsti nell’Allegato 6 al D.M. 26 giugno 1984 fornendo documentazione probante;

    • In tal caso, la validità del certificato di prova è limitata a 6 mesi e non è consentita alcuna manutenzione (es. lavaggio) che possa alterare le caratteristiche del materiale.

  4. Scena integrata nella sala:

    • I materiali utilizzati devono essere di classe ≤ 1.

mercoledì 20 aprile 2016

La valutazione dei rischi non basta più

La crisi di bilancio dei teatri, l’invecchiamento del personale, la riduzione degli organici tecnici e amministrativi causata dalla legge Bray, il blocco del turnover e il crescente ricorso a lavoratori precari impongono una seria riflessione sul percorso finora seguito e su quello da intraprendere in materia di salute e sicurezza sul lavoro in palcoscenico.

La valutazione dei rischi, che fino ad oggi ha rappresentato il fulcro del miglioramento della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potrebbe non essere più sufficiente a fronteggiare un cambiamento forse epocale come quello attuale.

Per noi RSPP questa rappresenta una sfida impegnativa ma al contempo stimolante, che richiede un impegno molto più consistente, a partire dal tempo dedicato a questa attività.

Un elemento imprescindibile è l’ammodernamento tecnologico: i luoghi di lavoro devono diventare sempre più sicuri, riducendo al minimo rischi come la movimentazione manuale dei carichi e il lavoro in quota.

Fondamentale sarà anche la formazione, che deve assumere un ruolo prioritario già nella programmazione della stagione artistica, prevedendo una pianificazione almeno con un anno di anticipo.

È chiaro che i fattori di rischio finora gestiti tramite misure compensative dovranno essere eliminati completamente, affinché i palcoscenici dei teatri diventino ambienti di lavoro sensibilmente più sicuri rispetto a oggi.



domenica 10 aprile 2016

Un momento di difficoltà


Credo che per un lavoratore il clima aziendale in cui opera sia spesso più importante del salario o dei benefit che riceve. Sebbene Aristotele riteneva che chi si guadagna da vivere non possa essere considerato libero, e la tradizione cristiana vedesse la fatica come una punizione per il peccato originale di Adamo ed Eva, per molte persone il lavoro rappresenta la chiave della propria identità.

La realizzazione di opere straordinarie è sicuramente più appagante dell’ozio aristotelico; infatti, filosofi dell’Ottocento come Rousseau e Diderot sostenevano che la vita lavorativa potesse essere centrale nella ricerca della felicità.

Nietzsche comprese che i nostri problemi si aggravano quando ci lasciamo sopraffare dall’ansia e dalla preoccupazione, e la sua ricetta è stata quella di accettare la sofferenza come una tappa necessaria per raggiungere obiettivi di valore. Soffrire, dice Nietzsche, è normale, e i progetti più appaganti passano attraverso un certo grado di tormento.

Nessuno può creare un’opera d’arte senza esperienza, e negli intervalli tra i primi fallimenti e il successo finale si fanno strada dispiaceri, ansia, invidia e umiliazione. Credere che il successo arrivi subito, e soprattutto che resti immutato per sempre, può portarci a fare passi indietro davanti alle sfide presenti e future.

Forse è davvero arrivato il momento di rimetterci in gioco, senza dare più nulla per scontato. Iniziamo a guardare alle opportunità che possono emergere dai momenti di crisi, senza lasciarci sopraffare dallo sconforto. Affrontiamo il presente senza mai mettere da parte valori come solidarietà, altruismo e partecipazione.

sabato 9 aprile 2016

Paranchi e valutazione dei rischi


Nei precedenti articoli abbiamo trattato dei motori e della normativa tedesca BGV, parlando dei sistemi D8, D8+ e C1. Pur non essendo obbligatoria in Italia, questa normativa rappresenta certamente un riferimento verso cui tendere.

Tuttavia, i sistemi tecnologici di molti teatri non ci permettono ancora di raggiungere tali standard, e qui entra in gioco la valutazione dei rischi e il metodo di lavoro tradizionale, il "mestiere", tipico delle maestranze italiane. È anche vero, come sostengono diversi tecnici, che non esistono sistemi assolutamente sicuri, né sistemi completamente privi di rischi.

Un’attenta analisi dei rischi e l’adozione di misure di sicurezza alternative e adeguate possono spesso risolvere le problematiche tipiche che ci troviamo a fronteggiare. Le condizioni imprescindibili per riuscirci sono il tempo a disposizione e la collaborazione di tutti, a partire dal regista.

 

sabato 12 marzo 2016

Pontedera: Operaio muore travolto dalle scenografie

Dalle pagine di cronaca del quotidiano "IL TIRRANO" apprendiamo, da un articolo di Sabrina Chiellini, una notizia che non avremmo mai voluto leggere.
Un tragedia si è consumata il 10 marzo del 2016 durante i lavori di scarico delle scenografie dello spettacolo “Medea” diretto da Gabriele Lavia e prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e il Teatro Stabile di Napoli.

La giornalista ci racconta che Errico Formisano, 37 anni, nato a Torre del Greco e residente a Ercolano, non poteva immaginare che quei pannelli lo avrebbero ucciso, portando una tragedia nella sua famiglia: lascia la moglie e tre figli.

L'articolo integrale del quotidiano "IL TIRRENO"
L'INCIDENTE
Quando il camion della ditta “Liberato Massimo” che ha sede a San Giorgio a Cremano, in Campania, è arrivato a Pontedera l’autista è sceso un istante e si è messo a telefonare alla madre. Di lì a poco sarebbe arrivata da Genova un’altra squadra di operai con altre scenografie. In più persone avrebbero scaricare il materiale dello spettacolo. Formisano invece è salito nella parte posteriore dell’’autocarro e senza rendersi conto dei rischi - per lui sarà stato ormai un lavoro che svolgeva di routine - ha cominciato a scaricare le scenografie teatrali da solo. I pannelli però non erano stati bloccati e sono scivolati sotto il peso di altri materiali che erano stati appoggiati ai pannelli stessi. L’uomo è stato travolto dal peso che lo ha schiacciato, andandolo a colpire all’altezza del collo. Quando sono caduti, i pannelli hanno spinto l’uomo contro la “parete” laterale del camion soffocandolo.

IL COLLEGA: "L'HO VISTO MORIRE" Formisano, che era nato il 30 luglio 1979, non ha avuto scampo, non è riuscito nemmeno a fare un movimento. Impensabile per lui spostare quell’enorme peso e forse non ha nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di quello che gli stava capitando. È stato il collega a dare l’allarme, è stato anche il primo a rendersi conto di avere perso un amico, un compagno di tante giornate di lavoro. Lì vicino al magazzino del Teatro Era (ora Teatro della Toscana, da quando è stata realizzata la fusione con il teatro La Pergola di Firenze) c’era un imprenditore edile che stava lavorando in un altro capannone. «Ho sentito il camionista che chiedeva aiuto - racconta Guido Ragusa, di Lari - ho cercato di capire cosa stesse succedendo, ma quando mi sono avvicinato al camion ho capito che per l’uomo non c’era niente da fare, che era morto. Il peso lo ha schiacciato al collo, quasi lo ha soffocato. Sono rimasto molto colpito dalla scena che ho visto». Anche il collega che per primo ha tentato di aiutare Formisano è rimasto sotto choc. «È sotto i pannelli, lo hanno trovato, aiuto», è corso a cercare qualcuno che potesse dargli una mano.
In ogni caso, anche se tutto faceva pensare al peggio, sono stati attivati i soccorsi, il 118 e i vigili del fuoco di Cascina. Tutto inutile. Non restava che fare intervenire i carabinieri e gli operatori del Dipartimento di prevenzione dell’Asl.
 
APERTA UN'INCHIESTA
Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Pisa, affidata al magistrato ieri di turno, il dottor Giancarlo Dominijanni. La salma, dopo un lungo sopralluogo servito a “fotografare” la situazione e le varie fasi della dinamica dell’infortunio è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia. Gli sguardi di dolore dei colleghi, rimasti a seguire il lungo sopralluogo e la rimozione della salma, raccontavano più di tante parole su una morte che appare così assurda. Così come per loro non è stato facile trovare le parole per dire alla vedova e ai familiari, ieri sera arrivati a Pontedera, che il loro caro non sarebbe tornato a casa se non in una fredda bara.
Sul posto sono arrivati i vertici della Fondazione Teatro della Toscana che ieri sera in una nota ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. «La Fondazione Teatro della Toscana e il suo presidente esprimono alla famiglia di Errico Formisano, il lavoratore deceduto, il loro profondo cordoglio per la dolorosa perdita», si legge nella nota. Sul posto anche il comandante della polizia municipale di Pontedera, Michele Stefanelli, che si è mantenuto in stretto contatto con il sindaco informandolo di quanto avvenuto.

martedì 19 gennaio 2016

I PARANCHI CON PIU' DI 10 ANNI DI VITA. ROTTAMARE O REVISIONARE?



In un precedente articolo relativo alla rottamazione dei paranchi a catena, è stato sottolineato che, in assenza di un registro di controllo aggiornato, tali apparecchi devono essere dismessi al termine del decimo anno di esercizio. Tuttavia, è possibile differire tale rottamazione seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Trascorsi 10 anni dalla data di messa in servizio, l’apparecchio di sollevamento potrebbe aver raggiunto o superato la vita utile teorica e/o il numero massimo di cicli di lavoro ammessi, in conformità alla classificazione del gruppo di servizio FEM/ISO applicabile. In base alla norma FEM 9.775 (2011), allo scadere del decimo anno, l’apparecchio non potrà essere rimesso in servizio se non a seguito di un’ispezione approfondita eseguita da un tecnico specializzato qualificato, come definito al punto 5.2.2 della norma ISO 9927-1:2013 “Ispezione, manutenzione e verifica di apparecchi di sollevamento”.

L’ispezione dovrà verificare lo stato di usura, l’integrità strutturale e funzionale del dispositivo, valutando l’effettiva idoneità al proseguimento in sicurezza dell’esercizio. In base ai risultati, l’apparecchio potrà essere sottoposto a revisione generale o considerato idoneo per un ulteriore periodo operativo.

Al termine delle attività di ispezione e/o revisione, dovranno essere rilasciati i seguenti documenti:

  • la “Dichiarazione di vita residua”, attestante la nuova durata utile residua dell’apparecchio, conforme alle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 e delle norme tecniche applicabili;

  • per gli apparecchi marcati CE, il nuovo “Registro di controllo” aggiornato, conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE, da mantenere obbligatoriamente a bordo apparecchio.


mercoledì 6 gennaio 2016

BRACHE E FASCE DI SOLLEVAMENTO

 

Introduzione alle Brache e Fasce di Sollevamento: materiali, normativa e uso corretto

Dopo aver concluso la discussione sui paranchi a catena — e aver implementato una procedura di sicurezza specifica per l’utilizzo dei contrappesi — iniziamo il nuovo anno affrontando il tema delle attrezzature utilizzate per assicurare i carichi a un motore o a un punto di ancoraggio. Per questo approfondimento ci avvaliamo ancora una volta della rivista BACKSTAGE, diretta da Lorenzo Ortolani, che con un articolo di Marco Montanari e Mario Villani, supportati tecnicamente dall’ing. Amedeo Guizzi, ci offre una panoramica qualificata sul tema delle brache e fasce di sollevamento.

Ringraziamo Lorenzo Ortolani e la redazione di Backstage per l’autorizzazione alla pubblicazione e invitiamo i lettori a inviare suggerimenti e osservazioni riguardanti questo argomento.


Sistemi di appendimento: caratteristiche e normative

Per operare sempre in condizioni di massima sicurezza, è fondamentale adottare regole precise e conoscere a fondo i limiti e le caratteristiche tecniche degli accessori utilizzati. Questi elementi, se correttamente impiegati, rappresentano uno dei migliori sistemi per appendere, sollevare e stazionare i carichi.

L’ing. Amedeo Guizzi (Blumano) ci illustra le tipologie e le normative che regolano l’utilizzo delle più diffuse brache e fasce di sollevamento nel settore dello spettacolo.

Tipologie di brache e fasce

La tipologia maggiormente diffusa è rappresentata dalle brache ad anello continuo realizzate in poliestere, con materiali come Supraplus, Tergal, Dacron o fibre similari. L’uso delle brache singole con asole è meno comune. Le brache possono essere codificate con colori che identificano il loro carico massimo di esercizio (Working Load Limit, WLL), oppure nere per esigenze estetiche, con WLL tipiche di 1 o 2 tonnellate.

Questi dispositivi sono principalmente impiegati per imbracare travi reticolari in alluminio (truss), consentendo di trasferire in modo efficace le forze di sospensione o sollevamento direttamente ai nodi strutturali. Rispetto alle funi redancia-redancia, le brache ad anello presentano un maggiore contatto superficiale, riducendo la pressione locale sulle superfici in alluminio a parità di carico.

Normativa di riferimento

La norma di riferimento per questi dispositivi è la EN 1492-1 (fasce tessili per sollevamento), che regolamenta requisiti di sicurezza e classificazione. L’utilizzo pratico delle brache nello spettacolo risulta conforme alle normative attualmente vigenti.

Particolare attenzione va dedicata alla temperatura di esercizio, normalmente limitata a 100 °C, mentre le fibre fondono a circa 250 °C. A causa della presenza di sorgenti luminose a incandescenza e della buona conducibilità termica dell’alluminio, è consigliato (salvo specifiche valutazioni di rischio) abbinare le brache a dispositivi di sicurezza secondari resistenti al calore, come funi in acciaio.

Efficienza e limiti d’uso

Le brache e fasce costituiscono oggi il metodo migliore per il sollevamento e la sospensione delle strutture reticolari in alluminio destinate agli allestimenti scenici. Tuttavia, è necessario un corretto uso e manutenzione: le brache sono sensibili all’umidità, al taglio, all’abrasione e all’esposizione solare diretta.

Durante l’imbracatura, è essenziale evitare il contatto con spigoli vivi o raggi di curvatura inferiori a 8 mm per prevenire danni meccanici. Per la messa in sicurezza definitiva delle strutture, si devono impiegare elementi non sensibili al calore. Sono disponibili sul mercato brache con anima in acciaio che combinano le qualità delle fasce tessili con una migliore resistenza termica.

Utilizzo in ambito internazionale

Le fasce conformi alla normativa europea EN 1492 possono essere utilizzate anche fuori dall’Unione Europea, poiché le normative di altri paesi sono generalmente armonizzate con quelle comunitarie.


Modalità d’uso e manutenzione

È cruciale adottare un utilizzo corretto degli accessori in quanto la portata effettiva varia in funzione della metodologia di sollevamento.

  • Il bilanciamento del carico va considerato sull’intera struttura: ad esempio, un peso totale di 4 tonnellate non implica necessariamente un carico di 1 tonnellata per ogni punto di sospensione.

  • L’angolo di inclinazione verticale della braca non deve superare i 60° per evitare tensioni non controllabili e possibili guasti.

  • La metodologia di appendimento influisce sulla portata nominale: in alcuni casi il fattore di tenuta aumenta o diminuisce (vedere tabelle EN 1492).

Strutture complesse, comprendenti luci, impianti audio e cablaggi elettrici, possono pesare diverse tonnellate; conoscere e rispettare le tabelle di portata e angoli massimi è fondamentale per garantire la sicurezza.


Controlli periodici e criteri di sostituzione

Le brache devono essere sottoposte a ispezione almeno annuale da personale competente. L’intervallo fra i controlli può essere ridotto in funzione dell’intensità e delle modalità d’impiego.

Le brache che non soddisfano i requisiti di sicurezza non devono mai essere utilizzate. È quindi indispensabile una verifica visiva continua durante l’uso per individuare danni quali abrasioni, tagli o sfilacciamenti.


Riferimenti normativi e raccomandazioni

La normativa cogente è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la norma armonizzata EN 1492-2. Queste non impongono limiti temporali di utilizzo ma prescrivono la periodicità delle verifiche, da stabilire in base a:

  • modalità d’impiego,

  • condizioni ambientali,

  • frequenza d’uso.

I fabbricanti possono indicare una data di scadenza, ma ciò non è obbligatorio per legge. Spesso, nella pratica, fasce con più anni di utilizzo sono da scartare per usura o danni provocati da trasporti e manipolazioni inadeguate (ad esempio in flight case miste con altri materiali abrasivi).


Buone pratiche per la conservazione e l’uso

  • Non superare mai la portata nominale riportata sulla braca.

  • Evitare sollevamenti a strappo.

  • Non tagliare o accorciare le brache.

  • Non posizionare le brache a contatto diretto con superfici taglienti o ruvide, utilizzare maniche protettive dove necessario.

  • Non trascinare carichi o brache su superfici abrasive.

  • Posizionare il carico solo dopo aver adottato tutte le misure di protezione necessarie.

  • Non estrarre le brache da sotto carichi pesanti senza precauzioni.

  • Conservare le brache in contenitori dedicati durante il trasporto.

  • La lunghezza dell’asola deve essere almeno quattro volte il diametro del perno o gancio e l’angolo interno non deve superare i 20°.


Tabelle portate e durata degli accessori (fonte: Amedeo Guizzi / Tecnomovint)

[Segue inserimento delle tabelle EN 1492 con fattori di correzione portata a seconda del metodo di appendimento e angoli di inclinazione]