domenica 1 maggio 2016

Circolare INAIL n. 19 del 27 marzo 1995



Organo: INAIL - Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative
Documento: Circolare n. 19 del 27 marzo 1995

Di seguito riportiamo integralmente la circolare dell’INAIL che tratta dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo.
A distanza di diversi anni dalla sua pubblicazione, è importante osservare come i cambiamenti auspicati in essa non si siano pienamente realizzati. Tuttavia, con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sembra finalmente emergere la volontà di adeguarsi ai contenuti della circolare.


Testo riformulato della circolare:

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale – sia di legittimità che costituzionale – che ha interessato il settore dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha consentito l’estensione della tutela a nuove categorie lavorative, in precedenza escluse da qualsiasi forma di copertura.

In particolare, si ritiene oggi superata la limitazione dell’assicurazione infortunistica per i lavoratori dello spettacolo, grazie all’introduzione di elementi normativi e giurisprudenziali che ne permettono l’inclusione nel sistema di assicurazione obbligatoria.

I criteri originari di esclusione, ovvero i requisiti soggettivi della manualità e della subordinazione previsti dall’art. 4, n. 1, del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono stati infatti riconsiderati alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Il concetto di “opera manuale”, tradizionalmente richiesto per accedere alla tutela, si è progressivamente ampliato: da ogni comportamento che possa arrecare danno (Cass. 22.01.1979, n. 492; Cass. 04.07.1979), fino al riconoscimento del principio secondo cui tutti i lavoratori dipendenti esposti a un rischio ambientale hanno diritto alla copertura assicurativa, indipendentemente dalla natura manuale o meno delle mansioni.

Di conseguenza, il carattere artistico e non manuale delle prestazioni non costituisce più motivo sufficiente per escludere dall’assicurazione i lavoratori dello spettacolo.

Analogamente, il concetto di “subordinazione” ha subito una revisione: oggi non è più necessario dimostrare una soggezione rigida e appariscente al datore di lavoro. È sufficiente, in molti casi, una subordinazione attenuata, soprattutto quando si tratta di lavoratori professionisti.

Nel lavoro subordinato, infatti, il vincolo di dipendenza può manifestarsi con modalità diverse, a seconda delle mansioni e delle condizioni in cui esse si svolgono. È quindi possibile una certa autonomia e discrezionalità, pur restando all’interno di un rapporto subordinato.

Alla luce di tali mutamenti, la figura del lavoratore dello spettacolo viene oggi interpretata in modo più inclusivo.

È stata ad esempio riconosciuta la tutela assicurativa:

  • agli orchestrali che utilizzano apparecchiature elettroniche o partecipano al loro montaggio/trasporto;

  • ai ballerini e tersicorei, la cui gestualità è stata assimilata alla manualità, secondo la sentenza n. 137/1989 della Corte Costituzionale.

Sebbene tale sentenza non sia estensibile automaticamente ad altre categorie, essa esprime il principio che il concetto di manualità è insufficiente a delimitare la tutela assicurativa, che invece deve fondarsi sul rischio oggettivo connesso all’attività.

La Cassazione, con la sentenza n. 3476/1994 (ripresa dalla circolare INAIL n. 24/1994), ha ribadito che tutti i lavoratori esposti per ragioni professionali a rischi ambientali – come quelli previsti dall’art. 1 del T.U. n. 1124/1965 – devono essere assicurati, a prescindere dalla manualità o dall’intellettualità delle mansioni.

Viene così superata ogni residua incertezza interpretativa: il solo rischio ambientale costituisce ormai condizione sufficiente per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo, anche se il lavoratore non ha un contatto diretto con la fonte del rischio.

Nel concreto, appare evidente che chi opera nel mondo dello spettacolo in ambienti destinati all’allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli (come indicato alla voce 27 dell’art. 1 del T.U. n. 1124/1965), è esposto a rischi oggettivi. Questi ambienti contengono infatti carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, luci di scena, ecc., che costituiscono fonti di pericolo dirette o indirette.

Nel caso dell’attore, la gestualità e l’impiego fisico rappresentano un elemento essenziale della prestazione artistica, integrando il requisito soggettivo della manualità. L’attore, pur offrendo anche un apporto intellettuale, utilizza il proprio corpo come strumento di lavoro.

Pertanto, si ritiene che l’obbligo assicurativo debba essere esteso ai lavoratori dello spettacolo, purché:

  • svolgano l’attività in forma subordinata (anche come soci dipendenti della società cui appartengono);

  • siano oggettivamente esposti a rischio.

Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, ma deve esserci assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, a prescindere dalla forma della retribuzione.

Non è necessario, infine, che il datore di lavoro sia il titolare del locale in cui avviene la prestazione: può trattarsi anche di un soggetto terzo.

Considerata la delicatezza della questione e i nuovi orientamenti giurisprudenziali, le sedi INAIL dovranno adottare criteri di prudenza nei confronti dei datori di lavoro, avanzando richieste di premi arretrati o sanzioni solo in presenza di elementi certi e documentati.

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