Reazione al fuoco dei materiali nei locali di pubblico spettacolo
La normativa vigente stabilisce precise prescrizioni sulle classi di reazione al fuoco dei materiali impiegati nei teatri e nei locali di pubblico spettacolo, con l’obiettivo di limitare la propagazione delle fiamme e garantire un’adeguata sicurezza per gli occupanti.
Prescrizioni generali per ambienti e vie di esodo
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Atri, corridoi, disimpegni, rampe, passaggi e vie di esodo:
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È consentito l’utilizzo di materiali di classe 1 fino a un massimo del 50% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale);
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La restante superficie deve essere realizzata con materiali di classe 0.
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Altri ambienti (non vie di esodo):
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I rivestimenti dei pavimenti possono essere di classe 2;
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Gli altri materiali di rivestimento devono essere almeno di classe 1.
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Tendaggi e materiali infiammabili su entrambe le facce:
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Devono essere di classe non superiore a 1.
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Poltrone e mobili imbottiti:
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Obbligatoria la classe 1 IM.
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Sedili non imbottiti in materiali combustibili:
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Devono essere di classe non superiore a 2.
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Materiali isolanti a vista:
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Se con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere almeno di classe 1;
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Se il componente isolante non è direttamente esposto, sono ammesse combinazioni di classi 0-1, 1-0 o 1-1.
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Materiali combustibili di rivestimento:
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Devono essere installati in aderenza agli elementi costruttivi o, in caso contrario, le intercapedini devono essere riempite con materiali incombustibili.
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Controsoffitti e rivestimenti non in aderenza:
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Ammessi solo se di classe ≤ 1, installati secondo le condizioni d’impiego previste, tenendo conto delle possibili fonti di innesco.
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Omologazione dei materiali:
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Tutti i materiali devono essere omologati ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.
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Deroghe in caso di accorgimenti migliorativi:
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In presenza di impianti automatici di rivelazione/spegnimento o di sistemi efficaci di smaltimento fumi, è possibile utilizzare materiali di classe 1, 2 o 3 in sostituzione delle classi 0, 1 o 2,
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Sono esclusi dalla deroga: tendaggi, controsoffitti e rivestimenti non in aderenza (per cui vale solo classe 1), e poltrone/mobili imbottiti (solo classe 1 IM).
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Rivestimenti lignei a parete/soffitto:
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Ammessi solo se trattati con vernici omologate classe 1, secondo il D.M. 6 marzo 1992.
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Pavimentazioni in legno:
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Ammesse sul palcoscenico e in sala;
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Negli altri ambienti solo se il legno è stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite in classe 0.
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Serramenti:
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È ammesso l’impiego di legno sia per gli interni che per gli esterni.
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Lucernari:
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Devono essere realizzati in vetro retinato, vetrocemento o materiali combustibili di classe 1.
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Materiali isolanti nelle intercapedini:
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Devono essere incombustibili;
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È ammesso l’impiego di materiali combustibili solo se le intercapedini sono chiuse da strutture incombustibili con resistenza al fuoco ≥ REI 30.
Reazione al fuoco dei materiali scenici
Per gli elementi scenici fissi o mobili (quinte, velari, fondali, tendaggi, ecc.), valgono ulteriori prescrizioni specifiche:
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Materiali scenici combustibili:
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Devono essere di classe ≤ 2.
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Eccezioni con accorgimenti migliorativi:
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L’uso di materiali di classe superiore a 2 è ammesso solo se presenti sistemi di smaltimento fumi, rilevazione incendi o impianti di spegnimento automatici.
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Omologazione semplificata e validità:
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È possibile evitare i trattamenti previsti nell’Allegato 6 al D.M. 26 giugno 1984 fornendo documentazione probante;
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In tal caso, la validità del certificato di prova è limitata a 6 mesi e non è consentita alcuna manutenzione (es. lavaggio) che possa alterare le caratteristiche del materiale.
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Scena integrata nella sala:
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I materiali utilizzati devono essere di classe ≤ 1.
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