mercoledì 27 aprile 2016

Quali caratteristiche di reazione al fuoco devono avere i materiali

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti: a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2; f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0,1-1; g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984); i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegni-mento automatico, può consentirsi l’impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM; l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0; n) è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed interni; o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con ma-teriali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco; p) i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30. REAZIONE AL FUOCO DEL MATERIALE SCENICO Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l’impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. È consentito l’impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico. In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senza l’esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all’allegato 6 al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione probante. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l’obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco. Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell’area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

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