martedì 16 dicembre 2014

Il Decreto palchi secondo l'Inail

Il provvedimento recepisce le linee guida elaborate - anche con la collaborazione dell'Inail - dal gruppo coordinato dal ministero del Lavoro. Obiettivo: promuovere prassi virtuose in un settore complesso, dove aspetti organizzativi e formazione degli addetti si qualificano come essenziali fattori di prevenzione. ROMA – Realizzato un altro importante passo avanti a favore della tutela degli operatori impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio dei grandi palchi in occasione di eventi musicali e di spettacolo. Lo scorso 8 agosto, sulla Gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 2014 che estende a questo specifico comparto – nel rispetto di quanto stabilito dal “Decreto del fare” (dl n. 69/2013) – le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei e mobili. Il documento è il frutto dell’opera del gruppo di lavoro – composto da tecnici delle Regioni e dell’Inail – costituito e coordinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito dei due infortuni avvenuti a Trieste, il 12 dicembre 2011, e a Reggio Calabria, il 5 marzo 2012, in occasione dell’allestimento dei concerti di Jovanotti e Laura Pausini, dove persero la vita i giovani operai Francesco Pinna e Matteo Armellini. Un comparto caratterizzato da numerosi elementi di rischio. I due episodi misero in risalto lo stato di potenziale pericolosità connesso ad alcune condizioni peculiari del settore. L’organizzazione di questa tipologia di eventi vede, infatti, quali fattori dall’alto indice di rischio la compresenza di più imprese esecutrici e di un elevato numero di operatori costretti a intervenire nella stessa area di lavoro e spesso nel rispetto di tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli spettacoli o delle fiere. Tante aziende e persone, dunque, (queste ultime, frequentemente, anche di varie nazionalità) impegnate ad avvicendarsi in spazi ristretti – strutture di grandi dimensioni e rilevanti altezze – nello svolgimento di mansioni diverse e con durate d’intervento variabili. Non di rado, inoltre, anche sottoposte a ulteriori limitazioni quali il rispetto di particolari vincoli ambientali o architettonici o il disagio – in caso di eventi all’aperto – di sfavorevoli condizioni meteorologiche e ambientali. Nel documento le corrette modalità operative per operare in sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero (a rappresentare l’Inail sono stati Fabrizio Benedetti e Domenico Magnante per la Contarp, Luigi Cortis, affiancato da Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, e Maria Teresa Settino per il Dts area Ricerca e Marco Lucchesi per il Ctr della direzione regionale Toscana) ha provveduto, così, a redigere un documento tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il provvedimento – come sancito dal “decreto del fare” – indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta, recepisce). Forte attenzione agli aspetti progettuali e alla conoscenza delle specificità di ogni sito. Il decreto è caratterizzato, così, da diversi punti essenziali. Tra questi: la necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi; l’attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate (fattori all’origine dei crolli fatali di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze). Le responsabilità del coordinatore della sicurezza e delle aziende. Ancora, il provvedimento pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenze che la loro disapplicazione possono generare. In tal senso vanno ricordate le diverse iniziative che l’Inail ha svolto sul territorio: tra queste, particolarmente significativa è stata la serie di corsi svolti in Toscana – col supporto della direzione regionale dell’Istituto – nonché la partecipazione alle commissioni aperte in diverse regioni. Uno strumento importante per la diffusione di prassi operative virtuose. La pubblicazione del decreto può rappresentare, dunque, un elemento significativo per la promozione e l'applicazione di prassi operative virtuose in un settore certamente complesso come quello del montaggio e dello smontaggio dei palchi. Eventi gravi come quelli di Trieste e Reggio Calabria colpiscono fortemente l'opinione pubblica proprio perché collegati ad artisti famosi e portatori di messaggi positivi. La speranza, pertanto, è che il provvedimento – anche perché indirettamente “veicolato” dalla relazione con personaggi tanto amati – possa trovare adesso una diffusione estesa e radicata, richiamando in primis la responsabilità sociale delle imprese nel fare sì che fenomeni importanti di aggregazione e intrattenimento non possano essere separati dalla tutela dei diritti e della loro salute e sicurezza di quei lavoratori che, con la loro opera e il loro intervento, li garantiscono. -Fonte Inail (LS)

domenica 14 dicembre 2014

INAIL- Palchi sicuri: Linee guida e formazione a tutela della salute degli operatori


L'articolo che segue è frutto del lavoro realizzato da INAIL. Esperti a confronto in occasione del secondo seminario nazionale di Trieste, dedicato alla memoria del giovane operaio Francesco Pinna. Presto l’emanazione di un decreto che raccoglierà le linee guida elaborate nel gruppo coordinato dal ministero del Lavoro e che ha visto la fattiva collaborazione dell’Inail. TRIESTE – Una strategia di carattere strutturale e in grado di intervenire lungo tutte le direttrici di un settore per sua natura complesso: dalla promozione di specifiche linee guida per i committenti agli investimenti nella formazione degli operatori, alla verifica dell’idoneità di tutti i soggetti coinvolti. Questa la strategia operativa sollecitata dall’Inail nel corso del secondo seminario nazionale “La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi per lo spettacolo”, tenuto lo scorso 13 dicembre presso il teatro Verdi di Trieste. L’evento – organizzato dall’Istituto insieme al Comune di Trieste, all’Asl e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – è stato dedicato alla memoria di Francesco Pinna, il giovane operaio che, il 12 dicembre 2011, perse la vita al PalaTrieste a causa del crollo del palco dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto di Jovanotti. L’urgenza di una regolamentazione dedicata e condivisa. “Quello del montaggio e smontaggio dei palchi è un settore lavorativo caratterizzato da forti peculiarità – ha sottolineato il direttore Inail Friuli Venezia Giulia, Carmela Sidoti – tali da richiedere una regolamentazione dedicata e possibilmente condivisa, finalizzata ad aumentare i livelli di sicurezza per i lavoratori dello spettacolo. L’obiettivo è pervenire a linee guida che riescano a sintetizzare le conoscenze tecniche, giuridiche e di organizzazione del lavoro che fungano da punto di riferimento per i committenti”. Un risultato – secondo Sidoti – che deve rappresentare “solo il punto di partenza per avviare un investimento sulla formazione per i lavoratori del settore che consenta un’analisi, ma anche un’auto-analisi, sulla percezione del rischio in un settore dove sono particolarmente significativi i rischi da interferenza”. In un palco spesso coinvolte decine di aziende e di operai. Per comprendere l’oggettiva complessità di questa realtà basti pensare che il committente dell’evento non è il proprietario dell’area dove viene realizzata la struttura e che lo stesso palco, nel corso di un tour, può essere soggetto a varianti in corso d’opera per ragioni artistiche e/o funzionali allo spettacolo. Ancora, le fasi di montaggio e smontaggio possono vedere la presenza contemporanea di una pluralità di imprese e l’impiego di decine di uomini (spesso di nazionalità diverse) con tempi di realizzazione dell’opera strettissimi. Per non parlare di aspetti problematici quali: il lavoro in altezza ad alta specializzazione, l’uso di impianti di sollevamento e di tecnologie per l’illuminazione, l’audio e l’apparto scenico in genere di ultima generazione. Una strategia di intervento articolata sul territorio e a livello centrale. Proprio in risposta a queste problematiche, l’Inail ha mobilitato tutte le proprie forze e professionalità per cercare di dare una risposta organica al problema. Così dopo la tragica morte di Francesco Pinna l’Istituto a Trieste è stato fra i promotori di un tavolo tecnico – insieme a Prefettura, Azienda per i servizi sanitari (Ass.1), Direzione territoriale del lavoro, Comune e parti sociali – per attivare un percorso di prevenzione basato sulla conoscenza dei rischi e sulla diffusione di buone pratiche atte a prevenire gli infortuni in questo campo. L’ampiezza e l’importanza della materia hanno successivamente fatto confluire i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro locale nelle attività di un più ampio gruppo a livello nazionale, coordinato dal ministero del Lavoro. Il forte interesse di tutti gli addetti del settore. I risultati di questa attività sono stati illustrati, sempre a Trieste, il 13 dicembre dell’anno scorso, in occasione del primo seminario nazionale organizzato da Ass 1, Inail e Comune di Trieste. L’ampia partecipazione e il forte riscontro ottenuto da un’ampia compagine di addetti – imprenditori, sindacati, associazioni di categoria e professionisti del settore – ha spinto gli enti promotori a riproporre l’evento: anche per dare ampia rilevanza pubblica ai futuri indirizzi normativi che vedranno il recepimento dei contenuti delle linee guida in un decreto legislativo ad hoc. Il provvedimento previsto dal “Decreto del fare”. Il provvedimento, infatti, è disposto ai sensi delle recentissime modifiche apportate all’art. 88 del dlgs 81/08 ( “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”) dal cosiddetto “Decreto del fare” (dl n. 69/2013), là dove si prevede l’emanazione di uno specifico decreto interministeriale entro il 31 dicembre di quest’anno. Come recita la norma, il legislatore ha stabilito che le disposizioni del Testo unico vengano applicate “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (…)” Data, naturalmente, l’attuale ristrettezza di tempi è probabile ritenere che l’emanazione del provvedimento possa slittare ai primi mesi del 2014. La formazione momento essenziale per la crescita professionale. Se le linee guida potranno rappresentare una “bussola” di riferimento per tutti gli operatori interessati, un altro fattore determinante per la prevenzione è rappresentato dalla formazione. Anche in quest’ambito l’Inail si è mosso da subito con interventi dal forte carattere operativo: a cominciare dal corso di 40 ore (sia di carattere teorico che pratico) organizzato dalla sede toscana dell’istituto – in collaborazione con la facoltà di Architettura dell’Università di Firenze e con il contributo di organismi specializzati del settore – e che, quest’anno, ha fatto tappa a Livorno, Grosseto e Firenze. Intervenendo al seminario di Trieste, Luigi Cortis, del dipartimento Tecnologie di sicurezza dell’Inail, ha espresso, così, l’auspicio che questa iniziativa tracci il corso per interventi futuri caratterizzati dall’approccio alla formazione come momento essenziale di crescita professionale e di prevenzione, impedendo il rischio di una svalutazione a riduttivo strumento di business. Fonte INAIL (ls)

martedì 9 dicembre 2014

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL). La loro efficacia nella gestione delle problematiche aziendali


I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

Negli ultimi anni, i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) — ovvero modelli organizzativi finalizzati alla gestione sistematica delle problematiche aziendali in materia di salute e sicurezza — hanno suscitato crescente interesse in Italia. Ciò è dovuto anche all’attenzione mediatica verso gli infortuni sul lavoro e al richiamo espresso dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 231/01.

In questo lavoro analizzeremo i principali SGSL adottati dalle aziende, come lo standard BS OHSAS 18001:2007 e le Linee guida UNI-INAIL del 2001.


Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione: una distinzione necessaria

Un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale per evitare equivoci, riguarda la differenza tra Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione. Il Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve includere obbligatoriamente:

  • un sistema disciplinare e sanzionatorio;

  • un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di monitorare l’efficacia, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d).

Questi elementi non sono presenti nei Sistemi di Gestione, dove il rilevamento delle non conformità non comporta sanzioni e dove il riesame del sistema può essere svolto internamente. In molti casi, il Responsabile del Sistema di Gestione può coincidere con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).


SGSL e responsabilità amministrativa degli enti

Il crescente ricorso ai SGSL da parte delle aziende è stato incentivato dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, che riconosce un’esimente dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01, a condizione che l’ente adotti e attui efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati indicati dalla norma.

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da soggetti apicali o sottoposti. Restano esclusi i comportamenti riferibili esclusivamente all’interesse personale dell’autore del reato.

Nel caso di reati come l’omicidio colposo o le lesioni personali gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, l’ente può essere sanzionato con pene pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro, interdizione dall’attività fino a un anno e divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.


La sentenza del Tribunale di Trani: un precedente significativo

La prima sentenza italiana che applica il D.Lgs. 231/01 per la violazione della normativa antinfortunistica è quella emessa dal Tribunale di Trani l’11 gennaio 2010. La vicenda riguarda la tragedia avvenuta il 3 marzo 2008 presso la Truck Center di Molfetta, in cui persero la vita cinque persone durante la pulizia di una cisterna. Tre persone fisiche furono condannate e tre società sanzionate. Una di esse, FS Logistica, pur essendo dotata di un Sistema di Gestione, fu ritenuta responsabile poiché il sistema si applicava solo ai dipendenti diretti, escludendo i lavoratori di ditte esterne.


Efficacia del Modello e ruolo del giudice

L’adozione di un Modello Organizzativo non garantisce automaticamente l’esonero dalla responsabilità. Sarà il giudice penale a verificare se il modello adottato contiene i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e se è stato attuato in modo efficace. Il SGSL può costituire un importante strumento difensivo nel processo penale, a patto che sia ben strutturato, coerente e aggiornato.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto apicale, è l’azienda che deve dimostrare l’assenza di colpa organizzativa. Viceversa, se il reato è commesso da un lavoratore subordinato, spetta al giudice provare il coinvolgimento o l’interesse dell’ente.


SGSL: uno strumento volontario ma strategico

L’adozione di un SGSL è volontaria e la sua mancanza non comporta sanzioni. Tuttavia, in assenza di tale strumento, l’azienda non potrà invocare l’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 in caso di reato. Quando adottato, spetta all’ente dimostrare l’idoneità e l’efficacia del sistema, secondo quanto previsto dalla normativa.

Con l’introduzione dell’art. 25-septies nel D.Lgs. 231/01 — che include i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza — molte aziende hanno deciso di dotarsi di SGSL.


Contenuti e struttura dei SGSL

L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 fornisce indicazioni puntuali sui contenuti minimi che un Modello Organizzativo deve prevedere in materia di salute e sicurezza. Tra questi:

  • documentazione sistematica del sistema;

  • analisi dei rischi aziendali, con mappatura dettagliata dei processi a rischio;

  • identificazione delle modalità di attuazione delle non conformità;

  • valutazione della probabilità e della gravità degli eventi.

Elemento comune a tutti i SGSL è la definizione di una Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, approvata dalla direzione aziendale e contenente diritti, doveri e responsabilità nei confronti degli stakeholder.

Il sistema deve avere un responsabile identificabile (persona fisica), supportato da un team per la gestione operativa.


Certificazione e audit

I SGSL non sono obbligatori né richiedono necessariamente una certificazione. Tuttavia, in Italia esistono circa 70 enti accreditati che ne certificano la conformità. La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a verifiche annuali. È importante sottolineare che l’attività dell’ente certificatore non sostituisce il controllo delle autorità competenti.

Il sistema deve essere dinamico, aggiornato periodicamente, e orientato al miglioramento continuo.


Principi fondamentali per un SGSL efficace

Un SGSL efficace si fonda su questi elementi:

  • Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro;

  • Analisi dei rischi e definizione degli obiettivi;

  • Formazione e sensibilizzazione;

  • Partecipazione e comunicazione interna;

  • Controllo operativo e gestione delle emergenze;

  • Monitoraggio delle prestazioni;

  • Audit interni;

  • Riesame della direzione.

La complessità del sistema dipende dalle dimensioni e dalla struttura dell’azienda. È pertanto fondamentale definire in modo chiaro il ruolo che un SGSL deve svolgere in relazione alle esigenze di un’impresa, specialmente se di piccole dimensioni.


Lo standard BS OHSAS 18001:2007

Lo standard BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), oggi sostituito dalla norma ISO 45001, è stato per molti anni il modello più diffuso in Europa. Esso si propone di:

  • controllare e ridurre i rischi;

  • prevenire gli infortuni;

  • garantire la conformità legislativa;

  • promuovere il miglioramento continuo.

Compatibile con gli standard ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (ambiente), l’OHSAS 18001 è stato pensato per ogni tipo di organizzazione, indipendentemente da dimensioni, settore o area geografica.

Il successo del sistema dipende fortemente dall’impegno di tutta l’organizzazione, in particolare dei vertici aziendali.

La norma include requisiti oggettivamente verificabili e può essere adottata da ogni impresa che desideri implementare un SGSL efficace. La linea guida OHSAS 18002 accompagna lo standard, offrendo indicazioni pratiche.

I principali elementi del sistema OHSAS sono:

  • Politica per la Salute e Sicurezza;

  • Pianificazione;

  • Attuazione e operatività;

  • Monitoraggio e azioni correttive;

  • Riesame della direzione;

  • Miglioramento continuo.

sabato 6 dicembre 2014

Rapporto Censis e lo spreco del patrimonio culturale

Anche se non strettamente connesso al tema della sicurezza sul lavoro mi sembra importante accennare al rapporto del Censis apparso in questi giorni ed in particolare alla parte che affronta il tema del lavoro nel settore culturale. Secondo il CENSIS l'Italia non spreca solo le sue energie umane migliori, ma anche un patrimonio culturale che pone il nostro Paese al primo posto nella graduatoria dei siti Unesco. Se ne occupano infatti solo 304.000 lavoratori, l'1,3% del totale, la metà di quelli degl Regno Unito (755.000) e della Germania (670.000), ma molto meno anche dei 409.000 della Spagna. I risultati sono evidenti in termini economici: nel 2013 il settore della cultura produceva un valore aggiunto di 15,5 miliardi di euro, contro i 35 miliardi di euro della Germania e i 27 della Francia. Calano anche i consumi culturali interni, visto che gli italiani sono costretti a tagliare su tutto: la quota di chi è andato a visitare un museo o una mostra è passata dal 30,1% del 2010 al 25,9% del 2013, mentre quella di chi ha visitato siti archeologici e monumenti dal 23,2% al 20,7% e di chi ha assistito a uno spettacolo teatrlae dal 22,5% al 18,5%. Alla luce di questo poco sorprendente rapporto voglio esprimere preoccupazione per le difficoltà in cui versa oggi il settore del teatro. I continui tagli al Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) e i tagli del personale stabile hanno messo in ginocchio l’intero settore. Lo spettacolo ma soprattutto il teatro vivono grazie ai finanziamenti pubblici ed un paese civile con il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo non può venir meno a questo compito. Se però analizziamo la percentuale di PIL che lo Stato italiano destinata alla cultura ci rendiamo subito conto che è nettamente inferiore a quello che destinano gli altri Paesi della UE. Durante il secondo conflitto mondiale fu chiesto a Winston Churchill di tagliare i fondi all’arte per finanziare lo sforzo bellico. La sua risposta fu: “E allora noi per cosa combattiamo?”.

mercoledì 29 ottobre 2014

RELAZIONE CONVEGNO ANFOS-ANMIL DEL 23 OTTOBRE 2014 PRESSO LA FIERA "AMBIENTE LAVORO" DI BOLOGNA

LA SICUREZZA NEL PUBBLICO SPETTACOLO: LA FORMAZIONE CONSAPEVOLE DI ATTORI E TECNICI

Negli ultimi mesi, il Governo ha introdotto una serie di provvedimenti e semplificazioni attese da tempo. La ridotta capacità di investimento delle imprese, causata dalla persistente crisi economica, unita alla complessità della normativa in materia, ha spinto il Legislatore a ricercare soluzioni più snelle ed efficaci. Questa esigenza si è concretizzata nel Decreto-Legge 22 giugno 2013, n. 69, noto come “Decreto del Fare”, poi convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Supplemento Ordinario n. 63).

L’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del suddetto decreto ha introdotto il comma 2-bis all’art. 88 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), chiarendo definitivamente che le disposizioni del Titolo IV si applicano anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle peculiarità operative di tali attività. Le modalità di applicazione sono demandate a un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, previo parere della Commissione Consultiva Permanente, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Questa modifica normativa ha finalmente dissipato ogni ambiguità: le attività dello spettacolo rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del Titolo IV. Prima di tale chiarimento, gli operatori si interrogavano sulla corretta collocazione normativa delle attività del settore, in bilico tra le disposizioni del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) e quelle dell’art. 26 (gestione delle interferenze, DUVRI).

Non si può dimenticare che il provvedimento legislativo è nato anche in risposta a due tragici incidenti che hanno scosso il settore: nel 2011 a Trieste, durante il montaggio del palco per un concerto di Jovanotti, e nel 2012 a Reggio Calabria, durante l’allestimento per uno spettacolo di Laura Pausini. In entrambi i casi, la caduta di strutture temporanee ha causato la morte di lavoratori.

Il “Decreto Palchi”

L’applicazione della Legge 98/2013 ha portato all’emanazione di un apposito provvedimento: il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014, noto come “Decreto Palchi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014. Composto da 10 articoli e 6 allegati, il decreto è suddiviso in due capi:

  • Capo I: Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

  • Capo II: Manifestazioni fieristiche

Il legislatore ha previsto un monitoraggio di 24 mesi sull’efficacia del provvedimento, da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute.

Prime criticità interpretative

Una delle principali criticità riguarda l’effettiva applicabilità, al settore dello spettacolo, di disposizioni pensate per l’edilizia. Si tratta infatti di attività che seguono logiche operative profondamente diverse, spesso fondate su esperienza e buon senso più che su rigidi protocolli normativi.

Un ulteriore elemento di perplessità è contenuto nell’art. 1, comma 3, lettera a), che esclude dall’applicazione del decreto le attività non comprese nelle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee. Eppure, chi lavora nel settore sa bene che le fasi di cambio scena e i movimenti a vista rappresentano momenti di altissimo rischio. È come aprire un cantiere nel bel mezzo di una visita scolastica: proprio in queste fasi emerge il ruolo insostituibile dei tecnici – macchinisti, fonici, elettricisti – il cui know-how spesso supera le prescrizioni normative.

Altro punto rilevante è l’art. 3, che tratta le figure del committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE. Alla lettera g) si chiarisce che non si applicano gli obblighi previsti dai commi 10 e 11 dell’art. 90 del Testo Unico. In risposta a un interpello del 27 marzo 2014 da parte dell’Associazione Imprese Edili Manifatturiere, il Ministero del Lavoro ha confermato che, nei lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, le funzioni di coordinatore per la progettazione possono essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione. Pertanto, non è necessaria la nomina di entrambe le figure.

Pur con alcune lacune, il “Decreto Palchi” rappresenta un passo positivo: per la prima volta, il legislatore ha affrontato in modo specifico un settore da sempre trascurato.


La formazione consapevole di attori e tecnici

Veniamo ora al tema centrale di questa riflessione: la formazione consapevole di attori e tecnici dello spettacolo.

Spesso il pubblico ignora che i teatri e i luoghi di spettacolo sono veri e propri luoghi di lavoro, dove artisti e tecnici operano come lavoratori a tutti gli effetti. La normativa di riferimento è contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, attuativo dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che disciplina la formazione obbligatoria dei lavoratori, dirigenti e preposti.

Una sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2014 ha sottolineato che l’insorgenza di infortuni è spesso dovuta a carenze formative, ricordando che l’esperienza pratica “sul campo” non può sostituire la formazione obbligatoria prevista per legge.

La formazione si articola in due moduli:

  • Modulo Generale (minimo 4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza.

  • Modulo Specifico (minimo 4 ore): rischi riferiti alle mansioni e alle attività del settore spettacolo (carichi sospesi, corrente elettrica, attrezzature sceniche, ecc.).

È importante sottolineare che, anche in presenza di rischi indiretti (es. interferenze), tutti i lavoratori devono essere adeguatamente formati. Un cantante o un musicista, pur non manovrando carichi sospesi, può trovarsi esposto a tali rischi.

Tra i contenuti del modulo specifico rientrano:

  • Rischi meccanici ed elettrici

  • Uso di macchine e attrezzature

  • Cadute dall’alto

  • Rischi chimici, fisici e biologici

  • Rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni

  • Videoterminali, DPI, stress lavoro-correlato

  • Movimentazione manuale dei carichi

  • Segnaletica ed emergenze

  • Procedure di primo soccorso, evacuazione e gestione degli incidenti

Per mansioni che richiedono ulteriori competenze (es. piattaforme elevabili, attrezzature scenotecniche), la formazione va integrata con percorsi specifici.

Nel caso di lavoratori somministrati, è possibile prevedere che la formazione generale sia a carico dell’agenzia e quella specifica a carico dell’utilizzatore.


Considerazioni finali e criticità

Le principali criticità nella formazione non riguardano tanto i contenuti, quanto la loro applicazione concreta. Spesso le difficoltà derivano da inefficienze organizzative, dove la sicurezza viene ancora percepita come un onere burocratico e non come valore centrale della produzione.

Altre criticità emergono da alcune scelte registiche, che talvolta non considerano appieno le modalità sicure di realizzazione. A ciò si aggiunge la pressione legata ai tempi ridotti di montaggio e smontaggio, che spesso limita l’efficace attuazione delle misure apprese in aula.

In questo contesto, una formazione realmente consapevole e centrata sul settore – coinvolgente, esperienziale, adattata ai linguaggi e alle pratiche dello spettacolo – può fare la differenza. È una sfida complessa, ma imprescindibile per costruire una cultura della sicurezza che sia davvero condivisa.


sabato 20 settembre 2014

Workshop formativo sulle misure di sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo

Sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo: sintesi del workshop al SAIE 2012

Pubblicato su “Back Stage” – Tecniche Nuove

In questo articolo, pubblicato sulla rivista Back Stage di Tecniche Nuove, presento una sintesi dei lavori svolti a Bologna durante il workshop formativo sulle misure di sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo, tenutosi il 20 ottobre 2012 presso la Fiera di Bologna, in occasione del SAIE.

Il workshop, organizzato dallo SCSA - Study Centre for Scenic Art, ha rappresentato un importante momento di confronto tra numerosi addetti ai lavori, con l’obiettivo di approfondire le novità normative e tecniche in materia di sicurezza nei luoghi destinati a pubblico spettacolo.

I relatori

Tra gli interventi più significativi, si segnalano quelli di:

  • Oscar Serio, Vicepresidente USI (Unione Sicurezza Informazione)

  • Villiam Alberghini, Direttore dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – AUSL Bologna

  • Amedeo Guizzi, Ingegnere, titolare di Blumano®

  • Luca Galante, Ingegnere presso Alfa System

  • Belinda Roffarè, Ingegnere

  • Calogero Turturici, Ingegnere, Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il programma della giornata

Ore 9:00 – Introduzione a cura dell’USI: Per una cultura della sicurezza, tra etica e responsabilità. Presentazione del progetto “Sicura-mente” – Oscar Serio
Ore 10:00Criteri generali e criticità nella gestione della sicurezza nel pubblico spettacolo – Villiam Alberghini
Ore 10:45Progetto UNI U5001A881: Sicurezza del macchinario e attrezzature per il pubblico spettacolo, con particolare riferimento alle macchine per la meccanica superiore in ambienti chiusi – Luca Galante
Ore 11:30Progetto UNI U5001B530 - U500114: Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per il pubblico spettacolo. Specifiche per la progettazione e l’uso di elementi strutturali in metallo – Amedeo Guizzi
Segue – Nota n. 1689 SG 205/4 del Ministero dell’Interno: Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi in locali di pubblico spettacolo
Ore 14:30Verifica dei carichi sospesi: l’esempio del Teatro Comunale di Bologna – Belinda Roffarè
Ore 15:15Verso una linea guida nazionale per il montaggio dei palchi
Ore 16:00Misure di sicurezza antincendio per impianti elettrici nelle attività di pubblico spettacolo – Calogero Turturici


Approfondimento tecnico: intervista con l’ing. Belinda Roffarè

Ho avuto l’occasione di incontrare l’ing. Belinda Roffarè, che dal 2012 collabora con il Teatro Comunale di Bologna per la verifica della sicurezza dei carichi sospesi, in riferimento alla Circolare n. 1689 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Le ho chiesto di illustrare in che modo ha affrontato l’applicazione della circolare e quali ricadute operative essa abbia avuto sul palcoscenico.

Roffarè: «Il percorso è iniziato con l’analisi del DVR, proseguendo con la valutazione dell’allestimento teatrale in termini di materiali e carichi in gioco, per arrivare alla definizione del sistema strutturale del teatro e delle modalità di trasferimento dei carichi verso la struttura portante. Il nostro obiettivo era fornire una risposta concreta alle richieste della circolare in materia di certificazione dei carichi sospesi.

Il documento ministeriale pone come tema centrale la sicurezza dei carichi sospesi, con espliciti riferimenti al D.Lgs. 81/08 e al DM 2008. Ne deriva la necessità di integrare la sicurezza nei luoghi di lavoro con le verifiche statiche degli allestimenti scenici.

Un’altra criticità evidenziata è quella relativa alle strutture temporanee, spesso implicate in crolli recenti. Tuttavia, questo aspetto risulta meno rilevante nei teatri stabili, che si caratterizzano per l’utilizzo di maestranze interne specializzate e di strutture fisse e collaudate.

Nel Teatro Comunale, per esempio, elettricisti e macchinisti si occupano rispettivamente dell’allestimento luci e della movimentazione scenica, lavorando in sinergia ma con ruoli ben definiti. Inoltre, le tempistiche di montaggio, generalmente più dilatate rispetto agli eventi itineranti, consentono controlli più accurati e una maggiore sicurezza.

Un passaggio fondamentale è stato identificare le tipologie e i pesi dei materiali sospesi. Per le luci, si va dai 2-3 kg dei fari PAR ai 40 kg dei motorizzati Clay Paky. Gli arredi scenici comprendono fondali in PVC (28 kg/ml), soffitti in tessuto (5 kg/ml), quinte armate (fino a 55 kg/m²) e carri su ruote.

Successivamente, abbiamo analizzato le strutture portanti del Teatro. Il graticcio in ferro, aggiunto nel 1990, lavora in sinergia con la struttura originaria in legno. I carichi sospesi vengono trasferiti alle travi in calcestruzzo armato, tramite elementi integrati come ponte luci, bilance e tiri, tutti ancorati a elementi strutturali permanenti.

I collaudi del 1990 hanno stabilito le portate massime: 300 kg/m² per il graticcio in ferro e 100 kg/m² per quello in legno. I tiri elettrici sono sottoposti a verifiche annuali durante la manutenzione ordinaria, ma il carico massimo non viene mai raggiunto in esercizio, garantendo un ulteriore margine di sicurezza.

La falegnameria interna realizza le strutture scenografiche in legno di abete, con ossature leggere e controventature adeguate per garantire stabilità senza appesantire gli elementi, spesso movimentati manualmente. In caso di strutture monumentali, si ricorre a telai in ferro rivestiti in multistrato.

Per gli allestimenti recenti sono disponibili relazioni di calcolo, mentre il materiale di repertorio o proveniente da altri teatri viene sempre visionato e verificato prima dell’installazione, che avviene ad opera del personale tecnico del teatro. Anche le luci appartengono interamente al repertorio interno.

Il confronto tra i carichi effettivamente sospesi e la portata delle strutture è stato condotto traducendo i pesi in carico distribuito al metro quadro, calcolando i coefficienti di sicurezza, risultati sempre superiori a 1.»


Sicurezza sul Lavoro nel rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. I rischi all’udito

La gestione del rischio rumore nel CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

Nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, siglato il 22 novembre 2012 da ANFOLS e Organizzazioni Sindacali, è stato introdotto l’art. 23-bis, dedicato alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al rischio rumore. Si tratta di un importante riconoscimento delle peculiarità del settore musicale, in cui l’esposizione a livelli sonori elevati è parte strutturale dell’attività artistica.

Contesto normativo e criticità applicative

La Direttiva 2003/10/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 195/2006, impone obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore anche nei contesti musicali e ricreativi, con decorrenza dal 15 febbraio 2008. Tuttavia, l’applicazione nei teatri e nelle orchestre presenta oggettive criticità: l’esposizione è altamente variabile, non ripetitiva, e difficilmente prevedibile per postazione, durata e intensità.

Contenuti dell’art. 23-bis del CCNL

Pur in assenza di linee guida specifiche, le parti firmatarie del contratto hanno ritenuto necessario introdurre indicazioni operative. L’articolo stabilisce che tutte le Fondazioni devono:

  • Effettuare valutazioni del rischio rumore per ogni area, dall’orchestra ai laboratori (es. falegnameria).

  • Concordare con le OOSS strategie di prevenzione, ricorrendo a consulenze specialistiche per interventi strutturali e miglioramenti acustici.

  • Fornire DPI e DPC specifici quando il contenimento tecnico non è sufficiente.

  • Promuovere l’informazione e la formazione sui rischi connessi all’esposizione sonora.

  • Attivare controlli medici periodici per i lavoratori esposti.

La responsabilità della pianificazione e attuazione delle misure resta in capo a ogni singola Fondazione, che dovrà concordarle con le Rappresentanze dei Lavoratori e implementarle nei rispettivi luoghi di lavoro, con l’obiettivo di tutelare in particolare l’apparato uditivo del personale.

Conclusioni

L’inserimento dell’art. 23-bis rappresenta un primo passo verso una gestione consapevole del rischio rumore in ambito musicale professionale. In attesa di linee guida nazionali, resta fondamentale per i datori di lavoro adottare tutte le misure tecniche e organizzative disponibili per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti.


martedì 1 ottobre 2013

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLO SPETTACOLO

Sicurezza nello Spettacolo dal Vivo: un Progetto Pilota per una Formazione Specialistica

Il settore dello spettacolo dal vivo presenta caratteristiche uniche in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Gli incidenti accaduti negli ultimi anni dimostrano l'urgenza di sviluppare una cultura della sicurezza fondata su una profonda conoscenza dei processi organizzativi e delle criticità connesse alla produzione e allestimento degli eventi. È dunque indispensabile che le imprese e i professionisti del settore vadano oltre la formazione obbligatoria, acquisendo competenze specifiche sui comportamenti organizzativi e sulle misure preventive da adottare.

Una mobilitazione diffusa ha coinvolto negli ultimi mesi imprese, associazioni e istituzioni, dando origine a un confronto proficuo tra attori del settore e organismi di controllo statali e regionali. Da questo lavoro è nato un Progetto Pilota per la sicurezza nel montaggio di palchi e strutture per lo spettacolo dal vivo, promosso da Legacoop ER, Agis, CGIL, Ater, Doc Servizi, Freecom, Metis Consulenze del lavoro, Teatro Comunale di Bologna e Arena del Sole.

Il Percorso Formativo

Organizzato dalla Fondazione Ater Formazione, il percorso formativo si affianca alla formazione obbligatoria, proponendo un approccio innovativo e sistemico alla sicurezza. È rivolto a imprenditori, tecnici, organizzatori, responsabili d’allestimento, direttori di produzione, rigger, macchinisti, scenografi, consulenti e altre figure coinvolte nella gestione degli eventi.

Moduli previsti:

  1. Management per la Sicurezza nello Spettacolo dal Vivo (inizio: 14 ottobre 2013)

  2. Formazione specialistica per organizzatori e consulenti della sicurezza (dicembre 2013)

  3. Formazione specialistica per tecnici audio, video e luci (gennaio 2014)

  4. Formazione specialistica per tecnici strutturisti (febbraio 2014)

  5. Formazione per l’allestimento scenico (marzo 2014)

  6. Studio di best practice ed esperienze concrete (aprile-maggio 2014)

Obiettivi

Il progetto mira a:

  • Formare figure in grado di valutare e gestire dinamicamente i rischi;

  • Integrare il ruolo dei partecipanti nei sistemi organizzativi degli eventi;

  • Diffondere buone pratiche e approcci sistemici alla sicurezza;

  • Rafforzare il collegamento tra formazione e imprese del settore.

Dettagli del primo modulo

  • Titolo: Management della Sicurezza per lo Spettacolo dal Vivo

  • Durata: 16 ore

  • Periodo: 14–15 ottobre 2013

  • Sede: Bologna

  • Posti disponibili: max 25

  • Titolo rilasciato: Attestato di frequenza

  • Criterio di selezione: ordine di arrivo delle domande

  • Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2013

Contenuti:

  • Organizzazione e documentazione della sicurezza (T.U. 81/08, PSC, POS, DUVRI)

  • Ruoli e responsabilità (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, ecc.)

  • Emergenze, primo soccorso e formazione

  • Sistemi di sicurezza internazionali a confronto

  • Gestione operativa dell’evento

  • Ispezioni, previdenza, contrattualistica per i lavoratori dello spettacolo

Docenti:

  • Ing. Daniele Vinco (8 ore)

  • Dott. Enrico Massaro (4 ore)

  • C.d.L. Chiara Chiappa (4 ore)

Informazioni e iscrizioni

Le domande, corredate di CV, vanno inviate a:

Fondazione ATER Formazione
Via Oberdan, 24 – 40126 Bologna
www.oltrelequinte.it
Email: formazione@ater.emr.it – Tel: 051-272356

L’iniziativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna (Regime De Minimis).
Rif. P.A. 2012-1832/RER – Delibera GR n. 991/2013 – Azione 2: "Sicurezza nello spettacolo: pratiche e strumenti condivisi per la sicurezza degli operatori e del pubblico".


martedì 30 ottobre 2012

Morire di spettacolo - Inchiesta

MORIRE DI SPETTACOLO L'inchiesta che segue è stata realizzata dal sito Repubblica.it e si occupa dei rischi presenti nel lavoro di coloro che montano le strutture per i grossi concerti. Inchiesta