sabato 20 settembre 2014

Sicurezza sul Lavoro nel rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. I rischi all’udito

La gestione del rischio rumore nel CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche

Nel rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, siglato il 22 novembre 2012 da ANFOLS e Organizzazioni Sindacali, è stato introdotto l’art. 23-bis, dedicato alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al rischio rumore. Si tratta di un importante riconoscimento delle peculiarità del settore musicale, in cui l’esposizione a livelli sonori elevati è parte strutturale dell’attività artistica.

Contesto normativo e criticità applicative

La Direttiva 2003/10/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 195/2006, impone obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore anche nei contesti musicali e ricreativi, con decorrenza dal 15 febbraio 2008. Tuttavia, l’applicazione nei teatri e nelle orchestre presenta oggettive criticità: l’esposizione è altamente variabile, non ripetitiva, e difficilmente prevedibile per postazione, durata e intensità.

Contenuti dell’art. 23-bis del CCNL

Pur in assenza di linee guida specifiche, le parti firmatarie del contratto hanno ritenuto necessario introdurre indicazioni operative. L’articolo stabilisce che tutte le Fondazioni devono:

  • Effettuare valutazioni del rischio rumore per ogni area, dall’orchestra ai laboratori (es. falegnameria).

  • Concordare con le OOSS strategie di prevenzione, ricorrendo a consulenze specialistiche per interventi strutturali e miglioramenti acustici.

  • Fornire DPI e DPC specifici quando il contenimento tecnico non è sufficiente.

  • Promuovere l’informazione e la formazione sui rischi connessi all’esposizione sonora.

  • Attivare controlli medici periodici per i lavoratori esposti.

La responsabilità della pianificazione e attuazione delle misure resta in capo a ogni singola Fondazione, che dovrà concordarle con le Rappresentanze dei Lavoratori e implementarle nei rispettivi luoghi di lavoro, con l’obiettivo di tutelare in particolare l’apparato uditivo del personale.

Conclusioni

L’inserimento dell’art. 23-bis rappresenta un primo passo verso una gestione consapevole del rischio rumore in ambito musicale professionale. In attesa di linee guida nazionali, resta fondamentale per i datori di lavoro adottare tutte le misure tecniche e organizzative disponibili per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti.


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