sabato 20 settembre 2014

Sicurezza sul Lavoro nel rinnovo del CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. I rischi all’udito

In questo articolo, pubblicato sulla rivista Back Stage di Tecniche Nuove, tratterò il tema della sicurezza, in particolare legata al rischio del rumore, presente nel rinnovo del contratto collettivo nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche. Il 22 Novembre 2012 è stato siglato a Roma, da parte dell’Anfols e delle Organizzazioni Sindacali, il nuovo contratto nazionale di lavoro delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. L’Art. 23 bis dello stesso tratta la tematica del rumore inerente la sicurezza dei lavoratori. In un precedente articolo pubblicato sulle pagine di BS avevamo trattato questo tema anche in seguito ad una accesa discussione apparsa sul forum di ZioGiorgio. Avevamo visto che per il personale artistico e tecnico la valutazione del rumore è assai complessa, sia per l’estrema variabilità dell’esposizione, sia perché l’esposizione può avvenire in tempi e luoghi assai diversi tra loro. Quello che complica la valutazione è il fatto che le mansioni svolte, da chi opera in ambito musicale, non sono di tipo ripetitivo, né per quanto riguarda la postazione di lavoro né per quanto riguarda il tempo di esposizione. In mancanza ed in attesa di una linea guida resta l’obbligo per il datore di lavoro di fare un’attenta valutazione dei rischi e trovare le soluzioni per limitare l’esposizione al rumore. Seppur ancora in mancanza della linea guida i firmatari del CCNL hanno ritenuto utile formulare un articolo su questo tema. Art. 23 bis - SICUREZZA SUL LAVORO Preso atto che l'articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), recita: "Nel quadro dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla presente direttiva"; Accertato che la direttiva 2003/10/CE sul rumore si applica a tutti i luoghi in cui vi siano lavoratori e venga suonata musica dal vivo (amplificata o meno) o registrata a fini di intrattenimento. Quando potrebbero essere oltrepassati i livelli di esposizione di cui alla direttiva CE occorre adottare i provvedimenti adeguati. Chiunque svolga un'attività che possa causare un rischio dovuto al rumore ha una responsabilità, verso se stesso o gli altri; Visto che il Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2006), attuativo della direttiva 2003/10/CE, integra e modifica la legge 626/1994 e che l'entrata in vigore per il settore musica e delle attività ricreative decorre dal 15 febbraio 2008; Considerata l'oggettiva difficoltà di calare gli effetti della legge in un settore dove i livelli di rumore sono per natura stessa del lavoro difficilmente modificabili ed in certi casi parte inalienabile del prodotto finito; Valutato l'impatto che un non attento uso dello strumento legislativo potrebbe avere sull'esistenza in vita dei teatri e delle orchestre stesse e pertanto reputato opportuno l'introduzione di forme di controllo e di limitazione al rischio la dove i livelli di esposizione siano tali da creare un rischio alla salute degli addetti ai lavori; Si conviene che tutte le Fondazioni devono: Determinare il rischio sui luoghi di lavoro settore per settore, dall'Orchestra ai Laboratori di costruzione (in particolare in falegnameria) ove esistenti; Concordare con le OOSS le strategie volte alla prevenzione, intervenendo strutturalmente, ove possibile, per la riduzione dei livelli sonori mediante misure tecniche e miglioramenti dell'acustica dei locali, avvalendosi della consulenza specialistica; Fornire dispositivi di protezione specifici, individuali e collettivi, ove non sia possibile il contenimento nei limiti imposti; Diffondere l'informazione sui rischi collegati all'esposizione prolungata al rumore fra gli addetti ai lavori; Istituire specifici controlli medici periodici per tutti i lavoratori delle aree identificate a rischio. Fermo restando quanto sopra viene demandato a livello aziendale di pianificare e implementare, concordandoli con le Rappresentanze dei Lavoratori, gli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro per limitare gli effetti nocivi dell'esposizione prolungata al rumore sulla salute, in particolare sull'apparato uditivo, dei dipendenti. Giuseppe Patti

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