mercoledì 29 ottobre 2014
RELAZIONE CONVEGNO ANFOS-ANMIL DEL 23 OTTOBRE 2014 PRESSO LA FIERA "AMBIENTE LAVORO" DI BOLOGNA
LA SICUREZZA NEL PUBBLICO SPETTAOLO: LA FORMAZIONE CONSAPEVOLE DI ATTORI E TECNICI.
In questi mesi il Governo ha messo in atto una serie di provvedimenti e semplificazioni che ormai da tempo stavamo aspettando. La riduzione della capacità di investimento delle aziende, dovuta all’attuale crisi economica, nonché l’eccessiva complessità della normativa di riferimento ha orientato il Legislatore verso la ricerca di nuove forme di semplificazione. Tale ricerca ha portato alla definizione del Decreto Legislativo 22 giugno 2013, n.69 anche noto come “decreto del fare” che verrà successivamente convertito nella legge 9 agosto 2013, n.98 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 20 agosto 2013, n.194, S.O. n.63).
L’art. 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013 va ad aggiungere un comma 2-bis all’art. 88 del Testo Unico. Ricordiamo che l’art. 88, rientrante nel Titolo IV, si occupa dei cantieri temporanei o mobili ed il nuovo comma 2-bis prevede che “le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”. Esse sono “individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concreto con il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
Con il comma 2-bis si sgombera il campo da ogni ambiguità e lo spettacolo rientra ufficialmente sotto il Titolo IV del Testo Unico. Gli operatori del settore erano da sempre combattuti in merito alla necessità o meno di applicare alle attività dello spettacolo le normative del Titolo IV oppure quelle previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (che come sappiamo comprende la redazione del DUVRI).
Ricordiamo che il provvedimento viene alla luce anche in seguito ai due drammatici fatti luttuosi avvenuti pochi anni fa. Il primo nel 2011 a Trieste (dove perse la vita un lavoratore durante il montaggio del palco di Jovanotti) ed il secondo nel 2012 a Reggio Calabria (dove il crollo del palco, allestito per Laura Pausini, portò alla morte di un lavoratore ed al ferimento di altri).
L’applicazione della legge 98/2013 ha portato alla nascita di un apposito Decreto Ministeriale pensato per lo spettacolo e le manifestazioni fieristiche. Questo Decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014, prende il nome di Decreto Legislativo 22 luglio 2014 detto anche “decreto palchi”. Esso si compone di 10 articoli e 6 allegati ed è ripartito in due capitoli: Capo I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e Capo II – Manifestazioni fieristiche.
Per questo Decreto il Legislatore ha previsto un monitoraggio di 24 mesi dalla sua entrata in vigore da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute.
Quali sono i dubbi di carattere generale relativi al decreto palchi:
Le disposizioni pensate per il settore dell’edilizia non troveranno probabilmente facile applicazione in attività lavorative, come quelle dello spettacolo, che hanno proprie dinamiche e autonomie di svolgimento legate nella maggior parte dei casi più al buon senso ed alla esperienza dei lavoratori che ad un’analisi puntuale della normativa vigente.
Entrando nello specifico del Decreto gli altri dubbi riguardano ad esempio la lettera a) comma 3 dell’art. 1 che esclude dalla sua applicazione le attività non comprese nelle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee. Gli addetti ai lavori presenti in questa sala sanno bene che la fase dei cambi scena e dei movimenti a vista rappresenta forse quella più ad alto rischio. E’ come se di colpo si aprisse un cantiere durante una visita scolastica al suo interno ed è proprio in queste fasi che comprendiamo quanto l’esperienza ed il buon senso di macchini, attrezzisti, fonici ed elettricisti e tutto il personale tecnico resta insostituibile e forse superiore ad ogni normativa sulla sicurezza.
Altro punto degno di nota del “decreto palchi” è quello relativo all’art. 3 il quale tratta la figura di committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione (CSP) e coordinatore per l’esecuzione (CSE). In particolare alla lettera g) vediamo che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 90, commi 10 e 11 del Testo Unico. A questo proposito il 27 marzo 2014 il Ministero del Lavoro risponde con una nota ad un interpello dell’Associazione Imprese Edili Manifatturieri riguardo la necessità della nomina di entrambi i coordinatori per la sicurezza ed in particolare: Quando va nominato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e se esso possa svolgere anche la funzione di coordinatore per la progettazione. Il comma 11dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100 mila euro le funzioni di coordinatore per la progettazione possono essere svolti direttamente dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Ne consegue che il committente o il responsabile dei lavori non sono obbligati a nominare entrambe le figure di coordinamento di cantiere, potendo evitare la nomina del coordinatore per la progettazione.
Sul “decreto palchi” resta comunque da parte mia un giudizio positivo soprattutto per la volontà di intervenire in un settore che fin ora era rimasto al di fuori degli interessi del Legislatore.
La formazione:
Ma andiamo al tema principale di questa conferenza: La formazione consapevole di attori e tecnici. Facciamo una panoramica sulla normativa di riferimento:
Quando uno spettatore entra in un luogo di spettacolo difficilmente pensa che sta entrando in un vero e proprio luogo di lavoro e non sempre pensa che gli attori, i cantanti, i musicisti ed i tecnici che sono lì per dare emozioni sono veri e propri lavoratori.
L’attuale normativa sul tema della formazione è quella prevista dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.
Una recente sentenza della Cassazione del 26 maggio 2014 tratta la corretta individuazione degli obblighi di formazione previsti dal Testo Unico ponendo in evidenza che il verificarsi del rischio infortunistico è spesso imputabile a carenze formative. La Cassazione chiarisce che l’esperienza maturata “sul campo” da parte del lavoratore non può considerarsi sostitutiva dell’obbligo formativo, alla luce dell’importanza attribuita dal Legislatore agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione sulla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D.L.gs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La principale novità di questi accordi è rappresentata dall’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Vediamo come si articola:
Il percorso formativo si articola in due moduli i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) comma 1 e comma 3 dell’art. 37.
Il primo modulo si occupa della formazione generale e fornisce al lavoratore i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questo modulo ha una durata minima di 4 ore e si rivolge a tutte le categorie di lavoratori dedicandosi appunto alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il secondo modulo, anch’esso della durata minima di 4 ore, tratta i rischi specifici riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, caratteristici del settore dello spettacolo.
E’ utile ricordare che spesso ed in considerazione della condivisione dello stesso luogo di lavoro molti lavoratori pur non essendo direttamente esposti al rischio lo sono per quanto concerne le interferenze. Ad esempio i musicisti, gli artisti del coro, i cantanti pur non lavorando direttamente con carichi sospesi ne risultano comunque esposti al rischio.
I suoi contenuti comprendono i rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci ( apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, procedure di sicurezza, procedure esodo ed incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti ed infortuni mancati, altri rischi.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature che richiedono percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo.
Nel caso in cui i lavoratori provengano da una agenzia di somministrazione di lavoro si può concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica, del settore dello spettacolo, sia a carico dell’utilizzatore.
Criticità:
Le mie considerazioni sulle criticità relative alla formazione ma soprattutto alla sua messa in pratica riguardano l’impossibilità spesso di applicare alla lettera quello che viene appreso. Il più delle volte questo deriva da inefficienze organizzative che vedono in molti casi la gestione della sicurezza come adempimento burocratico marginale rispetto alla gestione della produzione. Altre criticità riguardano spesso idee registiche che non sempre tengono in considerazione il modo in cui si debbano realizzare. A questi aspetti aggiungiamo la ristrettezza dei tempi di montaggio e smontaggio. La formazione specialistica viene fatta sui rischi connessi all’attività lavorativa ed al luogo di lavoro ma entrambi risultano spesso obsoleti se paragonati con teatri o altri luoghi in cui si svolgono spettacoli in cui la tecnologia risulta avanti di qualche decennio. Ma qui ci scontriamo con due scuole di pensiero tra chi ritiene importante il mantenimento della tradizione del teatro all’italiana (in primis con l’utilizzo dei contrappesi) e chi pensa che l’innovazione sia ormai l’unica strada percorribile. Sarebbe utile, vista la sempre più diffusa flessibilità dei rapporti di lavoro, trovare finanziamenti rivolti alla formazione di tutti quei lavoratori precari o free lance che spesso, non essendo dipendenti stabili, restano esclusi dalla fruizione della formazione tranne che non la paghino di tasca propria. Con il lavoro precario la salute diventa un fattore personale di cui più che mai deve farsi carico il lavoratore che si trova a collaborare in luoghi diversi e con diversi datori di lavoro. Altro tema importante riguarda la certificazione della formazione ed infatti molti lavoratori free lance non sempre allegano ai loro curriculum i certificati che attestano lo svolgimento della formazione. Pensiamo ad esempio al lavoro in altezza. Spesso il datore di lavoro non ha la certezza che le persone selezionate abbiano o meno svolto i corsi di formazione sulla sicurezza. Sarebbe utile far partire i famosi libretti previsti dall’art. 37 comma 14 del Testo Unico che permettono di registrare nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs.10 settembre 2003, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione.
Ritengo indispensabile che ogni lavoratore abbia certificata la sua formazione e che essa sia documentata su un unico libretto che verrà consegnato al datore di lavoro in modo che si possa sapere con certezza quali lavori può svolgere e quali no ed inoltre sarà più facile per i datori di lavoro selezionare le persone più idonee. Allegare il libretto della formazione a quello di lavoro o inserire su quest’ultimo delle pagine che registrino la formazione potrebbe essere una soluzione.
Altra criticità degna di nota riguarda sicuramente il DVR che oggi non è più sufficiente a fronte di un mondo del lavoro che vede in gran parte l’interruzione del passaggio del know how tra vecchi e giovani. Oggi più che mai i posti di lavoro devono essere sicuri (e su questo aspetto l’innovazione tecnologica gioca un ruolo decisivo) ed in fase organizzativa si deve eliminare ogni rischio a cominciare da quello interferenziale. Lavorare su turni diversi e quando questo non è possibile pensare ad una suddivisione in aree di lavoro del palcoscenico o dell’ambiente di lavoro in generale.
Considerazioni:
La sicurezza funziona se sussiste stretta collaborazione tra tutti gli attori, una squadra che persegue lo stesso obiettivo. Ritengo importantissimo il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) a condizione che essi restino al di fuori di vizi ideologici.
E’ fondamentale che tutti, dal datore di lavoro al lavoratore siano partecipi ed attivi sul fronte della sicurezza. Ognuno deve fare la sua parte ed ecco perché la formazione gioca un ruolo decisivo.
Le indicazioni lavorative devono sempre essere chiare e gestite su scala piramidale. Se due lavoratori lavorano insieme deve essere sempre chiaro chi è il preposto.
Ognuno in base al proprio ruolo e livello deve essere responsabilizzato. Credo che questo non solo favorisca la percezione di lavorare in un luogo sicuro ma aumenti la produttività migliorando il clima aziendale.
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