LA SICUREZZA NEL PUBBLICO SPETTACOLO: LA FORMAZIONE CONSAPEVOLE DI ATTORI E TECNICI
Negli ultimi mesi, il Governo ha introdotto una serie di provvedimenti e semplificazioni attese da tempo. La ridotta capacità di investimento delle imprese, causata dalla persistente crisi economica, unita alla complessità della normativa in materia, ha spinto il Legislatore a ricercare soluzioni più snelle ed efficaci. Questa esigenza si è concretizzata nel Decreto-Legge 22 giugno 2013, n. 69, noto come “Decreto del Fare”, poi convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Supplemento Ordinario n. 63).
L’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del suddetto decreto ha introdotto il comma 2-bis all’art. 88 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), chiarendo definitivamente che le disposizioni del Titolo IV si applicano anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle peculiarità operative di tali attività. Le modalità di applicazione sono demandate a un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, previo parere della Commissione Consultiva Permanente, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.
Questa modifica normativa ha finalmente dissipato ogni ambiguità: le attività dello spettacolo rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del Titolo IV. Prima di tale chiarimento, gli operatori si interrogavano sulla corretta collocazione normativa delle attività del settore, in bilico tra le disposizioni del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) e quelle dell’art. 26 (gestione delle interferenze, DUVRI).
Non si può dimenticare che il provvedimento legislativo è nato anche in risposta a due tragici incidenti che hanno scosso il settore: nel 2011 a Trieste, durante il montaggio del palco per un concerto di Jovanotti, e nel 2012 a Reggio Calabria, durante l’allestimento per uno spettacolo di Laura Pausini. In entrambi i casi, la caduta di strutture temporanee ha causato la morte di lavoratori.
Il “Decreto Palchi”
L’applicazione della Legge 98/2013 ha portato all’emanazione di un apposito provvedimento: il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014, noto come “Decreto Palchi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014. Composto da 10 articoli e 6 allegati, il decreto è suddiviso in due capi:
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Capo I: Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
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Capo II: Manifestazioni fieristiche
Il legislatore ha previsto un monitoraggio di 24 mesi sull’efficacia del provvedimento, da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute.
Prime criticità interpretative
Una delle principali criticità riguarda l’effettiva applicabilità, al settore dello spettacolo, di disposizioni pensate per l’edilizia. Si tratta infatti di attività che seguono logiche operative profondamente diverse, spesso fondate su esperienza e buon senso più che su rigidi protocolli normativi.
Un ulteriore elemento di perplessità è contenuto nell’art. 1, comma 3, lettera a), che esclude dall’applicazione del decreto le attività non comprese nelle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee. Eppure, chi lavora nel settore sa bene che le fasi di cambio scena e i movimenti a vista rappresentano momenti di altissimo rischio. È come aprire un cantiere nel bel mezzo di una visita scolastica: proprio in queste fasi emerge il ruolo insostituibile dei tecnici – macchinisti, fonici, elettricisti – il cui know-how spesso supera le prescrizioni normative.
Altro punto rilevante è l’art. 3, che tratta le figure del committente, responsabile dei lavori, CSP e CSE. Alla lettera g) si chiarisce che non si applicano gli obblighi previsti dai commi 10 e 11 dell’art. 90 del Testo Unico. In risposta a un interpello del 27 marzo 2014 da parte dell’Associazione Imprese Edili Manifatturiere, il Ministero del Lavoro ha confermato che, nei lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, le funzioni di coordinatore per la progettazione possono essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione. Pertanto, non è necessaria la nomina di entrambe le figure.
Pur con alcune lacune, il “Decreto Palchi” rappresenta un passo positivo: per la prima volta, il legislatore ha affrontato in modo specifico un settore da sempre trascurato.
La formazione consapevole di attori e tecnici
Veniamo ora al tema centrale di questa riflessione: la formazione consapevole di attori e tecnici dello spettacolo.
Spesso il pubblico ignora che i teatri e i luoghi di spettacolo sono veri e propri luoghi di lavoro, dove artisti e tecnici operano come lavoratori a tutti gli effetti. La normativa di riferimento è contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, attuativo dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che disciplina la formazione obbligatoria dei lavoratori, dirigenti e preposti.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2014 ha sottolineato che l’insorgenza di infortuni è spesso dovuta a carenze formative, ricordando che l’esperienza pratica “sul campo” non può sostituire la formazione obbligatoria prevista per legge.
La formazione si articola in due moduli:
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Modulo Generale (minimo 4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza.
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Modulo Specifico (minimo 4 ore): rischi riferiti alle mansioni e alle attività del settore spettacolo (carichi sospesi, corrente elettrica, attrezzature sceniche, ecc.).
È importante sottolineare che, anche in presenza di rischi indiretti (es. interferenze), tutti i lavoratori devono essere adeguatamente formati. Un cantante o un musicista, pur non manovrando carichi sospesi, può trovarsi esposto a tali rischi.
Tra i contenuti del modulo specifico rientrano:
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Rischi meccanici ed elettrici
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Uso di macchine e attrezzature
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Cadute dall’alto
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Rischi chimici, fisici e biologici
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Rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni
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Videoterminali, DPI, stress lavoro-correlato
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Movimentazione manuale dei carichi
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Segnaletica ed emergenze
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Procedure di primo soccorso, evacuazione e gestione degli incidenti
Per mansioni che richiedono ulteriori competenze (es. piattaforme elevabili, attrezzature scenotecniche), la formazione va integrata con percorsi specifici.
Nel caso di lavoratori somministrati, è possibile prevedere che la formazione generale sia a carico dell’agenzia e quella specifica a carico dell’utilizzatore.
Considerazioni finali e criticità
Le principali criticità nella formazione non riguardano tanto i contenuti, quanto la loro applicazione concreta. Spesso le difficoltà derivano da inefficienze organizzative, dove la sicurezza viene ancora percepita come un onere burocratico e non come valore centrale della produzione.
Altre criticità emergono da alcune scelte registiche, che talvolta non considerano appieno le modalità sicure di realizzazione. A ciò si aggiunge la pressione legata ai tempi ridotti di montaggio e smontaggio, che spesso limita l’efficace attuazione delle misure apprese in aula.
In questo contesto, una formazione realmente consapevole e centrata sul settore – coinvolgente, esperienziale, adattata ai linguaggi e alle pratiche dello spettacolo – può fare la differenza. È una sfida complessa, ma imprescindibile per costruire una cultura della sicurezza che sia davvero condivisa.
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