domenica 29 giugno 2008

Primi interventi su Salute e Sicurezza sul Lavoro

Breve storia della medicina del lavoro in Italia Primi studi significativi: Nel 1831 il medico inglese Dr. Thackrah pubblicò uno studio pionieristico sugli effetti di mestieri, costumi e condizioni di vita sulla salute e longevità, proponendo misure per eliminare agenti dannosi. Situazione in Italia nel dopoguerra: La medicina del lavoro era frammentata in vari enti e strutture poco coordinati: Istituti universitari: ricerca su rischi, diagnosi e terapia, ma poco intervento diretto nei luoghi di lavoro. INAIL: gestione assicurativa contro infortuni e malattie professionali. Ispettorato del lavoro: vigilanza su norme di prevenzione, igiene, salari, contratti e contributi. ANCC: controllo su impianti a pressione e combustione. ENPI: controlli sanitari e tecnici, promozione di informazione e ricerca. Patronati sindacali: assistenza gratuita ai lavoratori. Medici di fabbrica: controlli sanitari spesso non mirati e dipendenza economica dalle aziende, con prevalenza della cura sulla prevenzione. Evoluzione normativa: Le prime leggi importanti sulla sicurezza e medicina del lavoro arrivarono nel 1942 (codice civile) e soprattutto negli anni '50: D.P.R. 547/1955: norme antinfortunistiche per macchine utensili e sicurezza generale (700 articoli). D.P.R. 303/1956 e 164/1956: norme specifiche, in particolare per l’igiene del lavoro e le costruzioni. D.P.R. 302/1956: integrazione delle norme antinfortunistiche. Queste leggi fissarono requisiti minimi per ambienti di lavoro, visite mediche preventive, servizi igienici, e altre misure di sicurezza e igiene. Situazione socio-culturale e sindacale: Nei primi 50 anni il D.P.R. 547/55 non venne mai abrogato, anche perché mancavano due protagonisti chiave: I lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, che avevano scarso peso e subivano una situazione culturale di rassegnazione. Gli enti pubblici locali. Le malattie professionali e gli infortuni erano visti come inevitabili. Solo alla fine degli anni ’60, con lotte operaie e studentesche, si sviluppò una nuova coscienza collettiva sulla salute sul lavoro. La Legge 300/70 ("Statuto dei Lavoratori") sancì il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle norme di prevenzione e di partecipare attivamente alla tutela della salute. Dati drammatici: Dal 1946 al 1966 (boom economico), in Italia si registrarono: Circa 23 milioni di infortuni e malattie professionali. 82.000 morti. Quasi 1 milione di invalidi. Circa 4.000 morti all’anno, ovvero più di 10 al giorno, più di 1 ogni ora lavorativa. Contesto storico nel 1955 (anno di entrata in vigore del D.P.R. 547): Giovanni Gronchi eletto Presidente della Repubblica. Tappe fondamentali per la Comunità Europea (CECA). Formazione nuovo governo Antonio Segni. Italia entra nelle Nazioni Unite. Accordo per l’emigrazione di massa verso la Germania, con 4 milioni di italiani emigrati nei decenni successivi.

sabato 28 giugno 2008

ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO

Illuminazione e sicurezza nei montaggi scenici: normativa e buone pratiche Negli ultimi anni le scenografie non sono più solo tele dipinte da montare, ma strutture spesso costruite in legno e ferro, che richiedono montaggi con bulloni e dadi di piccole dimensioni. Secondo l’articolo 33, comma 8, del D.Lgs. 626/94, è obbligo del datore di lavoro garantire un’illuminazione adeguata nei luoghi di lavoro. In particolare, come sostituito dall’articolo 10 del DPR 303/56: I luoghi di lavoro devono avere sufficiente luce naturale, salvo esigenze particolari o locali sotterranei. Devono sempre essere presenti sistemi di illuminazione artificiale adeguati a salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavoratori. Gli impianti di illuminazione devono essere installati in modo da non rappresentare rischi di infortunio. Dove esiste un rischio elevato in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, deve essere presente un’illuminazione di sicurezza sufficiente. Durante montaggi e smontaggi, palcoscenico, ballatoi e graticcia devono essere illuminati uniformemente, senza spazi bui. Oltre alle luci di servizio sui ballatoi, è opportuno prevedere luci di servizio sulle americane, così da garantire illuminazione anche se le quinte alte coprissero quella dei ballatoi. Dato che le scenografie cambiano spesso, potrebbe essere necessario spostare fisicamente queste luci di servizio. La soluzione ideale è progettarle fin dall’inizio insieme alle luci di scena. Durante i puntamenti luci, è preferibile non svolgere altri lavori. Tuttavia, per motivi di tempo, tecnici come macchinisti, attrezzisti e sarti potrebbero dover continuare a lavorare. In questo caso, devono esserci luci localizzate o zone isolate (es. cameroni, fondo palco) con illuminazione adeguata, per non disturbare chi fa i puntamenti. Se non è possibile garantire illuminazione sufficiente, il responsabile di reparto deve bloccare i lavori e segnalarlo al datore di lavoro tramite la catena gerarchica. Per macchine come troncatrici, deve sempre esserci una luce di servizio attivata con l’aspiratore delle polveri. Però questa luce può non essere sufficiente per pezzi di grandi dimensioni, perché illumina solo la lama. Per questo, sarebbe utile prevedere zone del palcoscenico adatte per questi lavori durante le prove luci. Idealmente, i lavori di costruzione e preparazione dovrebbero essere ridotti al minimo sul palco e svolti in laboratori specializzati, riservando al palco solo il lavoro strettamente necessario per la produzione. La soluzione migliore per affrontare questi problemi organizzativi è la riunione settimanale tra capiservizio, direttore allestimenti scenici, ufficio produzione e altri reparti coinvolti. Se in queste riunioni non si trovano soluzioni adeguate, il problema deve essere portato all’attenzione del datore di lavoro, sempre seguendo la gerarchia. In definitiva, se un problema tecnico non può essere risolto, è fondamentale lavorare meglio sulla programmazione per garantire sempre la salute e la sicurezza di chi lavora.

venerdì 27 giugno 2008

Movimentazione carichi


Articolo estrapolato dalla rivista Art. 19 n.1 di febbraio 2008 curata dal Sirs Bologna

Prendiamo in esame due tipi di movimentazione dei carichi:

-la movimentazione dei carichi manuali (d'ora in poi per brevità MMC)
-i movimenti ripetitivi (d'ora in poi per brevità MR).
Per la MMC è ormai da tempo in uso (limitatamente alle operazioni di sollevamento) un metodo di valutazione dei rischi messo a punto dalla struttura americana denominata NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health), conosciuto come calcolo dell'indice NIOSH o dell'indice di sollevamento IS.
Mentre per i MR dell'arto superiore si fa ricorso ad un altro metodo ormai ampiamente consolidato ed ampiamente praticato, denominato indice di rischio OCRA (Occupational Ripetitive Action), messo a punto diversi anni fa da Colombini e Occhipinti.
Questi sono i due indici più diffusi.
In entrambi i casi si tratta di effettuare analisi molto puntuali e dettagliate delle attività lavorative, calcolando sulla base di tabbelle di riferimento precise, una serie di valori numerici che, integrati tra loro in vario modo , portano ad un valore sintetico numerico che definisce e caratterizza il livello di rischio in quella specifica attività, consentendo cosi di esprimere la valutazione del rischio da MMC (solo sollevamento) o da MR con un solo numero.
In specifico:
per la MMC l'IS (cioè il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato) può essere:
- minore di 0,75 (rischio accettabile)

- tra 0,75 e 1,25 (rischio in limiti ancora tollerabili)

- tra 1,25 e 3 (rischio significativo, si richiede un intervento preventivo)

- maggiore di 3 (rischio elevato, si richiede un intervento preventivo immediato)


Per i MR i valori dell'indice di rischio OCRA possono essere:

- minore di 0,75 ("area verde", ovvero piena accettabilità della condizione esaminata)

- tra 0,75 e 4 ("area gialla" ovvero zona di incertezza, in cui l'esposizione, per quanto non rilevante, può avere un significato non favorevole)

- maggiore di 4 ("zona rossa" ovvero esposizione a rischio significativo, tanto maggiore quanto più aumenta il valore numerico, che richiedono interventi preventivi).



Vediamo adesso cosa deve fare il RLS in merito a questi problemi e queste tabelle numeriche:

Il RLS deve applicare le tecniche adeguate ma non calcolare gli indici, compito squisitamente tecnico che deve essere svolto da specialisti espressamente formati ed addesrtati (RSPP o ASPP, MC (medici competenti), consulenti, ecc..), non è pertanto un compito che spetta al RLS.

Il RLS deve essere in grado di valutare i risultati, saper quindi interpretare, in base agli schemi appena riportati, il significato che esprime la valutazione effettuata. Esso se necessario dovrà chiedere adeguati chiarimenti ai tecnici che hanno effettuato le valutazioni, soprattutto in caso di clamorose contraddizioni da quanto espresso dai lavoratori e quanto espresso dall'indice calcolato. Sarrebe utile comunque che il RLS acquisisca competenze ed abilità particolari anche sull'applicazione del metodo ed il calcolo degli indici, ma questa è l'eccezione e non la regola.


giovedì 26 giugno 2008

Graticcia dei teatri storici

Questo articolo è tratto dall'allegato N. 14 del 22 Luglio 2003 del Sole 24 Ore, curato da Luigi Galli ingegnere presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ringrazio l'ingegnere Marco Stanghellini per avermi dato questo articolo.

Gli sforzi sono orientati a coniugare la conservazione dei beni culturali e la tutela dei lavorati

Utilizzo in sicurezza della graticcia dei teatri storici: una commissione consultiva ha già elaborato il decreto

Spesso le opere sulle quali si interviene non sono in grado di offrire soluzioni tali da facilitare le situazioni di sicurezza sul lavoro soprattutto nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione. E' questo il caso della graticcia dei teatri storici italiani consistente in un sistema di assi di legno, posto al di sopra del palcoscenico. Un gruppo di lavoro ad hoc, nominato nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli infortuni e l'Igiene del Lavoro ha elaborato una bozza di decreto cosiddetto "di pari efficacia" in base all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 626/1994; questo testo cerca di risolvere i problemi di sicurezza sul lavoro posti dall'utilizzo della graticcia in fase di movimentazione delle scene prima e durante lo spettacolo.

La conservazione dei beni culturali passa attraverso complesse procedure scientifiche e gestionali, che spesso sfociano nella realizzazione di cantieri, più propriamente edili nel caso di restauro di beni architettonici, ovvero di restauro nel senso più classico dove si tratta di beni pittorici, scultorei o simili. In ogni caso, è fuori discussione una certa centralità del cantiere in quella che è senz'altro l'attività che coinvolge la più grande ricchezza che il nostro Paese detiene.

Non è stato ancora indagato a fondo, non solo in letteratura, ma neanche nella prassi quotidiana, il rapporto esistente tra la progettazione della sicurezza del lavoro in un cantiere di restauro/conservazione e la strategia di conservazione dei beni su cui si vuole intervenire.

Se da una parte è chiaro che l'intervento di restauro/conservazione del bene viene concepito per preservare il bene stesso, ed evitare inoltre ogni danneggiamento - anche casuale delle opere oggetto dell'intervento o di quelle potenzialmente esposte a danni anche se non oggetto di intervento, non è altrettanto chiaro come la progettazione della sicurezza in un cantiere di restauro/conservazione di beni culturali possa influenzare la gestione del bene stesso.

Eppure è cosi.

Si pensi ad esempio alle difficoltà di inserire un ponteggio all'interno di una chiesa: solo da pochi anni i più moderni tipi di ponteggio (cosiddetti a montanti e traversi prefabbricati, o multidirezionali) possono essere posizionati nella cupola e nelle navate lasciando un ampio passaggio all'interno della navata centrale, per permettere non solo la fruizione della chiesa, ma addirittura la prosecuzione del culto. Prima dell'arrivo sul mercato di questi ponteggi il problema era risolvibile con molte difficoltà, con le conseguenze immaginabili per la gestione del patrimonio architettonico.

Ma l'influenza del cantiere e del suo bagaglio di procedure inerenti alla sicurezza sul lavoro non si ferma solamente all'interazione temporale tra il cantiere e il bene culturale o architettonico, ma va ben oltre la vita del cantiere grazie al fascicolo dell'opera previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 494/1996.

In breve, il fascicolo viene compilato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera, e consiste in un dettagliato progetto degli apprestamenti di sicurezza da mettere in atto al momento dei futuri interventi di manutenzione sull'opera. Questa problematica, ancora poco conosciuta e dibattuta nonostante l'obbligatorietà del fascicolo per tutti i cantieri, tranne per quelli di manutenzione ordinaria, ha, o dovrà avere, profonde ripercussioni sulla vita futura delle opere sulle quali si interviene. In altri termini, mentre si progetta l'intervento su un'opera occorre prevedere i futuri interventi di manutenzione, risanamento, conservazione dell'opera medesima, ed evitare le misure/procedure/apprestamenti/dispositivi di protezione individuale che saranno necessari in quell'occasione. In qualche maniera, si tratta di ripensare le caratteristiche dell'opera in funzione della sicurezza degli operatori che dovranno intervenire su di essa. In tal senso, quindi, è possibile, se non obbligatorio ai sensi di legge, proporre al committente dell'opera quelle modifiche necessarie, ovviamente nel rispetto delle caratteristiche storico-culturali dell'opera stessa, per rendere possibile tutto ciò.

Naturalmente non è detto che il bene - specie se architettonico - sul quale si interviene sia in grado di offrire soluzione tali da facilitare la situazione di sicurezza sul lavoro nel caso di interventi futuri: è, infatti, chiaro che interventi strutturali, come ad esempio l'installazione di dispositivi di protezione collettiva (parapetti fissi, parapetti mobili, attacchi per DPI anticaduta, ecc.), non sono sempre sempre possibili in situazioni che vedono la preminenza, anche dal punto di vista normativo, della conservazione del bene.

E' questo il caso, volendo esemplificare, della graticcia dei teatri storici italiani, consistente in un sistema di assi in legno, posto al di sopra del palcoscenico nei teatri costruiti in Italia (e non solo) negli ultimi trecento anni.

Questa vera e propria graticciata lignea serviva e serve per movimentare le scene prima e durante lo spettacolo, sollevando quelle che devono essere tolte dal palcoscenico, ed abbassando quelle che devono costituire il nuovo quadro. Ebbene questa struttura lignea viene utilizzata come piano di lavoro dai cosiddetti macchinisti di graticcia, che vi si recano sopra per modificare la posizione delle funi che sostengono le scenografie ed eseguire altre operazioni di scenotecnica.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 626/1994, ed in seguito dell'effettuazione della valutazione dei rischi prevista da tale decreto legislativo, presso i tantissimi teatri storici italiani si è appurato che la graticcia, intesa come piano di lavoro, non rispetta alcune prescrizioni normative contenute nei D.P.R. n. 547/1995 e 303/1956.

L'impasse era - ed è tuttora - cosi carica di implicazioni per questi apparati scenotecnici, annoverati a pieno diritto nel patrimonio oggetto di tutela da parte delle competenti amministrazioni nel campo dei beni culturali, che del problema è stata investita la Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione degli Infortuni e l'Igiene del Lavoro.

Un gruppo di lavoro ad hoc, nominato nell'ambito della suddetta Commissione, coordinata dallo scrivente, ha elaborato una bozza di decreto cosiddetto "di pari efficacia" in base all'art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 626/1994. Tale bozza di decreto cerca di risolvere i problemi di sicurezza sul lavoro posti dall'utilizzo della graticcia dei teatri storici, pur mantenendo integre le caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

La bozza di decreto è stata approvata dalla Commissione Consultiva, ma e tuttora - ormai da svariato tempo - presso i competenti uffici ministeriali, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La strada per la tutela dei beni culturali integrata in un più ampio panorama scientifico e sociale non sarà priva di difficoltà.

mercoledì 25 giugno 2008

Cinema Statuto di Torino


Il Cinema Statuto era un cinema della città di Torino sito in via Cibrario, in cui il 13 Febbraio 1982, a causa di un incendio, morirono 64 persone, per intossicazione da fumi e per ustioni. Al momento dell'incendio, iniziato nella zona del palcoscenico, nel cinema era in proiezione il film La Capra, con Gerard Depardieu. Stando alle dichiarazioni del proprietario del cinema, le fiamme si sarebbero propagate partendo da una vecchia tenda. Le vittime, sebbene avessero tentato la fuga, trovarono le uscite di sicurezza chiuse e bloccate, e così non sfuggirono alle esalazioni di acido cianidrico, prodotto della combustione del tessuto ignifugo delle sedie. Raimondo Cappella il proprietario del cinema al tempo dei fatti, fu condannato a otto anni in primo grado, e a due anni in secondo grado, e a risarcire i parenti delle vittime con una somma di 3 miliardi di lire, e tutti i suoi beni vennero sequestrati.


Fu proprio dopo questo incidente che la legislazione sulla prevenzione incendi ha cominciato ad avere una configurazione moderna ed efficace. E' cosi che oggi cinema, teatri, discoteche, sale concerti e locali di pubblico spettacolo in genere richiedono la presenza di adeguati sistemi per la rilevazione e l'estinzione degli incendi.

martedì 24 giugno 2008

Primi interventi legislativi nello Spettacolo

Infortuni nel settore dello spettacolo e storia della tutela dei lavoratori Il settore dello spettacolo è tra i più a rischio infortuni secondo le statistiche INAIL, superando settori industriali come chimica, plastica, gomma, gasdotti, oleodotti, energia elettrica e tessile. Considerando anche l’uso diffuso di manodopera temporanea e non sempre regolare, è probabile che il numero reale di infortuni sia superiore a quello ufficialmente denunciato. Questo può sembrare sorprendente se si pensa che la tutela dei lavoratori dello spettacolo ha radici molto antiche. Già nel 1821, nel Regno delle Due Sicilie, fu istituita la prima cassa di pensioni e sovvenzioni per il personale dei teatri reali. Questa Cassa garantiva pensioni, anche reversibili alle vedove, sovvenzioni per artisti divenuti inabili prima dei dieci anni di servizio e assistenza medica gratuita. Nel tempo, alcune categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero Casse Mutue di malattia a livello provinciale. Nel 1934 fu infine creata la Cassa Nazionale di malattie per impiegati e operai dello spettacolo, con invalidità e vecchiaia assicurate dall’allora neonato INPS.