lunedì 7 novembre 2016

La formazione sulla SSL è valida anche all'estero e viceversa?

Una interessante domanda postata su Linkedin pone la questione della validità della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nei paesi stranieri e viceversa chiede se la formazione dei lavoratori stranieri è valida anche in Italia. Spesso ci troviamo ad ospitare lavoratori stranieri in tour e spesso gli stessi chiedono di usare le nostre PLE. Ecco le risposte che sono arrivate al quesito: Silvio Coxe: Con la direttiva Europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la CE ha stabilito la libera circolazione dei lavoratori ed il riconoscimento degli attestati di formazione professionale, previa verifica della validità dei programmi attinenti la formazione da parte delle autorità preposte dallo Stato europeo ospitante. Questo concetto può essere trasposto nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto i corsi sulla sicurezza sul lavoro, volti ad acquisire le qualifiche di responsabile e o di addetto al primo soccorso così come di addetto antincendio, devono considerarsi validi in tutto il territorio europeo, con la semplice avvertenza che lo Stato ospitante può richiedere verifiche e o adempimenti particolari “ad integrandum”, che però non inficiano la validità della qualifica stessa. I corsi sulla sicurezza sul lavoro, in quanto scaturiscono da una direttiva europea, sono validi in tutti gli Stati membri, pur dovendo rispondere alle regole vigenti nei vari paesi UE. Luca Giulianelli: Secondo l'ente IPAF, che ha creato un consorzio di enti di formazione all'estero ed in Italia, rilasciano un attestato che dicono valga in ambito europeo diverso da quello italiano, che affermano venga emesso in accompagno al loro attestato. Quello IPAF, per la cronaca, rimanda ad uno standard inglese per quanto riguarda ad esempio le piattaforme PLE (che ho visto personalmente). Norberto Ferigato: Silvio Coxe "Con la direttiva Europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" ... La cosa non è così semplice! Gli attestati (come tutta la formazione formale, non formale e informal)e devono essere verificati da una Commissione (in Italia a livello Regionale) e quindi validati secondo percorsi espressi nei repertori. Solo a questo punto possono essere riconosciuti. Probabilmente occorrerà poi un lavoro di traduzione certificata. Inoltre l'Italia ha prorogato l'entrata in funzione al 2018. Ai fini della sicurezza del lavoro, tutto questo ha poco valore in quanto materia soggetta a normativa speciale e ogni Stato. Ritornando alla domanda iniziale, non ho avuto problemi fino ad oggi a far riconoscere la formazione svolta ai lavoratori (proponendo degli attestati tradotti in inglese o tedesco), sia in Germania che in Romania. Non ho mai operato con cantieri olandesi. Unico Stato in cui ad oggi ho dovuto far ripetere tutta la formazione (20h :-(( ) è stata la Spagna che ha una normativa simile alla nostra. Secondo l'ente IPAF". Si possono dire che le "card" IPAF sono mediamente riconosciute all'estero. Di recente però ho proposto attestati della formazione svolta secondo ASR del 22/02/2012, richiamando sia le Dir UE che le INDG163 (HSE) e BS 8460. Non ho avuto ad oggi problemi a far riconoscere tale formazione in UE ma anche in Canada o Australia. Comunque bravi quelli di IPAF a "inventarsi" un business. Alessandro Casartelli: ho un cliente che opera in francia, hanno verificato che il corso sia erogato in una lingua intesa dal lavoratore; rilasciato in italia e riconosciuto in francia. Luigi Trippa: Buongiorno a tutti, argomento molto interessante e già affrontato ... forse il nodo cruciale è la distinzione tra formazione di base e corsi addetti primo soccorso e antincendio oppure le abilitazioni all'uso di attrezzature (PLE, ponteggi, funi, macchine agricole... ecc)

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