martedì 30 giugno 2015
Committente, nolo a caldo, appalto e subappalto
Ipotizziamo di dover noleggiare un muletto con relativo operatore.
Chiediamo un preventivo alla ditta X. La ditta X ci fornisce un preventivo che noi accettiamo.
Successivamente la ditta X subappalta il lavoro alla ditta Y.
La ditta X deve informarci di aver subappaltato il lavoro alla ditta Y?
La risposta è sicuramente si per i seguenti motivi:
L'ambito sopra descritto rientra nel "nolo a caldo". Il nolo a caldo prevede che ci sia la presenza di un operatore. Considerando che l'utilizzo del muletto rientra tra le attività a rischio specifico è necessario che sia prevista sia la formazione che la sorveglianza sanitaria specifica. Rientra tra i diritti/doveri del committente e dell'impresa affidataria sapere con esattezza quale impresa effettuerà il lavoro, anche ai fini della verificae dell'idoneità professionale oltre che del DURC.
Vediamo come il codice Civile definisce l'appalto ed il subappalto:
Art. 1655 - Appalto.
[I]. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656 - Subappalto.
[I]. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Credo che il codice civile faccia ulteriore chiarezza e cioè: la ditta X può subappaltare il lavoro alla ditta Y ma il committente deve essere informato nei tempi che prevedano una verifica della ditta Y.
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