giovedì 8 gennaio 2015

LE RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE

 

 

Una sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 25986, fa chiarezza sulle responsabilità dei fabbricanti per quanto concerne il rilascio di un manuale di corretto uso e montaggio delle attrezzature. La sentenza avviene in seguito ad una causa relativa alla caduta di una torre (cd. americana) durante uno spettacolo musicale.

Responsabilità per infortunio di due persone a seguito della caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa, sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena per uno spettacolo musicale.
Secondo l'accusa, l'imputato,  legale rappresentante della " M. srl", che aveva realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90"- aveva, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"La condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.

In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne."

Il fatto:

 -1- Con sentenza del 15 dicembre 2009 il Tribunale di Grosseto ha ritenuto A. M. e S. L. colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di B. e di C. S., All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo.

In fatto, era accaduto che in un teatro all'aperto, durante uno spettacolo musicale, a causa di un improvviso temporale, era stata sospesa la manifestazione. Mentre il pubblico sì allontanava e venivano ritirati gli strumenti musicali, una forte raffica di vento aveva provocato la caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena. Detta torre era precipitata sul palco ed aveva investito S. B. e C. S., titolare l'uno, dipendente l'altro della ditta proprietaria del pianoforte appena portato via con l'ausilio di un trattorino. A causa dell'incidente, i due avevano riportato lesioni vertebrali dalle quali sono derivate malattie di durata superiore ai quaranta giorni.

Per quanto in questa sede interessa, secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'A. -legale rappresentante della " M. srl", che aveva realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90" alla ditta "Dream Solutions" di cui era responsabile lo S.- aveva, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.

-2- Con sentenza del 1 marzo 2012, la Corte d'Appello di Firenze, su impugnazione proposta dai due imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a due mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

-3- Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’A., che deduce:

a) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 e vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene il ricorrente che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto applicabile detta norma alla fattispecie in esame, posto che l'imputato non è produttore di macchinari, impianti o altri mezzi tecnici che comportino l'obbligo delle istruzioni previste da detta disposizione di legge; la struttura realizzata dall'imputato e dallo stesso venduta allo S., cioè, non potrebbe definirsi quale macchinario o impianto o strumento tecnico nel senso inteso da detta normativa, di guisa che non potrebbe sostenersi la violazione dell'art. 6 co. 3 del richiamato d.lgs;

b) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 cod. pen., 7 Cedu e 6 co. 3 del d.lgs n.626/94, laddove i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato, in quanto costruttore di macchinari, avesse l'obbligo di fornire, al momento della vendita dei prodotti dallo stesso fabbricati, istruzioni agli acquirenti;

c) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., laddove la corte territoriale ha addebitato all'imputato di non avere fornito allo S. anche le controventature ed ha sostenuto che tale omissione doveva ritenersi in relazione causale con l'evento determinatosi; fatto mai contestato;

d) Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa le cause del ribaltamento della torre;

e) Violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., laddove la corte territoriale ha sostenuto la sussistenza del nesso causale tra la presunta omissione dell'imputato (mancata fornitura delle istruzioni sulla controventazione) ed il ribaltamento della torre, nonché laddove ha negato l'intervento di altre cause nella determinazione dell'evento; vizio di motivazione sul punto e travisamento del fatto;

f) Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa la sufficienza delle istruzioni contente nel depliant consegnato allo S. e con riguardo alle contestazioni concernenti il non avere impedito a quest'ultimo di montare la torre senza la controventatura e di effettuare il collaudo della struttura prima che lo spettacolo avesse luogo;



Diritto




Il ricorso è infondato.

-1- Quanto ai due primi motivi proposti, congiuntamente esaminabili, osserva anzitutto la Corte che il tema della riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 della "Torre Trabes Euro 29", realizzata e venduta alla "Dream Solution" dall'azienda di cui l'imputato è legale rappresentante, non risulta essere stato oggetto di specifica doglianza davanti alla corte d'appello. In sede di gravame, invero, l'odierno ricorrente ha solo contestato l'accusa di avere fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi di protezione, avendo quindi implicitamente ammesso che la struttura in questione fosse un vero e proprio impianto, nei termini intesi dalla norma sopra richiamata.

Ciò, del resto, non par dubbio, ove si consideri che il termine "impianto" ricomprende qualsiasi struttura che si renda necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività.

in ogni caso, la questione risulta, oltre che tardiva ed infondata, anche priva di rilievo in termini difensivi, posto che, a prescindere dalla specifica violazione della norma richiamata, non può negarsi che la condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.

In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne.

Non può, peraltro, l'imputato eludere le proprie responsabilità sostenendo che la destinazione e la collocazione della torre non era nota ed era questione riguardante solo l'installatore. In realtà, la predisposizione di un manuale di istruzioni prescinde dalle concrete e diversificate utilizzazioni dell'impianto che, proprio perché sconosciute ai fabbricante, imponevano una specifica previsione delle diverse modalità di utilizzo e l'indicazione di precise istruzioni al riguardo.

Né può il ricorrente obiettare che l'azienda produttrice aveva messo a disposizione dell'acquirente dei depliants contenenti calcoli ragguagliati ad un elemento statico, spettando poi agli utilizzatori di avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione delle modalità d'impiego e per la valutazione della necessità di utilizzare elementi stabilizzanti suppletivi. In realtà, osserva la Corte, da un lato, che, come ha giustamente sostenuto il giudice del gravame, dei semplici depliants illustrativi sono ben altra cosa rispetto alle specifiche istruzioni e prescrizioni volte ad assicurare il corretto e sicuro montaggio del manufatto; dall'altro, che al fabbricante -che ha realizzato lo stesso manufatto e che ne conosceva, evidentemente, le capacità di tenuta e di risposta alle sollecitazioni esterne- spettava di eseguire le necessarie valutazioni tecniche in previsione, dell'uso del manufatto anche in area esterna, senza pretendere di attribuire a tecnici esterni, non compiutamente edotti delle capacità di resistenza della struttura, il compito d'individuare elementi stabilizzanti della stessa. Era, invero, il fabbricante obbligato ad individuare tali elementi ed a rapportarli anche al montaggio della struttura in luogo aperto -eventualità certo prevedibile in vista del diversificato impiego al quale tal genere di manufatto è destinato- laddove avrebbe dovuto evidentemente ricorrersi a più accurati ancoraggi per garantire la stabilità della struttura, esposta agli eventi atmosferici.

Lo stesso imputato, d'altra parte, dopo l'incidente occorso al Saloni ed al C., ha infine preso coscienza del problema ed ha incaricato il proprio tecnico di redigere delle istruzioni che prevedessero la necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la torre in questione, nel caso di un utilizzo della stessa in luogo aperto.

Quanto alla mancata previsione di sanzioni penali con riguardo alla violazione della norma sopra indicata, osserva la Corte, non solo che la colpa dell'imputato, come sopra rilevato, è certamente conseguente anche alla violazione delle norme generali di comportamento, ma anche che l'assenza di sanzioni penali non vale a rendere irrilevante, ai fini che oggi interessano, la violazione della predetta norma.

-2- Manifestamente infondata è la censura proposta con il terzo motivo di ricorso. In realtà contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il capo d'imputazione fa specifico riferimento all'assenza di una controventatura che, evidentemente, se fosse stata fornita e realizzata, avrebbe evitato il crollo della struttura e le relative conseguenze.

-3- Inammissibile, perché introduce considerazioni di merito non proponibili nella sede di legittimità e perché tende ad offrire una diversa valutazione degli elementi probatori utilizzati dai giudici del merito, è il quarto motivo di ricorso. I giudici del gravame hanno invero legittimamente ritenuto che la caduta della torre era stata determinata da un colpo di vento e hanno precisato che a tale conclusione sono pervenuti grazie alle dichiarazioni rese dal teste Catarsi, la cui credibilità, peraltro, il ricorrente non risulta avere mai messo in dubbio. Giustamente, inoltre, la caduta della torre è stata attribuita all’assenza di controventature che, se realizzate, avrebbero evitato il crollo.

Neanche risulta, peraltro, che tali censure siano state oggetto di specifico motivo d'appello; circostanza che ribadisce l'inammissibilità delle stesse in questa sede.

-4- Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso.

Per manifesta infondatezza, quello concernente il richiamo a responsabilità di terzi, posto che esse, ove anche esistenti, non escluderebbero la responsabilità dell'imputato; nonché quello relativo al nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento determinatosi, posto che è stato accertato, ed i giudici del merito lo hanno giustamente evidenziato, che la caduta della torre è stata provocata dalla mancanza di adeguati ancoraggi al suolo, non previsti né forniti dall'imputato che, della necessità, in determinate occasioni, del loro utilizzo, non ha fatto menzione alcuna all'acquirente, avendo anche omesso di indicare, in apposito libretto di istruzioni, le modalità di montaggio della torre. Per il resto, le osservazioni del ricorrente attengono al fatto e sono quindi estranee al giudizio dì legittimità.

-5- Ancora in fatto, oltre che generico, e dunque inammissibile, è l'ultimo dei motivi proposti.

In fatto, e tendente ad una rivalutazione degli elementi probatori in atti, è il capitolo del ricorso concernente le "istruzioni per il montaggio", in relazione al quale vale, peraltro, quanto sopra già osservato.

Generici ed inconferenti si presentano i capitoli relativi al non avere l'imputato impedito allo S. di montare la torre, in assenza di controventature, e di non avere provveduto a far collaudare la struttura prima che avesse luogo lo spettacolo. In realtà, a tali addebiti non fa cenno alcuno la sentenza impugnata, mentre nel capo d'imputazione ad essi si fa riferimento solo in quanto ritenuti conseguenti alla mancata indicazione di precise istruzioni di montaggio.

-6- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


 

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