mercoledì 1 febbraio 2012

I dispositivi di protezione individuale


In questo post, tratto da un mio articolo pubblicato sul n.4/2010 della rivista BACKSTAGE edita da Tecniche Nuove Milano, andremo a trattare a grandi linee tutto quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale comunemente noti come DPI.


Al Titolo III capo 2 del D.Lgs. 81/08 viene affrontata tutta la parte relativa ai dispositivi di protezione individuale comunemente noti come DPI.
All’art. 75 vediamo che “ I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Il datore di lavoro ha infatti il compito di effettuare diversi passaggi prima di ricorrere all’uso dei DPI.
In primo luogo deve valutare se, attraverso misure specifiche, sia possibile eliminare il potenziale fattore di rischio; in secondo luogo deve verificare l’efficacia delle misure tecniche, organizzative e procedurali messe in atto. Solo nel caso in cui le misure adottate non consentano di eliminare tutti i rischi allora si dovrà ricorrere ai sistemi di protezione individuali.
Il compito di valutarne l’adeguatezza e la loro fornitura spetta al datore di lavoro in base all’ art. 77 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi del datore di lavoro).
I DPI sono quindi obbligatori solo quando il rischio non può essere eliminato o ridotto in termini di accettabilità. Essi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (che recepisce la direttiva 89/686/CEE, che riporta le caratteristiche tecniche di questi dispositivi a cui debbono fare riferimento in modo vincolante i progettisti ed i costruttori) e sue successive modificazioni (art. 76 del D.Lgs. 81/08 – Requisiti dei DPI -).
La condizione di utilizzo da parte del lavoratore è fortemente assoggettata alla loro ergonomia . Più comodo sarà e più facilmente verrà indossato.
Scegliere un DPI non è una cosa semplice soprattutto in un settore come quello dello spettacolo. In questo campo i rischi sono spesso diversi e proprio per questo motivo è necessaria un’attenta ed approfondita analisi da farsi volta per volta, allestimento dopo allestimento, piazza dopo piazza.
Prima di entrare nello specifico di quali sono i DPI più utilizzati è utile capire quali attrezzature sono considerati DPI e quali no .
All’ art. 74 del D.Lgs. 81/08 vediamo che “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Lo stesso articolo precisa al punto 2 quali attrezzature non sono DPI e cioè:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Ho volutamente saltato i punti che non rientrano nell’argomento da noi trattato.
Vediamo ora quali sono quelli più utilizzati nel settore dello spettacolo considerando che fatta eccezione per le scarpe antinfortunistica, che il lavoratore dovrebbe sempre indossare, gli altri DPI posso essere usati o non usati in base all’esposizione al rischio e comunque sempre a discrezione del datore di lavoro, del proposto e dello stesso lavoratore. Si rende utile una ulteriore precisazione e cioè che tutti i DPI, devono rispondere alle norme di “buona tecnica” UNI.

Caschi: L’ergonomia sui caschi è fondamentale. Il peso di un buon casco è di circa 380 grammi. UNI-EN 397 è la norma europea relativa ai caschi per l’industria e l’edilizia i quali vengono utilizzati anche nel settore dello spettacolo. Secondo questa norma, il casco di protezione è composto da una calotta esterna e da un rivestimento interno. L’effetto protettivo del casco di protezione è basato sulla sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonché sulla sua resistenza alla perforazione da oggetti acuminati o taglienti.
Scarpe: Il primo quesito che ci si pone davanti è: scarpe conduttive, antistatiche o dielettriche?
Le scarpe conduttive sono indicate nel caso in cui si voglia scaricare a terra la carica elettrostatica accumulata, evitando così scintille pericolose quando si lavora nei pressi di atmosfere esplosive. Le scarpe antistatiche offrono un buon isolamento da terra per la maggior parte dei lavori in bassa tensione e sono quindi consigliate per tutti i tipi di lavori tranne per i lavori svolti sotto tensione dove è invece necessario l'utilizzo di scarpe dielettriche. Le scarpe più utilizzate nel nostro settore sono le antistatiche con lamina antiforo, tallone con assorbimento di energia e puntale resistente; le S1P rispecchiano queste caratteristiche.
Guanti: Si sconsiglia l’utilizzo dello stesso tipo di guanto per tutti i tipi di lavorazione. E’ necessario fornirsi di guanti diversi in base al lavoro svolto.
Sui guanti di protezione si applica la norma UNI-EN388 per quanto riguarda le aggressioni fisiche e meccaniche tramite l'abrasione, il taglio da lama, la perforazione e lo strappo. Questa norma non si applica ai guanti antivibrazione.
Imbracature: Anche in questo caso si consiglia l’imbracatura più adatta al tipo di lavoro che si svolge. L’imbracatura può essere usata per lavori in quota o può essere usata soltanto come sicurezza in caso di caduta accidentale.
I riferimenti sono la UNI-EN 361 e la EN 358.
Paracaduti: Valutare sempre la lunghezza della fune (ne esistono di diverse misure) in base alla distanza tra il punto di aggancio e l’imbracatura evitando così prolungamenti con corde o funi che altererebbero il DPI.
Riferimenti UNI-EN 360 (sistema arresto caduta di tipo retrattile).
Otoprottettori: Anche in questo caso si consiglia l’otoprotettore più adatto al tipo di lavoro che si svolge. Devono essere utilizzati quando i limiti di esposizione al rumore superano o si avvicinano alla soglia del rischio. Attenzione sempre all’isolamento acustico che può causare problemi nel caso in cui si lavori a contatto con altri lavoratori (cosa che spesso accade). Sentire quello che accade intorno a noi è importante per evitare incidenti.
Occhiali e maschere: Anche in questo caso si consiglia l’occhiale o la maschera protettiva più adatta al tipo di lavoro che si svolge. La norma di riferimento è la UNI-EN 166 –165 –170 -172 che ne definisce i requisiti costruttivi.
Mascherine protettive: La norma europea sui respiratori per polveri senza manutenzione è la UNI-EN149. Questa norma europea è stata recentemente rivista e per i respiratori di nuova produzione la EN 149/01 sostituisce la EN 149/91.


Tutti i lavoratori, in base all’ art. 78 del D.Lgs. 81/08 (Obblighi dei lavoratori), devono averne cura, non devono apportarvi modifiche di propria iniziativa, devono riconsegnare gli stessi al termine del loro utilizzo seguendo le procedure aziendali e devono “segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.
Il datore di lavoro deve comunque , prima di consegnare i DPI, attivare la formazione e fornire tutte le informazioni utili ai fini di un loro uso corretto e consapevole in base all’art. 77, punti e ed h, del D.Lgs. 81/08.

GIUSEPPE PATTI

1 commento:

Alessandro ha detto...

Ottimo articolo che descrive bene tutti i DPI.
Chiaramente fondamentale e obbligatoria anche la formazione sulla sicurezza rispetto all'utilizzo dei dispositivi di protezione.