sabato 30 maggio 2009
DISTANZA DI SICUREZZA NEI PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE
Prevenzione degli incendi in palcoscenico: l’importanza della distanza di sicurezza dei proiettori
Per prevenire il rischio di incendi in palcoscenico, è fondamentale rispettare le distanze minime di sicurezza nell’installazione dei proiettori di illuminazione. Questi dispositivi, utilizzati dai tecnici elettricisti, devono essere posizionati ad adeguata distanza da oggetti o superfici potenzialmente infiammabili, al fine di evitare pericolosi fenomeni di surriscaldamento.
Ogni proiettore riporta su un’etichetta laterale la distanza minima da rispettare tra la sorgente luminosa e la superficie illuminata. Questo valore non è indicativo, ma rappresenta un requisito di sicurezza essenziale, valido in ogni condizione, indipendentemente dalla natura del materiale illuminato.
In particolare, nel caso delle lampade alogene, la temperatura raggiunta dal filamento può superare i 1400 °C. È proprio questa temperatura così elevata a permettere il ciclo chimico rigenerativo tipico di tali lampade, in cui il tungsteno vaporizzato si combina temporaneamente con gli alogeni per poi ritornare al filamento. Tuttavia, tale calore si disperde anche nell’ambiente circostante, aumentando il rischio di innesco se nelle vicinanze sono presenti materiali combustibili.
La normativa e i manuali dei costruttori indicano una distanza minima di sicurezza proprio per limitare questo rischio. Naturalmente, il livello di pericolo varia in base al tipo di materiale coinvolto: un elemento di scena trattato con ritardanti di fiamma comporta rischi diversi rispetto a un telo sintetico non certificato. In ogni caso, la distanza indicata va sempre rispettata, a prescindere dal tipo di materiale.
Chi non ha mai vissuto un episodio di incendio potrebbe sottovalutare questa precauzione. Tuttavia, posso testimoniare direttamente due casi in cui, a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, si sono innescati principi di incendio su materiali di sartoria e scenotecnica. In entrambi i casi, solo il tempestivo intervento degli operatori ha evitato conseguenze più gravi.
Rispettare la distanza di sicurezza dei proiettori non è un’opzione: è una misura fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e tutelare l’incolumità delle persone e dei beni in scena.
martedì 19 maggio 2009
IL RISCHIO RUMORE IN TEATRO
Il rischio rumore in teatro: tra valutazione e prevenzione
Parlare di rischio rumore in ambito teatrale non è semplice. La complessità delle attività svolte e la peculiarità degli ambienti hanno spinto il legislatore a rinviare, di un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l’emanazione di specifiche linee guida per il settore musicale e le attività ricreative, affidata alla Conferenza Permanente Stato-Regioni.
Tuttavia, questo rinvio non esonera dalla necessità di effettuare un'accurata valutazione e misurazione del rischio rumore in ambito teatrale, in particolare per le attività in palcoscenico. Qui, infatti, il lavoro può essere assimilato, per modalità e strumenti, a quello svolto in un cantiere o in officina.
Le attività rumorose in palcoscenico
Anche se gli allestimenti scenici arrivano generalmente già predisposti, è frequente dover effettuare adattamenti in loco, soprattutto in presenza di strutture metalliche (sempre più utilizzate rispetto al legno). Queste operazioni possono richiedere l’impiego di utensili rumorosi come:
smerigliatrici
trapani
saldatrici
A svolgere questi interventi sono spesso tecnici macchinisti – talvolta non adeguatamente formati o informati – oppure ditte specializzate nella lavorazione dei metalli, appaltate per gli allestimenti più complessi. Ciò evidenzia che anche il palcoscenico è ambiente di lavoro soggetto a rischio rumore.
Sorveglianza sanitaria e tutela uditiva
La sorveglianza sanitaria dovrebbe coinvolgere non solo i tecnici macchinisti e gli attrezzisti, ma tutti i lavoratori presenti in palcoscenico, in quanto potenzialmente esposti a livelli sonori dannosi. Il rischio rumore, se sottovalutato, può condurre a ipoacusia professionale, una delle malattie più frequentemente denunciate all’INAIL.
In Europa, le spese sanitarie legate alla perdita dell’udito rappresentano circa il 10% dei costi complessivi per malattie professionali. Per questo motivo il Consiglio Europeo ha ampliato il campo di applicazione della direttiva sul rumore e ha previsto un riesame periodico dei valori limite alla luce dei progressi tecnologici e scientifici.
Quadro normativo
In Italia, il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, che recepisce la Direttiva 2003/10/CE, è stato integrato nel D.Lgs. 81/2008, in particolare nel Titolo VIII, Capo II (articoli 187-198). L’art. 180 definisce gli agenti fisici, tra cui il rumore.
Le principali disposizioni includono:
Valutazione dei rischi (art. 181)
Misure di eliminazione o riduzione del rischio (art. 182)
Tutela dei lavoratori sensibili (art. 183)
Informazione e formazione (art. 184)
Sorveglianza sanitaria (art. 185)
Cartelle sanitarie e di rischio (art. 186)
Che cos’è il rumore?
Il rumore è definito come un insieme complesso di suoni, di frequenze e durate variabili, che si propagano attraverso vibrazioni meccaniche nei mezzi elastici. Può causare danni:
Uditivi, con manifestazioni progressive di ipoacusia, acufeni, vertigini, sordità;
Extra-uditivi, influenzando equilibrio, sistema nervoso, apparato respiratorio, digerente, vascolare.
Definizioni tecniche rilevanti
Pressione acustica di picco (p-peak): valore massimo della pressione istantanea ponderata in frequenza C.
Livello di esposizione giornaliera al rumore (L_EX,8h): valore medio ponderato su 8 ore lavorative.
Livello di esposizione settimanale (L_EX,w): media su 5 giornate da 8 ore (secondo ISO 1999:1990).
Valori limite di esposizione (art. 189)
Valori limite:
L_EX = 87 dB(A), p-peak = 200 nPa (140 dB(C))
Valori superiori di azione:
L_EX = 85 dB(A), p-peak = 140 nPa (137 dB(C))
Valori inferiori di azione:
L_EX = 80 dB(A), p-peak = 112 nPa (135 dB(C))
In caso di esposizione fortemente variabile, è ammesso l’uso del valore settimanale, purché non si superi il limite massimo di 87 dB(A).
Obblighi del datore di lavoro (art. 190)
La valutazione dell’esposizione deve considerare:
livello, tipo e durata dell’esposizione, incluso il rumore impulsivo;
effetti sinergici tra rumore e altre sostanze tossiche o vibrazioni;
interazioni tra rumore e segnali acustici di sicurezza;
emissioni acustiche delle attrezzature;
disponibilità di alternative tecnologiche meno rumorose;
utilizzo dei DPI uditivi;
estensione dell’esposizione oltre l’orario lavorativo ordinario;
risultati della sorveglianza sanitaria.
Anche quando l’esposizione supera i valori superiori di azione, è possibile proseguire l’attività a condizione che siano garantite:
fornitura e uso di dispositivi di protezione dell’udito;
adeguata formazione e informazione;
controlli sanitari periodici.
In tali casi, la misurazione dei livelli sonori ha lo scopo principale di individuare misure tecniche e organizzative di prevenzione.
domenica 10 maggio 2009
Rischio cadute dall'alto
Lavori in quota: obblighi normativi, misure di prevenzione e dispositivi anticaduta
I lavori in quota costituiscono da sempre una delle attività a più elevato rischio di infortunio nei luoghi di lavoro. Tale criticità ha portato il legislatore a intervenire con misure sempre più mirate alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto. In particolare, il Decreto Legislativo 235/2003 ha introdotto la definizione di lavoro in quota come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile”.
Il successivo D.Lgs. 81/2008, al Titolo IV – Capo II e negli Allegati XVIII-XXIII, ha rafforzato il quadro normativo, introducendo novità significative, tra cui la disciplina dei ponteggi e l’estensione degli obblighi di sicurezza anche ai lavoratori autonomi impegnati in lavori in quota.
La valutazione del rischio
È obbligo del datore di lavoro effettuare un’attenta valutazione del rischio specifico, che comprenda:
l’identificazione dei pericoli legati alla caduta dall’alto;
la stima della probabilità di accadimento degli eventi lesivi;
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La priorità deve essere attribuita alle misure di protezione collettiva, tese all’eliminazione o alla riduzione del rischio alla fonte, come previsto dall’art. 111, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute
Qualora non sia possibile adottare misure collettive, l’art. 115 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, composti da vari elementi (non sempre presenti contemporaneamente), tra cui:
Assorbitori di energia, che limitano le sollecitazioni dinamiche trasmesse al corpo del lavoratore in caso di caduta;
Connettori e cordini, che costituiscono gli elementi di collegamento tra il corpo e il punto di ancoraggio;
Dispositivi di ancoraggio, fissi o mobili;
Dispositivi retrattili, dotati di meccanismo autobloccante e sistema automatico di ritorno del cordino;
Guide o linee vita rigide, fissate strutturalmente per impedire spostamenti laterali;
Guide o linee vita flessibili, realizzate in fune metallica o corda sintetica, ancorate in alto;
Imbracature di sicurezza, per la presa del corpo.
Questi sistemi di arresto caduta devono sempre includere un collegamento affidabile a un punto di ancoraggio sicuro, e devono garantire l’arresto della caduta in condizioni di sicurezza per l’operatore.
Formazione, idoneità e addestramento
La valutazione del rischio deve considerare anche fattori legati alla persona del lavoratore, tra cui:
l’idoneità psico-fisica all’attività in quota;
un’adeguata informazione e formazione, mirata alle specifiche operazioni da svolgere;
un addestramento tecnico qualificato, che comprenda anche le manovre di salvataggio e le procedure di emergenza da attuare in caso di incidente.
Linee guida operative
Un utile supporto tecnico per la scelta, l’uso e la manutenzione dei DPI contro le cadute dall’alto è rappresentato dalle Linee guida redatte dall’ISPESL, che offrono indicazioni operative per tutti gli attori del sistema di prevenzione.
Le linee guida sono consultabili al seguente link:
Linee guida DPI anticaduta – ISPESL (PDF)
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