martedì 19 maggio 2009

IL RISCHIO RUMORE IN TEATRO

Il rischio rumore in teatro: tra valutazione e prevenzione Parlare di rischio rumore in ambito teatrale non è semplice. La complessità delle attività svolte e la peculiarità degli ambienti hanno spinto il legislatore a rinviare, di un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, l’emanazione di specifiche linee guida per il settore musicale e le attività ricreative, affidata alla Conferenza Permanente Stato-Regioni. Tuttavia, questo rinvio non esonera dalla necessità di effettuare un'accurata valutazione e misurazione del rischio rumore in ambito teatrale, in particolare per le attività in palcoscenico. Qui, infatti, il lavoro può essere assimilato, per modalità e strumenti, a quello svolto in un cantiere o in officina. Le attività rumorose in palcoscenico Anche se gli allestimenti scenici arrivano generalmente già predisposti, è frequente dover effettuare adattamenti in loco, soprattutto in presenza di strutture metalliche (sempre più utilizzate rispetto al legno). Queste operazioni possono richiedere l’impiego di utensili rumorosi come: smerigliatrici trapani saldatrici A svolgere questi interventi sono spesso tecnici macchinisti – talvolta non adeguatamente formati o informati – oppure ditte specializzate nella lavorazione dei metalli, appaltate per gli allestimenti più complessi. Ciò evidenzia che anche il palcoscenico è ambiente di lavoro soggetto a rischio rumore. Sorveglianza sanitaria e tutela uditiva La sorveglianza sanitaria dovrebbe coinvolgere non solo i tecnici macchinisti e gli attrezzisti, ma tutti i lavoratori presenti in palcoscenico, in quanto potenzialmente esposti a livelli sonori dannosi. Il rischio rumore, se sottovalutato, può condurre a ipoacusia professionale, una delle malattie più frequentemente denunciate all’INAIL. In Europa, le spese sanitarie legate alla perdita dell’udito rappresentano circa il 10% dei costi complessivi per malattie professionali. Per questo motivo il Consiglio Europeo ha ampliato il campo di applicazione della direttiva sul rumore e ha previsto un riesame periodico dei valori limite alla luce dei progressi tecnologici e scientifici. Quadro normativo In Italia, il D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, che recepisce la Direttiva 2003/10/CE, è stato integrato nel D.Lgs. 81/2008, in particolare nel Titolo VIII, Capo II (articoli 187-198). L’art. 180 definisce gli agenti fisici, tra cui il rumore. Le principali disposizioni includono: Valutazione dei rischi (art. 181) Misure di eliminazione o riduzione del rischio (art. 182) Tutela dei lavoratori sensibili (art. 183) Informazione e formazione (art. 184) Sorveglianza sanitaria (art. 185) Cartelle sanitarie e di rischio (art. 186) Che cos’è il rumore? Il rumore è definito come un insieme complesso di suoni, di frequenze e durate variabili, che si propagano attraverso vibrazioni meccaniche nei mezzi elastici. Può causare danni: Uditivi, con manifestazioni progressive di ipoacusia, acufeni, vertigini, sordità; Extra-uditivi, influenzando equilibrio, sistema nervoso, apparato respiratorio, digerente, vascolare. Definizioni tecniche rilevanti Pressione acustica di picco (p-peak): valore massimo della pressione istantanea ponderata in frequenza C. Livello di esposizione giornaliera al rumore (L_EX,8h): valore medio ponderato su 8 ore lavorative. Livello di esposizione settimanale (L_EX,w): media su 5 giornate da 8 ore (secondo ISO 1999:1990). Valori limite di esposizione (art. 189) Valori limite: L_EX = 87 dB(A), p-peak = 200 nPa (140 dB(C)) Valori superiori di azione: L_EX = 85 dB(A), p-peak = 140 nPa (137 dB(C)) Valori inferiori di azione: L_EX = 80 dB(A), p-peak = 112 nPa (135 dB(C)) In caso di esposizione fortemente variabile, è ammesso l’uso del valore settimanale, purché non si superi il limite massimo di 87 dB(A). Obblighi del datore di lavoro (art. 190) La valutazione dell’esposizione deve considerare: livello, tipo e durata dell’esposizione, incluso il rumore impulsivo; effetti sinergici tra rumore e altre sostanze tossiche o vibrazioni; interazioni tra rumore e segnali acustici di sicurezza; emissioni acustiche delle attrezzature; disponibilità di alternative tecnologiche meno rumorose; utilizzo dei DPI uditivi; estensione dell’esposizione oltre l’orario lavorativo ordinario; risultati della sorveglianza sanitaria. Anche quando l’esposizione supera i valori superiori di azione, è possibile proseguire l’attività a condizione che siano garantite: fornitura e uso di dispositivi di protezione dell’udito; adeguata formazione e informazione; controlli sanitari periodici. In tali casi, la misurazione dei livelli sonori ha lo scopo principale di individuare misure tecniche e organizzative di prevenzione.

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