domenica 10 maggio 2009
Rischio cadute dall'alto
Lavori in quota: obblighi normativi, misure di prevenzione e dispositivi anticaduta
I lavori in quota costituiscono da sempre una delle attività a più elevato rischio di infortunio nei luoghi di lavoro. Tale criticità ha portato il legislatore a intervenire con misure sempre più mirate alla prevenzione del rischio di caduta dall’alto. In particolare, il Decreto Legislativo 235/2003 ha introdotto la definizione di lavoro in quota come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile”.
Il successivo D.Lgs. 81/2008, al Titolo IV – Capo II e negli Allegati XVIII-XXIII, ha rafforzato il quadro normativo, introducendo novità significative, tra cui la disciplina dei ponteggi e l’estensione degli obblighi di sicurezza anche ai lavoratori autonomi impegnati in lavori in quota.
La valutazione del rischio
È obbligo del datore di lavoro effettuare un’attenta valutazione del rischio specifico, che comprenda:
l’identificazione dei pericoli legati alla caduta dall’alto;
la stima della probabilità di accadimento degli eventi lesivi;
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La priorità deve essere attribuita alle misure di protezione collettiva, tese all’eliminazione o alla riduzione del rischio alla fonte, come previsto dall’art. 111, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute
Qualora non sia possibile adottare misure collettive, l’art. 115 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo di idonei sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, composti da vari elementi (non sempre presenti contemporaneamente), tra cui:
Assorbitori di energia, che limitano le sollecitazioni dinamiche trasmesse al corpo del lavoratore in caso di caduta;
Connettori e cordini, che costituiscono gli elementi di collegamento tra il corpo e il punto di ancoraggio;
Dispositivi di ancoraggio, fissi o mobili;
Dispositivi retrattili, dotati di meccanismo autobloccante e sistema automatico di ritorno del cordino;
Guide o linee vita rigide, fissate strutturalmente per impedire spostamenti laterali;
Guide o linee vita flessibili, realizzate in fune metallica o corda sintetica, ancorate in alto;
Imbracature di sicurezza, per la presa del corpo.
Questi sistemi di arresto caduta devono sempre includere un collegamento affidabile a un punto di ancoraggio sicuro, e devono garantire l’arresto della caduta in condizioni di sicurezza per l’operatore.
Formazione, idoneità e addestramento
La valutazione del rischio deve considerare anche fattori legati alla persona del lavoratore, tra cui:
l’idoneità psico-fisica all’attività in quota;
un’adeguata informazione e formazione, mirata alle specifiche operazioni da svolgere;
un addestramento tecnico qualificato, che comprenda anche le manovre di salvataggio e le procedure di emergenza da attuare in caso di incidente.
Linee guida operative
Un utile supporto tecnico per la scelta, l’uso e la manutenzione dei DPI contro le cadute dall’alto è rappresentato dalle Linee guida redatte dall’ISPESL, che offrono indicazioni operative per tutti gli attori del sistema di prevenzione.
Le linee guida sono consultabili al seguente link:
Linee guida DPI anticaduta – ISPESL (PDF)
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