domenica 9 novembre 2008
Informazione e Formazione
Formazione e verifica delle competenze: un dovere condiviso nella gestione della sicurezza
Nel contesto delle attività lavorative disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che definisce le mansioni attribuite ai lavoratori dal quinto al primo livello, assume un rilievo centrale il tema della formazione alla sicurezza.
La formazione non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma è un fattore abilitante per l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi attività lavorativa. La sua adeguatezza costituisce un prerequisito essenziale affinché un lavoratore possa essere legittimamente adibito a una determinata mansione.
Ruoli e responsabilità nella verifica della formazione
È compito del preposto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, verificare che il lavoratore abbia ricevuto una formazione adeguata prima di assegnargli qualsiasi incarico. L’adempimento di questo dovere è fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per garantire l’efficacia delle misure organizzative in materia di sicurezza.
Parallelamente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolgono un ruolo di vigilanza trasversale: essi sono tenuti a verificare che la formazione sia stata erogata non solo ai lavoratori, ma anche a preposti e dirigenti. In caso di riscontro di carenze formative, gli RLS hanno l’obbligo di:
richiedere formalmente l’intervento del Datore di Lavoro, affinché venga sanata l’inadempienza;
segnalare la situazione agli organi competenti della USL, in qualità di autorità di vigilanza.
Riferimenti normativi – Articolo 73, D.Lgs. 81/2008
L’articolo 73 del Testo Unico sulla Sicurezza approfondisce gli obblighi in materia di informazione e formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro:
Il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti agli articoli 36 e 37, deve garantire che ogni lavoratore incaricato dell’uso di attrezzature:
riceva informazioni, istruzioni e formazione adeguata, in relazione alle condizioni di impiego delle attrezzature;
sia formato anche sulle situazioni anomale prevedibili.
Il datore di lavoro ha inoltre il dovere di informare i lavoratori sui rischi connessi all’uso delle attrezzature, inclusi:
quelli derivanti da attrezzature presenti nello stesso ambiente di lavoro, anche se non direttamente utilizzate dai lavoratori;
eventuali modifiche intervenute nel tempo sulle attrezzature stesse.
Le informazioni e istruzioni d’uso devono essere comprensibili, garantendo l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte dei lavoratori coinvolti.
Particolare attenzione è riservata alle attrezzature che, ai sensi dell’articolo 71, comma 7, richiedono conoscenze e responsabilità specifiche: in questi casi, la formazione deve essere specifica e approfondita, tale da assicurare un utilizzo corretto e sicuro, anche in relazione ai potenziali rischi per terzi.
Conclusione
Il sistema della sicurezza sul lavoro si fonda sulla circolarità delle responsabilità: il datore di lavoro è il primo garante della formazione, ma la sorveglianza sul rispetto di tale obbligo coinvolge anche preposti e RLS, chiamati ad agire con tempestività e competenza in presenza di carenze. Solo una formazione completa, aggiornata e verificata consente di realizzare un ambiente di lavoro realmente sicuro.
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1 commento:
In questi giorni l'Inail ha svolto una inchiesta per osservare cosa i lavoratori pensano della sicurezza. Ecco cosa viene fuori dal seguente sito dell'Inail:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=News_prima_pagina/2009/Lavoro_e_sicurezza/info951846339.jsp
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