sabato 27 settembre 2008

Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria

Art. 38 – Requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente 1. Titoli o requisiti richiesti (alternativi): a) Specializzazione in: Medicina del lavoro Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica b) Docenza in una delle seguenti discipline: Medicina del lavoro Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Tossicologia industriale Igiene industriale Fisiologia e igiene del lavoro Clinica del lavoro c) Autorizzazione ex art. 55, D.Lgs. 277/1991 d) Specializzazione in: Igiene e medicina preventiva Medicina legale 2. Obblighi per i soggetti con specializzazione ex lettera d): Obbligo di frequentare percorsi formativi universitari specifici (definiti con decreto congiunto MIUR–Ministero Salute). Esenzione dal suddetto obbligo se: Già svolgono l’attività di medico competente alla data di entrata in vigore del decreto; Oppure hanno svolto tale attività per almeno un anno nei tre anni precedenti. In questi casi, è necessaria un’attestazione del datore di lavoro da presentare alla Regione. 3. Obbligo di partecipazione al programma ECM: Obbligatoria dal triennio successivo all’entrata in vigore del decreto. Almeno il 70% dei crediti deve essere conseguito nella disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 4. Iscrizione: I medici con i requisiti devono essere iscritti all’elenco dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute. Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente 1. Principi di riferimento: Medicina del lavoro Codice etico ICOH (International Commission on Occupational Health) 2. Modalità di incarico: a) Dipendente o collaboratore di struttura esterna pubblica/privata convenzionata b) Libero professionista c) Dipendente del datore di lavoro 3. Incompatibilità: I dipendenti pubblici assegnati a uffici di vigilanza non possono svolgere attività di medico competente. 4. Garanzie del datore di lavoro: Deve assicurare condizioni operative adeguate e garantire l’autonomia del medico competente. 5. Collaborazioni specialistiche: Possibile avvalersi di specialisti per accertamenti diagnostici, con spese a carico del datore di lavoro. 6. Nominabilità multipla: In aziende complesse (più sedi o gruppi di imprese) è ammessa la nomina di più medici, con uno designato al coordinamento. Art. 40 – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale 1. Comunicazioni obbligatorie: Entro il 1º trimestre dell’anno successivo, trasmissione telematica ai servizi territoriali dei dati collettivi sanitari e di rischio (Allegato 3B), disaggregati per genere. 2. Trasmissione dati a livello nazionale: Le Regioni/Province Autonome aggregano i dati e li inviano a ISPESL. Art. 41 – Sorveglianza sanitaria 1. Obbligatorietà: a) Nei casi previsti dalla legge, direttive UE e indicazioni della Commissione consultiva (art. 6) b) Su richiesta motivata del lavoratore 2. Visite previste: a) Visita preventiva (idoneità iniziale alla mansione) b) Visita periodica (frequenza annuale salvo diversa indicazione del medico) c) Visita su richiesta (se motivata da rischi o condizioni di salute) d) Visita per cambio mansione e) Visita alla cessazione (se previsto dalla normativa) 3. Divieti: Le visite non possono essere effettuate: Preassunzione Accertamento gravidanza Altri casi vietati dalla legge 4. Costi e contenuti: A carico del datore di lavoro Comprendono esami clinici/biologici e accertamenti per alcol/sostanze (dove previsti) 5. Documentazione: Esiti allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, Allegato 3A) 6. Giudizi espressi dal medico: a) Idoneità b) Idoneità parziale (temporanea o permanente, con limitazioni) c) Inidoneità temporanea (specificare durata) d) Inidoneità permanente 7. Comunicazione: I giudizi devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. 8. Ricorso: Possibile entro 30 giorni all’organo di vigilanza, che può confermare, modificare o revocare il giudizio. Art. 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità 1. Misure da adottare: Il datore di lavoro deve attuare le indicazioni del medico. In caso di inidoneità, il lavoratore va adibito, ove possibile, ad altra mansione compatibile. 2. Salvaguardie contrattuali: Se assegnato a mansioni inferiori, il lavoratore mantiene: Retribuzione Qualifica precedente In caso di mansioni equivalenti o superiori si applicano: Art. 2103 c.c. Art. 52 D.Lgs. 165/2001 (per il pubblico impiego) Art. 25 – Obblighi del medico competente 1. Compiti principali: a) Collaborazione alla valutazione dei rischi b) Collaborazione a: Sorveglianza sanitaria Misure di tutela della salute e integrità psico-fisica Formazione e informazione Organizzazione del primo soccorso Programmi di promozione della salute b) Programmare e realizzare la sorveglianza sanitaria tramite protocolli sanitari basati: sui rischi specifici sugli indirizzi scientifici aggiornati (Nota: L'articolo 25 prosegue con ulteriori obblighi già noti, tra cui gestione delle cartelle sanitarie, tenuta dell’archivio, partecipazione alla riunione periodica, ecc.)

1 commento:

Consulenza sicurezza sul lavoro ha detto...

In azienda dove lavoro, quest'anno hanno introdotto finalmente la sorveglianza sanitaria. Si sono rivolti ad una agenzia specializzata nella consulenza sicurezza sul lavoro