sabato 27 settembre 2008
Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria
Art. 38 – Requisiti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente
1. Titoli o requisiti richiesti (alternativi):
a) Specializzazione in:
Medicina del lavoro
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
b) Docenza in una delle seguenti discipline:
Medicina del lavoro
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
Tossicologia industriale
Igiene industriale
Fisiologia e igiene del lavoro
Clinica del lavoro
c) Autorizzazione ex art. 55, D.Lgs. 277/1991
d) Specializzazione in:
Igiene e medicina preventiva
Medicina legale
2. Obblighi per i soggetti con specializzazione ex lettera d):
Obbligo di frequentare percorsi formativi universitari specifici (definiti con decreto congiunto MIUR–Ministero Salute).
Esenzione dal suddetto obbligo se:
Già svolgono l’attività di medico competente alla data di entrata in vigore del decreto;
Oppure hanno svolto tale attività per almeno un anno nei tre anni precedenti.
In questi casi, è necessaria un’attestazione del datore di lavoro da presentare alla Regione.
3. Obbligo di partecipazione al programma ECM:
Obbligatoria dal triennio successivo all’entrata in vigore del decreto.
Almeno il 70% dei crediti deve essere conseguito nella disciplina:
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
4. Iscrizione:
I medici con i requisiti devono essere iscritti all’elenco dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute.
Art. 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
1. Principi di riferimento:
Medicina del lavoro
Codice etico ICOH (International Commission on Occupational Health)
2. Modalità di incarico:
a) Dipendente o collaboratore di struttura esterna pubblica/privata convenzionata
b) Libero professionista
c) Dipendente del datore di lavoro
3. Incompatibilità:
I dipendenti pubblici assegnati a uffici di vigilanza non possono svolgere attività di medico competente.
4. Garanzie del datore di lavoro:
Deve assicurare condizioni operative adeguate e garantire l’autonomia del medico competente.
5. Collaborazioni specialistiche:
Possibile avvalersi di specialisti per accertamenti diagnostici, con spese a carico del datore di lavoro.
6. Nominabilità multipla:
In aziende complesse (più sedi o gruppi di imprese) è ammessa la nomina di più medici, con uno designato al coordinamento.
Art. 40 – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale
1. Comunicazioni obbligatorie:
Entro il 1º trimestre dell’anno successivo, trasmissione telematica ai servizi territoriali dei dati collettivi sanitari e di rischio (Allegato 3B), disaggregati per genere.
2. Trasmissione dati a livello nazionale:
Le Regioni/Province Autonome aggregano i dati e li inviano a ISPESL.
Art. 41 – Sorveglianza sanitaria
1. Obbligatorietà:
a) Nei casi previsti dalla legge, direttive UE e indicazioni della Commissione consultiva (art. 6)
b) Su richiesta motivata del lavoratore
2. Visite previste:
a) Visita preventiva (idoneità iniziale alla mansione)
b) Visita periodica (frequenza annuale salvo diversa indicazione del medico)
c) Visita su richiesta (se motivata da rischi o condizioni di salute)
d) Visita per cambio mansione
e) Visita alla cessazione (se previsto dalla normativa)
3. Divieti:
Le visite non possono essere effettuate:
Preassunzione
Accertamento gravidanza
Altri casi vietati dalla legge
4. Costi e contenuti:
A carico del datore di lavoro
Comprendono esami clinici/biologici e accertamenti per alcol/sostanze (dove previsti)
5. Documentazione:
Esiti allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, Allegato 3A)
6. Giudizi espressi dal medico:
a) Idoneità
b) Idoneità parziale (temporanea o permanente, con limitazioni)
c) Inidoneità temporanea (specificare durata)
d) Inidoneità permanente
7. Comunicazione:
I giudizi devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore.
8. Ricorso:
Possibile entro 30 giorni all’organo di vigilanza, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Art. 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità
1. Misure da adottare:
Il datore di lavoro deve attuare le indicazioni del medico.
In caso di inidoneità, il lavoratore va adibito, ove possibile, ad altra mansione compatibile.
2. Salvaguardie contrattuali:
Se assegnato a mansioni inferiori, il lavoratore mantiene:
Retribuzione
Qualifica precedente
In caso di mansioni equivalenti o superiori si applicano:
Art. 2103 c.c.
Art. 52 D.Lgs. 165/2001 (per il pubblico impiego)
Art. 25 – Obblighi del medico competente
1. Compiti principali:
a) Collaborazione alla valutazione dei rischi
b) Collaborazione a:
Sorveglianza sanitaria
Misure di tutela della salute e integrità psico-fisica
Formazione e informazione
Organizzazione del primo soccorso
Programmi di promozione della salute
b) Programmare e realizzare la sorveglianza sanitaria tramite protocolli sanitari basati:
sui rischi specifici
sugli indirizzi scientifici aggiornati
(Nota: L'articolo 25 prosegue con ulteriori obblighi già noti, tra cui gestione delle cartelle sanitarie, tenuta dell’archivio, partecipazione alla riunione periodica, ecc.)
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1 commento:
In azienda dove lavoro, quest'anno hanno introdotto finalmente la sorveglianza sanitaria. Si sono rivolti ad una agenzia specializzata nella consulenza sicurezza sul lavoro
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