mercoledì 19 maggio 2010

L'unità operativa delle USL


L’UOPSAL

L’art. 13 del D.lgs 81/08 assegna alle USL e al comando dei Vigili del fuoco il compito di vigilanza.
L’unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (UOPSAL), promuove, coordina ed effettua interventi di ricerca, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro per conoscere e concorrere all’eliminazione dei fattori di rischio in tutti i settori di attività, pubblici e privati, ove almeno un lavoratore dipendente, o ad esso equiparato, presti il proprio lavoro a qualunque titolo.

L’UOPSAL viene istituita in seguito alla promulgazione dell’art. 9 della legge 300 del 20 maggio 1970 meglio nota come "statuto dei lavoratori".
-art. 9 “Tutela della salute e dell’integrità fisica”:
"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

Con la legge del 23 Dicembre 1978 n. 833 viene istituito il servizio sanitario nazionale.

Come detto l’UOPSAL svolge sia il servizio di prevenzione che quello di vigilanza.
Dal 1° gennaio 1980 alle USL vengono affidati compiti, precedentemente svolti dagli ispettorati del lavoro, di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
Con l’art. 21, 3° comma, della legge 833/78, il Prefetto nomina, su proposta del Presidente della Regione, gli ufficiali di polizia giudiziaria provenienti dai servizi di unità sanitaria locale. Gli ufficiali nominati avranno il potere di accesso nonché la facoltà di diffida delle aziende ispezionate.

Tra le attività svolte dall’ UOPSAL troviamo quella di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 10 del Dlgs 81/2008) a singoli lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai Rspp, ai medici competenti ed ai datori di lavoro.
E’ importante specificare che l’art. 13 comma 5 vieta tassativamente, agli ufficiali che svolgono la vigilanza, di svolgere attività di consulenza.

Tra le altre attività svolte dall’unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lovoro troviamo:

-nel campo della formazione e dell’educazione sanitaria la pubblicazione di linee guida.

-Formula pareri preventivi sui progetti di costruzione, ampliamento, cambi di destinazione di insediamenti industriali e di attività lavorative in genere (art. 67 D.lgs 81/2008). La notifica prevista dall’art. 67 deve essere presentata soltanto dalle aziende che occupano più di tre lavoratori.

-Esamina i ricorsi presentati dai lavoratori in contrasto con il giudizio di idoneità del medico competente, eseguendo accertamenti specialistici e dando una risposta in merito (art. 41 del D.lgs 81/2008). E’ importante sapere che il lavoratore deve presentare ricorso alle USL entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medico competente.

-Formula pareri e rilascia deroghe, dove espressamente previsto, su norme di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 65 del D.lgs 81/2008). Tra le deroghe troviamo ad esempio quella che riguarda il divieto di svolgere attività in locali sotterranei o seminterrati.

-Accerta, su richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, della presenza o meno di condizioni di rischio per la gravidanza o l’allattamento, nelle attività lavorative che vedono l’impiego di lavoratrici.

-Effettua attività di vigilanza, sia programmata che su domanda, rispondendo alle richieste di intervento all’interno dei luoghi di lavoro.

-Effettua inchieste infortuni e malattie professionali su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e di propria iniziativa.

-Garantisce, in orario di servizio, l’intervento immediato in caso di infortunio grave o mortale ed in caso di segnalazioni urgenti.


Ecco come l'UOPSAL svolge una procedura di “inchiesta infortunio”:

Per prima cosa viene analizzata la documentazione disponibile (denuncia di infortunio, certificati medici, raccolta di SIT da parte della PS, ecc..).
Viene effettuato un sopralluogo presso l’Azienda dove vengono presi in esame sia gli aspetti tecnici che quelli organizzativi e relazionali.
In sede di sopralluogo viene verificata tutta la documentazione ritenuta pertinente al caso in esame, come eventuali procedure e/o istruzioni operative, la documentazione relativa alla formazione ed alla informazione dei lavoratori, il certificato di idoneità alla mansione, il registro infortuni ed il documento di valutazione dei rischi.
Vengono ascoltati i testimoni per ricostruire l’evento che ha causato l’infortunio.
Si procede alla raccolta delle informazioni necessarie alla individuazione dei destinatari della normativa prevenzionale, verificando la posizione degli stessi tramite procure, deleghe ed ordini di servizio se esistenti sentendo anche i lavoratori per raccogliere informazioni.
Viene acquisita copia della relazione sanitaria (se non ancora in loro possesso) relativa alle lesioni riportate, al fine di determinare la durata della malattia ed eventuali postumi permanenti.
Alla fine del sopralluogo viene redatto il verbale di prescrizione per le eventuali violazioni evidenziate e si procede alla stesura del verbale che verrà trasmesso alla Magistratura.
La procedura di sopralluogo in azienda prevede che appena entrati (esibendo il tesserino di riconoscimento) gli ufficiali dell’USL chiedono del datore di lavoro o di un suo rappresentante a cui viene esplicitato il motivo dell’accesso e richiedono che durante il sopralluogo sia presente sia il Rspp che l’Rls; qualora non siano in azienda si assicurano che siano informati della ispezione in corso e ne chiedono i nominativi per eventuali contatti successivi.
Nel D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 sono normate le prescrizioni che andranno eventualmente ad imporre all’azienda. Esse riguardano gli articoli 20 (prescrizione), 23 (sospenzione del procedimento penale), 21 (verifica dell’adempimento), 24 (estinzione del reato).
All’articolo 10 del DPR 520/55 troviamo le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Contro tali disposizione è ammesso ricorso entra trenta giorni dalla data della loro comunicazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide dopo aver sentito le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato (art. 21 L.833/78).
L’inottemperanza alle disposizioni impartite è sanzionata all’art. 11 del DPR 520/55 che prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda fino a euro 413,17.


Ringrazio l'Ing. Antonia Maria Guglielmin dell'UOPSAL di Bologna Centro per la relazione da cui ho tratto questo lavoro

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