martedì 19 gennaio 2016

I PARANCHI CON PIU' DI 10 ANNI DI VITA. ROTTAMARE O REVISIONARE?



In un precedente articolo relativo alla rottamazione dei paranchi a catena, è stato sottolineato che, in assenza di un registro di controllo aggiornato, tali apparecchi devono essere dismessi al termine del decimo anno di esercizio. Tuttavia, è possibile differire tale rottamazione seguendo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Trascorsi 10 anni dalla data di messa in servizio, l’apparecchio di sollevamento potrebbe aver raggiunto o superato la vita utile teorica e/o il numero massimo di cicli di lavoro ammessi, in conformità alla classificazione del gruppo di servizio FEM/ISO applicabile. In base alla norma FEM 9.775 (2011), allo scadere del decimo anno, l’apparecchio non potrà essere rimesso in servizio se non a seguito di un’ispezione approfondita eseguita da un tecnico specializzato qualificato, come definito al punto 5.2.2 della norma ISO 9927-1:2013 “Ispezione, manutenzione e verifica di apparecchi di sollevamento”.

L’ispezione dovrà verificare lo stato di usura, l’integrità strutturale e funzionale del dispositivo, valutando l’effettiva idoneità al proseguimento in sicurezza dell’esercizio. In base ai risultati, l’apparecchio potrà essere sottoposto a revisione generale o considerato idoneo per un ulteriore periodo operativo.

Al termine delle attività di ispezione e/o revisione, dovranno essere rilasciati i seguenti documenti:

  • la “Dichiarazione di vita residua”, attestante la nuova durata utile residua dell’apparecchio, conforme alle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 e delle norme tecniche applicabili;

  • per gli apparecchi marcati CE, il nuovo “Registro di controllo” aggiornato, conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE, da mantenere obbligatoriamente a bordo apparecchio.


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