martedì 30 giugno 2015

Committente, nolo a caldo, appalto e subappalto


Supponiamo di dover noleggiare un muletto con relativo operatore e di richiedere un preventivo alla ditta X. La ditta X ci fornisce un preventivo che accettiamo. Successivamente, la ditta X subappalta il lavoro alla ditta Y. La ditta X deve informarci di aver subappaltato il lavoro alla ditta Y? La risposta è sicuramente sì, per i seguenti motivi:

L’operazione descritta rientra nel cosiddetto “nolo a caldo”, che prevede la presenza di un operatore per la conduzione del muletto. Considerando che l’utilizzo del muletto è classificato come attività a rischio specifico, è necessario garantire sia la formazione adeguata sia la sorveglianza sanitaria specifica per l’operatore.

Inoltre, è un diritto e un dovere del committente e dell’impresa affidataria conoscere con esattezza quale impresa effettuerà il lavoro, anche al fine di verificare l’idoneità professionale del personale impiegato e il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

A supporto di questa esigenza, il Codice Civile definisce chiaramente i concetti di appalto e subappalto:

  • Art. 1655 - Appalto:
    “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

  • Art. 1656 - Subappalto:
    “L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.”

Da quanto sopra si evince che la ditta X può subappaltare il lavoro alla ditta Y, ma solo previa autorizzazione e informazione al committente, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività, in modo da consentire tutte le necessarie verifiche di conformità e sicurezza sulla ditta Y.

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