mercoledì 22 aprile 2015

Decreto palchi: Chiarimenti sulla figura del Committente

Il ruolo del Committente nella sicurezza degli eventi temporanei
Il Convegno di Roma del 12 marzo 2015, organizzato da ASSOMUSICA in collaborazione con INAIL, ha affrontato i temi legati alla sicurezza nello spettacolo. In quell’occasione, Michele Candreva (Coordinatore Divisione III – Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha fornito un’importante precisazione sul ruolo del Committente, utile per applicare correttamente il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, relativo alla sicurezza di palchi e allestimenti fieristici, emanato in attuazione dell’art. 88, comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008.

Secondo la definizione dell’art. 89, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, per Committente si intende “il soggetto titolare e detentore dei poteri decisionali e di spesa per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’art. 1, comma 2, del decreto, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella loro realizzazione”.

L’identificazione del Committente, e quindi del soggetto su cui gravano gli obblighi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, deve avvenire alla luce dell’art. 299 del medesimo decreto. Tale norma introduce nel sistema giuridico il concetto di posizione di garanzia, già presente in ambito giurisprudenziale prima del 2008, secondo cui le responsabilità non derivano dalla sola formalizzazione contrattuale, ma dall’effettivo esercizio di funzioni prevenzionistiche.

Pertanto, il Committente è da intendersi come il soggetto che, in concreto, esercita poteri decisionali e di spesa sull’opera, ossia sull’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee, inclusi impianti audio, luci, video e scenotecnici, come specificato dall’art. 1, comma 2, del decreto.

Il decreto ha dunque il merito di spostare il focus dalla mera titolarità dell’opera alla responsabilità effettiva sulle attività di allestimento e disallestimento, precisando che il Committente non è solo chi commissiona l’opera (palco, torre, ground support, layher, ecc.), ma chi ne richiede e organizza concretamente l’esecuzione.

In ogni tipo di organizzazione dell’evento, il Committente è quindi il soggetto sul quale ricadono gli obblighi previsti dagli articoli:

  • 90: obblighi del committente e del responsabile dei lavori;

  • 93: responsabilità del committente e del responsabile dei lavori;

  • 99: notifica preliminare;

  • 100: redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

  • 101: obblighi di trasmissione della documentazione.

A ulteriore chiarimento, il quotidiano online PuntoSicuro.it ha illustrato quattro casi pratici:

  1. Tour con produzione al seguito
    Si tratta di uno spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto, replicato in diversi luoghi, con allestimenti tecnici invariati e maestranze stabili, eventualmente affiancate da servizi locali. In questo caso, il Committente coincide con il produttore del tour.

  2. Tour con “mezza produzione”
    Lo spettacolo è sempre realizzato da un unico produttore, ma gli allestimenti possono variare tra le date in base alle strutture ospitanti. Il tour è accompagnato da artisti, tecnici e attrezzature essenziali (backline e mixer), mentre il resto degli impianti viene fornito in loco. Qui il Committente è il soggetto che commissiona e organizza le attività di allestimento/disallestimento come definite dal decreto.

  3. Singolo spettacolo
    A prescindere da chi fornisca la prestazione artistica, il Committente è sempre colui che organizza e commissiona le attività operative necessarie allo spettacolo, come da art. 1, comma 2, del decreto.

  4. Rassegna di spettacoli
    La rassegna prevede la realizzazione di una venue temporanea (es. teatro o arena estiva) per ospitare diversi spettacoli. Una volta completata e certificata la venue, essa viene concessa a diversi produttori. In tal caso:

    • Il realizzatore della venue è Committente solo fino al completamento dell’opera;

    • Per i singoli spettacoli successivi, il Committente diventa il produttore o organizzatore dell’evento, se l’allestimento/disallestimento rientra nel campo di applicazione del decreto.



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