Una domanda interessante, recentemente posta su LinkedIn, riguarda la validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogata all'estero e, viceversa, se la formazione dei lavoratori stranieri sia riconosciuta anche in Italia. Spesso ci capita di ospitare lavoratori stranieri in tour, i quali chiedono di utilizzare le nostre PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili).
Ecco alcune delle risposte pervenute al quesito:
Silvio Coxe:
Con la direttiva europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, l’Unione Europea ha sancito la libera circolazione dei lavoratori e il riconoscimento degli attestati di formazione professionale, previa verifica della validità dei programmi formativi da parte delle autorità competenti dello Stato ospitante.
Questo principio può essere applicato anche alla sicurezza sul lavoro: pertanto, i corsi volti all’acquisizione delle qualifiche di responsabile o addetto al primo soccorso, così come di addetto antincendio, devono considerarsi validi su tutto il territorio dell’UE. Lo Stato ospitante può richiedere verifiche o adempimenti integrativi (“ad integrandum”), che però non invalidano la qualifica.
I corsi in materia di sicurezza sul lavoro, derivando da una direttiva europea, sono quindi validi in tutti gli Stati membri, pur dovendo rispettare le normative nazionali specifiche.
Luca Giulianelli:
Secondo l’ente IPAF, che riunisce un consorzio di enti formativi sia italiani che stranieri, viene rilasciato un attestato che dovrebbe essere valido in ambito europeo, anche se diverso da quello previsto dalla normativa italiana.
L’attestato IPAF, infatti, si basa su uno standard inglese, ad esempio per quanto riguarda la formazione all’uso delle PLE (che ho potuto visionare personalmente).
Norberto Ferigato:
A proposito della citazione di Silvio Coxe sulla direttiva 2005/36/CE, va precisato che la questione è più complessa. Gli attestati (così come la formazione formale, non formale e informale) devono essere sottoposti alla verifica di una Commissione (in Italia a livello regionale) e convalidati secondo i percorsi previsti nei repertori formativi. Solo dopo questo passaggio possono essere ufficialmente riconosciuti. Potrebbe essere inoltre necessaria una traduzione certificata.
L’Italia ha prorogato l’attuazione piena della direttiva al 2018.
Tuttavia, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutto ciò ha un’efficacia limitata, in quanto si tratta di materia soggetta a normative speciali e specifiche per ciascuno Stato.
Tornando alla domanda iniziale, finora non ho avuto problemi a far riconoscere la formazione svolta in Italia per lavoratori inviati in Germania o Romania, presentando attestati tradotti in inglese o tedesco. Non ho esperienza con i cantieri olandesi.
L’unico caso in cui mi è stato richiesto di ripetere integralmente la formazione (20 ore!) è stata la Spagna, che ha una normativa molto simile alla nostra.
Per quanto riguarda l’ente IPAF, possiamo dire che le loro “card” sono mediamente riconosciute all’estero.
Recentemente ho presentato attestati di formazione svolta secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, facendo riferimento anche alle direttive europee, alle linee guida INDG163 (HSE) e alla norma BS 8460. Non ho avuto problemi a far riconoscere tale formazione non solo in UE, ma anche in Canada e Australia.
Comunque, va riconosciuta all’IPAF l’abilità nell’aver costruito un vero e proprio business.
Alessandro Casartelli:
Ho un cliente che opera in Francia. L’autorità francese ha verificato che il corso fosse stato erogato in una lingua compresa dal lavoratore. Il corso, pur essendo stato svolto in Italia, è stato quindi riconosciuto in Francia.
Luigi Trippa:
Buongiorno a tutti. Argomento molto interessante e già affrontato in passato.
Forse il nodo centrale è distinguere tra:
-
formazione di base generale;
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corsi per addetti al primo soccorso e antincendio;
-
abilitazioni all’uso di attrezzature (PLE, ponteggi, funi, macchine agricole, ecc.).