lunedì 18 settembre 2017

PREPOSTO DELLA DITTA X E LAVORATORI DELLA DITTA Y

Cosa succede se un lavoratore della ditta X organizza il lavoro dei lavoratori della ditta Y?
La figura di dirigente o preposto è indipendente dalla tipologia contrattuale e dipende unicamente dalle funzioni concretamente svolte nell'ambito dell'azienda. In particolare, l’art.299 del D.Lgs. 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) prevede che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” A partire dal 2008 in poi, questa norma è stata oggetto di interessanti interpretazioni e applicazioni da parte della giurisprudenza. Vi sono infatti varie sentenze della Cassazione Penale - che hanno richiamato espressamente l’articolo 299 del Testo Unico - aventi ad oggetto situazioni in cui vi è un datore di lavoro “di fatto” e un datore di lavoro “di diritto”, un preposto “di fatto” e un preposto “di diritto” e così via, o aventi ad oggetto i criteri di individuazione “in concreto” del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nei casi in cui l’imputato sia un soggetto sprovvisto di investitura formale il quale eserciti in concreto i poteri direttivi che le corrispondenti definizioni ricollegano rispettivamente a ciascuno di tali soggetti. Ricordiamo la Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 che in merito all’individuazione delle responsabilità recita: “Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, …, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo“. Ricordiamo anche la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2016 n. 39499 in cui la Corte richiama il principio di effettività quale “principio testualmente e positivamente previsto dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di esercizio di fatto di poteri direttivi.” Secondo la Cassazione, “con tale norma il legislatore ha, invero, codificato il principio di effettività, elaborato dagli interpreti, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale e funzionalistico. In altri termini, l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (cfr. sez. 4, n. 10704 del 19/03/2012).” Ricordiamo in particolare quanto applicato al committente dei lavori anche dalla Cassazione Penale, Sez.IV, 25 agosto 2015 n. 35534, secondo cui nel caso specifico “la qualità di committente del G.P. ed anzi di committente concretamente ingeritosi nell’esecuzione dei lavori, perché da lui stesso coordinati e gestiti (…), si desume dal diretto coordinamento del cantiere svolto dall’imputato, secondo quanto dal medesimo dichiarato e ulteriormente dedotto dalla telefonata che egli fece al venditore della merce ritirata dal G. per rassicurarlo in merito al pagamento del materiale nonché dai contatti presi con la vittima il giorno precedente il sinistro.” Infatti - precisa la Corte - “in tema di violazioni prevenzionistiche vige il principio di effettività, oggi assurto a dignità di norma del diritto positivo con l’art.299 d.lgs. n. 81/2008; principio in forza del quale una determinata qualità di rilievo prevenzionistico va affermata non solo sulla base del dato formale ma anche sulla scorta del ruolo concretamente assunto dal soggetto.” -Datore di lavoro di fatto e datore di lavoro di diritto. L’art.299, usando l’avverbio “altresì”, attribuisce una “responsabilità in via concorrente (e non esclusiva)” a chi esercita in concreto i poteri e a chi ha una posizione formale, pur se “meramente apparente” Del rapporto tra datore di lavoro “di fatto” e datore di lavoro “di diritto” - in termini di accertamento del ruolo e delle responsabilità - si sono occupate altre due interessanti sentenze che ci limitiamo solo a citare: - Cassazione Penale, Sez.VII, 1° agosto 2016 n. 33799 - Cassazione Penale. Sez. IV del 16 febbraio 2015 n. 6723 Sull’argomento citiamo un interessante articolo (di PUNTOSICURO) scritto dalla Dott.ssa Anna Guardavilla

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