sabato 7 febbraio 2015

Controlli di manutenzione periodica e verifiche obbligatorie periodiche


Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a eseguire i controlli di manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro, come previsto al comma 8, e a registrarne l’esito secondo quanto stabilito al comma 9. A questi si aggiungono le verifiche periodiche obbligatorie di cui al comma 11, relative alle attrezzature elencate nell’Allegato VII del medesimo decreto.

È importante evidenziare che i controlli indicati al comma 8 devono essere effettuati da persona competente, che può essere un tecnico specializzato oppure il datore di lavoro stesso, a condizione che quest’ultimo possieda le necessarie competenze e possa dimostrare l’avvenuto controllo mediante adeguata documentazione scritta, come richiesto al comma 9.

Le verifiche periodiche di cui al comma 11, invece, devono essere svolte esclusivamente da soggetti abilitati, pubblicati negli appositi elenchi ministeriali, oppure dalle ASL, come stabilito anche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. del 21 agosto 2013).

Dettaglio normativo – Comma 8:

Fermo restando quanto previsto al comma 4, il datore di lavoro deve provvedere affinché:

  • a) le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a:

    • controllo iniziale, dopo l’installazione e prima dell’uso;

    • controllo successivo, dopo ogni rimontaggio in un nuovo cantiere o sito operativo;

  • b) le attrezzature soggette a influssi che possono generare deterioramenti pericolosi siano sottoposte a:

    1. controlli periodici, con frequenze basate sulle indicazioni dei fabbricanti o, in mancanza, su norme tecniche, buone prassi o linee guida;

    2. controlli straordinari, ogni volta che si verifichino eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, incidenti, eventi naturali, lunghi periodi di inattività) che possano compromettere la sicurezza;

  • c) tutti gli interventi di cui ai punti a) e b) abbiano come obiettivo il mantenimento del buono stato di conservazione e dell’efficienza a fini di sicurezza, e siano eseguiti da persona competente.

Sanzioni: in caso di inadempienza, il datore di lavoro e il dirigente sono soggetti a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Comma 9:

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere redatti per iscritto e conservati per almeno gli ultimi tre anni, restando a disposizione degli organi di vigilanza.

Sanzione amministrativa: da 500 a 1.800 euro per datore di lavoro e dirigente in caso di mancata registrazione o conservazione.

Comma 11:

Oltre agli obblighi previsti al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature elencate in Allegato VII a verifiche periodiche, con le frequenze indicate nello stesso allegato, al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.

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