Formazione obbligatoria: indicazioni dalla Circolare n. 35 del Ministero del Lavoro (24 dicembre 2014)
Di particolare rilievo nella Circolare n. 35/2014 del Ministero del Lavoro è la sezione dedicata alla formazione dei lavoratori, richiamando gli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, relativi a informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la formazione dei lavoratori deve essere erogata secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Inoltre, per ogni attività lavorativa, è necessario individuare le attrezzature di lavoro che richiedono un’abilitazione specifica degli operatori, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni obblighi formativi e di addestramento specifici previsti per determinate categorie di lavoratori:
1. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) di III categoria – in particolare DPI anticaduta
Oltre alla formazione generale, è richiesto uno specifico addestramento per l’uso dei DPI anticaduta, come previsto dall’art. 77, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
La partecipazione ai corsi previsti dall’Allegato XXI del medesimo decreto è considerata conforme a tale obbligo.
2. Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
L’utilizzo di tali sistemi richiede una formazione e un addestramento specifici, secondo quanto previsto dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.
3. Montaggio e smontaggio di opere temporanee (OT)
I lavoratori addetti a queste attività devono frequentare corsi di formazione previsti dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui vengano utilizzati elementi non rientranti tra quelli oggetto di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 131, è obbligatorio che il datore di lavoro fornisca formazione, informazione e addestramento aggiuntivi, mirati all’apprendimento delle corrette tecniche operative per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione in sicurezza delle opere temporanee.
4. Gestione delle situazioni di emergenza
I lavoratori incaricati di gestire le emergenze, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), ricevono una formazione adeguata e specifica, come previsto dall’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
5. Utilizzo di attrezzature di lavoro particolari
L’utilizzo di attrezzature che comportano conoscenze e responsabilità specifiche (es. PLE – piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, ecc.) richiede formazione e abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
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