Una sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno
2013, n. 25986, fa chiarezza sulle responsabilità dei fabbricanti per quanto concerne il rilascio di un manuale di corretto uso e montaggio delle attrezzature. La sentenza avviene in seguito ad una causa relativa alla caduta di una torre (cd. americana) durante uno
spettacolo musicale.
Responsabilità per infortunio di
due persone a seguito della caduta di una torre, composta da due
montanti e da una traversa, sulla quale erano stati collocati i
proiettori di scena per uno spettacolo musicale.
Secondo l'accusa, l'imputato,
legale rappresentante della " M. srl", che aveva realizzato e fornito
la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90"- aveva, per
colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione
dell'art.
6 co. 3 del d.lgs n. 626/94,
cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta
torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse
esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione
all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste
alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di
controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità
anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal
vento.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"La condotta dell'imputato è
stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e
negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in
oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche
istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione
della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a
sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da
tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva
prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise
istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di
norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.
In
tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo dì
individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa
ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della
struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti
necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che
avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la
predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale
avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto,
ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo
posizionamento in aree interne o esterne."
Il fatto:
-1- Con sentenza del 15 dicembre 2009 il Tribunale di
Grosseto ha ritenuto A. M. e S. L. colpevoli del delitto di lesioni
colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in pregiudizio di B. e di C. S., All'affermazione
di responsabilità è seguita la condanna degli imputati, riconosciute
ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata)
di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti
civili, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo.
In fatto, era accaduto che in un teatro all'aperto, durante uno
spettacolo musicale, a causa di un improvviso temporale, era stata
sospesa la manifestazione. Mentre il pubblico sì allontanava e venivano
ritirati gli strumenti musicali, una forte raffica di vento aveva
provocato la caduta di una torre, composta da due montanti e da una
traversa sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena. Detta
torre era precipitata sul palco ed aveva investito S. B. e C. S.,
titolare l'uno, dipendente l'altro della ditta proprietaria del
pianoforte appena portato via con l'ausilio di un trattorino. A causa
dell'incidente, i due avevano riportato lesioni vertebrali dalle quali
sono derivate malattie di durata superiore ai quaranta giorni.
Per quanto in questa sede interessa, secondo l'accusa, condivisa dal
tribunale, l'A. -legale rappresentante della " M. srl", che aveva
realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro
90" alla ditta "Dream Solutions" di cui era responsabile lo S.- aveva,
per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella
violazione dell'art.
6 co. 3 del d.lgs n. 626/94,
cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta
torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse
esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione
all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste
alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di
controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità
anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal
vento.
-2- Con sentenza del 1 marzo 2012, la Corte d'Appello di
Firenze, su impugnazione proposta dai due imputati, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a due mesi di
reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermando, nel resto,
la sentenza impugnata.
-3- Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’A., che deduce:
a) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Sostiene il ricorrente che erroneamente i giudici del merito hanno
ritenuto applicabile detta norma alla fattispecie in esame, posto che
l'imputato non è produttore di macchinari, impianti o altri mezzi
tecnici che comportino l'obbligo delle istruzioni previste da detta
disposizione di legge; la struttura realizzata dall'imputato e dallo
stesso venduta allo S., cioè, non potrebbe definirsi quale macchinario o
impianto o strumento tecnico nel senso inteso da detta normativa, di
guisa che non potrebbe sostenersi la violazione dell'art. 6 co. 3 del
richiamato d.lgs;
b) Inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 1 cod. pen., 7 Cedu e 6 co. 3 del d.lgs n.626/94, laddove i
giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato, in quanto costruttore
di macchinari, avesse l'obbligo di fornire, al momento della vendita
dei prodotti dallo stesso fabbricati, istruzioni agli acquirenti;
c) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod.
proc. pen., laddove la corte territoriale ha addebitato all'imputato di
non avere fornito allo S. anche le controventature ed ha sostenuto che
tale omissione doveva ritenersi in relazione causale con l'evento
determinatosi; fatto mai contestato;
d) Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa le cause del ribaltamento della torre;
e) Violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., laddove la corte
territoriale ha sostenuto la sussistenza del nesso causale tra la
presunta omissione dell'imputato (mancata fornitura delle istruzioni
sulla controventazione) ed il ribaltamento della torre, nonché laddove
ha negato l'intervento di altre cause nella determinazione dell'evento;
vizio di motivazione sul punto e travisamento del fatto;
f)
Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa la sufficienza delle
istruzioni contente nel depliant consegnato allo S. e con riguardo
alle contestazioni concernenti il non avere impedito a quest'ultimo di
montare la torre senza la controventatura e di effettuare il collaudo
della struttura prima che lo spettacolo avesse luogo;
Diritto
Il ricorso è infondato.
-1- Quanto ai due primi motivi proposti, congiuntamente esaminabili,
osserva anzitutto la Corte che il tema della riconducibilità della
fattispecie in esame nell'ambito della previsione normativa di cui
all'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 della "Torre Trabes Euro 29",
realizzata e venduta alla "Dream Solution" dall'azienda di cui
l'imputato è legale rappresentante, non risulta essere stato oggetto di
specifica doglianza davanti alla corte d'appello. In sede di gravame,
invero, l'odierno ricorrente ha solo contestato l'accusa di avere
fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi di protezione,
avendo quindi implicitamente ammesso che la struttura in questione
fosse un vero e proprio impianto, nei termini intesi dalla norma sopra
richiamata.
Ciò, del resto, non par dubbio, ove si consideri
che il termine "impianto" ricomprende qualsiasi struttura che si renda
necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività.
in ogni
caso, la questione risulta, oltre che tardiva ed infondata, anche priva
di rilievo in termini difensivi, posto che, a prescindere dalla
specifica violazione della norma richiamata, non può negarsi che la
condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da
imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una
struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata
dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le
modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una
torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone,
costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non
poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di
precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il
rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.
In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo
dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della
stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della
struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti
necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che
avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la
predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale
avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto,
ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo
posizionamento in aree interne o esterne.
Non può, peraltro,
l'imputato eludere le proprie responsabilità sostenendo che la
destinazione e la collocazione della torre non era nota ed era questione
riguardante solo l'installatore. In realtà, la predisposizione di un
manuale di istruzioni prescinde dalle concrete e diversificate
utilizzazioni dell'impianto che, proprio perché sconosciute ai
fabbricante, imponevano una specifica previsione delle diverse modalità
di utilizzo e l'indicazione di precise istruzioni al riguardo.
Né può il ricorrente obiettare che l'azienda produttrice aveva messo a
disposizione dell'acquirente dei depliants contenenti calcoli
ragguagliati ad un elemento statico, spettando poi agli utilizzatori di
avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione delle
modalità d'impiego e per la valutazione della necessità di utilizzare
elementi stabilizzanti suppletivi. In realtà, osserva la Corte, da un
lato, che, come ha giustamente sostenuto il giudice del gravame, dei
semplici depliants illustrativi sono ben altra cosa rispetto alle
specifiche istruzioni e prescrizioni volte ad assicurare il corretto e
sicuro montaggio del manufatto; dall'altro, che al fabbricante -che ha
realizzato lo stesso manufatto e che ne conosceva, evidentemente, le
capacità di tenuta e di risposta alle sollecitazioni esterne- spettava
di eseguire le necessarie valutazioni tecniche in previsione, dell'uso
del manufatto anche in area esterna, senza pretendere di attribuire a
tecnici esterni, non compiutamente edotti delle capacità di resistenza
della struttura, il compito d'individuare elementi stabilizzanti della
stessa. Era, invero, il fabbricante obbligato ad individuare tali
elementi ed a rapportarli anche al montaggio della struttura in luogo
aperto -eventualità certo prevedibile in vista del diversificato
impiego al quale tal genere di manufatto è destinato- laddove avrebbe
dovuto evidentemente ricorrersi a più accurati ancoraggi per garantire
la stabilità della struttura, esposta agli eventi atmosferici.
Lo stesso imputato, d'altra parte, dopo l'incidente occorso al Saloni ed
al C., ha infine preso coscienza del problema ed ha incaricato il
proprio tecnico di redigere delle istruzioni che prevedessero la
necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la torre in
questione, nel caso di un utilizzo della stessa in luogo aperto.
Quanto alla mancata previsione di sanzioni penali con riguardo alla
violazione della norma sopra indicata, osserva la Corte, non solo che
la colpa dell'imputato, come sopra rilevato, è certamente conseguente
anche alla violazione delle norme generali di comportamento, ma anche
che l'assenza di sanzioni penali non vale a rendere irrilevante, ai
fini che oggi interessano, la violazione della predetta norma.
-2- Manifestamente infondata è la censura proposta con il terzo motivo
di ricorso. In realtà contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente,
il capo d'imputazione fa specifico riferimento all'assenza di una
controventatura che, evidentemente, se fosse stata fornita e
realizzata, avrebbe evitato il crollo della struttura e le relative
conseguenze.
-3- Inammissibile, perché introduce considerazioni
di merito non proponibili nella sede di legittimità e perché tende ad
offrire una diversa valutazione degli elementi probatori utilizzati dai
giudici del merito, è il quarto motivo di ricorso. I giudici del
gravame hanno invero legittimamente ritenuto che la caduta della torre
era stata determinata da un colpo di vento e hanno precisato che a tale
conclusione sono pervenuti grazie alle dichiarazioni rese dal teste
Catarsi, la cui credibilità, peraltro, il ricorrente non risulta avere
mai messo in dubbio. Giustamente, inoltre, la caduta della torre è
stata attribuita all’assenza di controventature che, se realizzate,
avrebbero evitato il crollo.
Neanche risulta, peraltro, che
tali censure siano state oggetto di specifico motivo d'appello;
circostanza che ribadisce l'inammissibilità delle stesse in questa
sede.
-4- Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso.
Per manifesta infondatezza, quello concernente il richiamo a
responsabilità di terzi, posto che esse, ove anche esistenti, non
escluderebbero la responsabilità dell'imputato; nonché quello relativo
al nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento
determinatosi, posto che è stato accertato, ed i giudici del merito lo
hanno giustamente evidenziato, che la caduta della torre è stata
provocata dalla mancanza di adeguati ancoraggi al suolo, non previsti né
forniti dall'imputato che, della necessità, in determinate occasioni,
del loro utilizzo, non ha fatto menzione alcuna all'acquirente, avendo
anche omesso di indicare, in apposito libretto di istruzioni, le
modalità di montaggio della torre. Per il resto, le osservazioni del
ricorrente attengono al fatto e sono quindi estranee al giudizio dì
legittimità.
-5- Ancora in fatto, oltre che generico, e dunque inammissibile, è l'ultimo dei motivi proposti.
In fatto, e tendente ad una rivalutazione degli elementi probatori in
atti, è il capitolo del ricorso concernente le "istruzioni per il
montaggio", in relazione al quale vale, peraltro, quanto sopra già
osservato.
Generici ed inconferenti si presentano i capitoli
relativi al non avere l'imputato impedito allo S. di montare la torre,
in assenza di controventature, e di non avere provveduto a far
collaudare la struttura prima che avesse luogo lo spettacolo. In
realtà, a tali addebiti non fa cenno alcuno la sentenza impugnata,
mentre nel capo d'imputazione ad essi si fa riferimento solo in quanto
ritenuti conseguenti alla mancata indicazione di precise istruzioni di
montaggio.
-6- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.