lunedì 26 gennaio 2015

QUANDO UN CSE SI DEVE DIMETTERE


L'art. 92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 prevede che il CSE segnali agli organi di controllo territorialmente competenti la mancata adozione di provvedimenti da parte del Committente o del responsabile dei lavori, a seguito di sue segnalazioni.
Quando le prescrioni del CSE non vengono soddisfatte, allo stesso non resta altra strada da quella delle dimissioni. Ad affermarlo è la sentenza n. 48522 del 02/10/2013 della Cassazione penale Sez. IV.  A mio avviso le dimissioni restano comunque un atto dovuto dal momento in cui si arrivi alla rottura del rapporto fiduciario tra Committente e CSE.

Sentenza Cassazione 
















mercoledì 21 gennaio 2015

SCADENZA DEL DURC ANTICIPATO A 90 GIORNI


Il documento unico di regolarità contributiva o DURC è l'attestazione della regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa edile, rilasciato dalla Cassa edile competente per zona, necessario per l'inizio lavori di un cantiere edile in  Italia.
Il Ministero del Lavoro ha fissato al 15 aprile 2005 la data per l'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici ed opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l' attestazione SOA. Già nella fase transitoria, l'accertamento della regolarità delle imprese, da parte dell'INAIL, INPS, Casse Edili, si è rivelato problematico e ha complicato notevolmente le attività degli EE.LL., soprattutto nei settori dell' edilizia e dei lavori pubblici. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1º gennaio 2009 l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.
Dal 1° gennaio 2015 la durata del Durc, emesso per i lavori edili tra soggetti privati, si è ridotta da 120 a 90 giorni dalla data di emissione. A stabilirlo il comma 8-sexies dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

venerdì 16 gennaio 2015

CROLLO PALCO PAUSINI: HA INIZIO IL PROCESSO




Tutti ricorderemo la morte di Matteo Armellini, il tecnico romano di 31 anni che lavorava al palezzetto dello sport di Reggio Calabria durante l’allestimento delle luci in occasione del concerto di Laura Pausini. In questi giorni apprendiamo dalle pagine del quotidiano reggino "Il Dispaccio" che il Gup di Reggio Calabria, Massimo Minniti, ha rinviato a giudizio tutte le persone coinvolte nell'indagine per far luce sulla morte del giovane. Ricordiamo brevemente i fatti:
Ermellini si è visto crollare il palco sotto i piedi. Il tecnico romano è rimasto schiacciato sotto i tralicci delle americane e secondo i primi rilievi della polizia scientifica e dei vigili del fuoco sembra sia morto all’istante.L'incidente ha provocato anche due feriti, entrambi ricoverati agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La sciagura si è verificata il 5 marzo 2012 intorno alle 2 di notte.
Il palco che si stava allestendo al Palacalfiore è uno dei tre a disposizione di Laura Pausini. In particolare si tratta di quello di media grandezza che viene trasportato su una quindicina di Tir.
Il crollo è stato causato dal cedimento della pavimentazione del palazzetto che non ha retto il peso del palcoscenico e delle attrezzature montate sopra.
Il rigger Luca B. a poche ore dall'incidente rilascia la seguente testimonianza: "Siamo venuti giù di botto, io sono finito per terra in un secondo, e non ho ancora capito perché. Ero sul tetto del palco e stavo proprio lodando le condizioni di sicurezza quando tutto è venuto giù: sono stato il primo a soccorrere quel ragazzo, gli ho sentito il polso ma non c'è stato niente da fare. I soccorsi sono stati immediati ma anche loro hanno capito che eravamo di fronte a una tragedia. Il tetto del palco era a circa 15 metri di altezza e a venir giù, senza farci niente, siamo stati in quattro. Ci siamo ritrovati per terra senza aver percepito niente di anomalo prima. Per me può anche essere stato un terremoto... Sono il primo a voler capire cosa sia successo: ho una certa esperienza e devo dire che tutto mi sembrava a regola d'arte. La mia sensazione è che tutto fosse montato perfettamente e in sicurezza. Penso che noi quattro non ci siamo fatti niente proprio perché lassù era tutto corretto. Quindi vorrei proprio che mi dicano cosa è successo. Lo dico perché questi palchi si montano con un progetto preciso e se non mi sentissi sicuro a quelle altezze neanche ci salirei. Stavamo montando otto motori, quelli dove si appendono amplificatori e luci".

Dopo quasi tre anni di distanza da questo triste episodio arriva il primo via libera all'impianto accusatorio portato avanti dal sostituto procuratore di Reggio Calabria, Rosario Ferracane che, con il coordinamento dell'aggiunto Ottavio Sferlazza, aveva chiesto il rinvio a giudizio per le persone che avrebbero omesso di adottare tutti i controlli e le cautele doverose che avrebbero potuto impedire il collasso della struttura metallica di quasi 22mila chilogrammi e composta da sei pilastri reticolari. Il giovane Armellini morirà in seguito al cedimento di una parte della struttura del palco.
Sette i soggetti imputati: Sandro Scalise, Franco Faggiotto, Pasquale Aumenta, Ferdinando Salzano, Maurizio Senese, Gianfranco Perri (non indagato per omicidio colposo) e Marcello Cammera.
Adesso, però, arrivano le prime risposte, con un processo dibattimentale che avrà inizio il 26 febbraio. Salzano, in particolare, quale rappresentante della F & P Group, committente esclusiva dei lavori di allestimento del palco alla Italstage, non avrebbe proceduto alla nomina di un direttore dei lavori "che avrebbe – scrive il pm Ferracane nell'avviso di conclusione delle indagini – da un lato rilevato i gravi errori e le evidenti omissioni presenti nell'elaborato redatto dall'ingegnere Franco Faggiotto, dall'altro lato vigilato sulla corretta esecuzione dell'opera". Faggiotto, anch'egli tra gli indagati, avrebbe redatto una progettazione errata e carente, priva di alcuna verifica: "Non teneva in considerazione la possibile presenza di forze orizzontali accidentali, l'eccessiva deformabilità della struttura metallica, non prevedeva che i piedi della struttura fossero zavorrati con blocchi di calcestruzzo, non teneva in considerazione la forte deformabilità elastica del piano di posa". In particolare, la Procura contesta l'omessa verifica della consistenza del piano di posa su cui doveva insistere l'enorme struttura necessaria per il concerto. Inoltre si sarebbe delegato tutto a un eventuale direttore dei lavori che, però, non verrà mai nominato. Ancor più dure sono le parole che il pm Ferracane riserva alla Italstage, società costruttrice, parlando di una colpa "consistita in negligenza, imprudenza, ed imperizia, nonché sulla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni". Proprio la Italstage, assistita dall'avvocato Marco Panella, ha chiesto e ottenuto il patteggiamento con il pagamento di 70mila euro.
Ma il nome più noto, almeno per i reggini, è quello dell'architetto Marcello Cammera, dirigente del Comune di Reggio Calabria con riferimento al Settore Progettazione ed Esecuzione dei Lavori Pubblici. Anch'egli ha ricevuto l'avviso di conclusione indagini e anche per lui il pm Ferracane ha chiesto il giudizio perché avrebbe omesso di "adottare un provvedimento di inibizione all'inizio dei lavori di costruzione della struttura metallica all'interno del palazzetto, dopo la consegna dell'impianto, di immediata sospensione dei medesimi lavori, non segnalando inoltre il pericolo grave e imminente di un crollo (poi avvenuto) della costruenda struttura metallica ai soggetti a vario titolo nell'organizzazione e realizzazione dell'evento musicale e/o alle autorità amministrative competenti". E questo, sempre secondo le indagini, pur non avendo la disponibilità degli elaborati tecnico-progettuali relativi all'impianto sportivo, in assenza di un nulla osta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e avendo ricevuto il progetto pieno zeppo di irregolarità.
Un concerto, quello di Laura Pausini, organizzato dalla Esse Emme Musica, di Maurizio Senese, tra gli imputati nel procedimento. La sua società, infatti, era la committente dell'intero evento, proprio insieme alla F& P Group. Tra gli indagati anche Sandro Scalise, coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di costruzione della struttura e nominato dalla Esse Musica di Senese. Agli atti del pm Ferracane anche le annotazioni sulla F & P Group Srl (di Ferdinando Salzano) e la Italstage Company, di Pasquale Aumenta (che, come detto, ha patteggiato): dalle omissioni raccolte dalla Procura avrebbero tratto profitto, violando peraltro le norme antinfortunistiche che avrebbero potuto salvare la vita al giovane Armellini. Qualora dovesse essere accertata la responsabilità colposa, dovrebbero risarcire il danno sotto il profilo economico.

Da questa vicenda, che cercheremo di seguire dalle pagine di questo Blog, si farà ulteriormente luce sulle figure di committente, responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza (tutti citati in giudizio). Ricordiamo che con l'emanazione del Decreto Palchi lo spettacolo rientra sotto il Titolo IV del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e i criteri di valutazione dei rischi seguiranno le procedure previste per i cantieri temporanei o mobili presenti in edilizia.

Giuseppe Patti

giovedì 8 gennaio 2015

INTERPELLO SULLA NOMINA DEI RLS





Interpello 26/2014.
L’ordine dei consulenti del lavoro chiede se la nomina dell’RLS nelle aziende con  più di 15 dipendenti si possa fare anche anche al di fuori delle Rappresentanze sindacali aziendali. La risposta è positiva. L’RLS può essere  nominato al fuori delle RSA ove non vi siano rappresentanze sindacali.
Per la lettura completa dell'interpello e della risposta cliccare sul link sottostante:

http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2020-2014.pdf

LE RESPONSABILITA' DEL FABBRICANTE

 

 

Una sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 25986, fa chiarezza sulle responsabilità dei fabbricanti per quanto concerne il rilascio di un manuale di corretto uso e montaggio delle attrezzature. La sentenza avviene in seguito ad una causa relativa alla caduta di una torre (cd. americana) durante uno spettacolo musicale.

Responsabilità per infortunio di due persone a seguito della caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa, sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena per uno spettacolo musicale.
Secondo l'accusa, l'imputato,  legale rappresentante della " M. srl", che aveva realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90"- aveva, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
"La condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.

In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne."

Il fatto:

 -1- Con sentenza del 15 dicembre 2009 il Tribunale di Grosseto ha ritenuto A. M. e S. L. colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di B. e di C. S., All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo.

In fatto, era accaduto che in un teatro all'aperto, durante uno spettacolo musicale, a causa di un improvviso temporale, era stata sospesa la manifestazione. Mentre il pubblico sì allontanava e venivano ritirati gli strumenti musicali, una forte raffica di vento aveva provocato la caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena. Detta torre era precipitata sul palco ed aveva investito S. B. e C. S., titolare l'uno, dipendente l'altro della ditta proprietaria del pianoforte appena portato via con l'ausilio di un trattorino. A causa dell'incidente, i due avevano riportato lesioni vertebrali dalle quali sono derivate malattie di durata superiore ai quaranta giorni.

Per quanto in questa sede interessa, secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'A. -legale rappresentante della " M. srl", che aveva realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90" alla ditta "Dream Solutions" di cui era responsabile lo S.- aveva, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.

-2- Con sentenza del 1 marzo 2012, la Corte d'Appello di Firenze, su impugnazione proposta dai due imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a due mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

-3- Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’A., che deduce:

a) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 e vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene il ricorrente che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto applicabile detta norma alla fattispecie in esame, posto che l'imputato non è produttore di macchinari, impianti o altri mezzi tecnici che comportino l'obbligo delle istruzioni previste da detta disposizione di legge; la struttura realizzata dall'imputato e dallo stesso venduta allo S., cioè, non potrebbe definirsi quale macchinario o impianto o strumento tecnico nel senso inteso da detta normativa, di guisa che non potrebbe sostenersi la violazione dell'art. 6 co. 3 del richiamato d.lgs;

b) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 cod. pen., 7 Cedu e 6 co. 3 del d.lgs n.626/94, laddove i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato, in quanto costruttore di macchinari, avesse l'obbligo di fornire, al momento della vendita dei prodotti dallo stesso fabbricati, istruzioni agli acquirenti;

c) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., laddove la corte territoriale ha addebitato all'imputato di non avere fornito allo S. anche le controventature ed ha sostenuto che tale omissione doveva ritenersi in relazione causale con l'evento determinatosi; fatto mai contestato;

d) Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa le cause del ribaltamento della torre;

e) Violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., laddove la corte territoriale ha sostenuto la sussistenza del nesso causale tra la presunta omissione dell'imputato (mancata fornitura delle istruzioni sulla controventazione) ed il ribaltamento della torre, nonché laddove ha negato l'intervento di altre cause nella determinazione dell'evento; vizio di motivazione sul punto e travisamento del fatto;

f) Vizio di motivazione e travisamento del fatto circa la sufficienza delle istruzioni contente nel depliant consegnato allo S. e con riguardo alle contestazioni concernenti il non avere impedito a quest'ultimo di montare la torre senza la controventatura e di effettuare il collaudo della struttura prima che lo spettacolo avesse luogo;



Diritto




Il ricorso è infondato.

-1- Quanto ai due primi motivi proposti, congiuntamente esaminabili, osserva anzitutto la Corte che il tema della riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 6 co. 3 del d.lgs n. 626/94 della "Torre Trabes Euro 29", realizzata e venduta alla "Dream Solution" dall'azienda di cui l'imputato è legale rappresentante, non risulta essere stato oggetto di specifica doglianza davanti alla corte d'appello. In sede di gravame, invero, l'odierno ricorrente ha solo contestato l'accusa di avere fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi di protezione, avendo quindi implicitamente ammesso che la struttura in questione fosse un vero e proprio impianto, nei termini intesi dalla norma sopra richiamata.

Ciò, del resto, non par dubbio, ove si consideri che il termine "impianto" ricomprende qualsiasi struttura che si renda necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività.

in ogni caso, la questione risulta, oltre che tardiva ed infondata, anche priva di rilievo in termini difensivi, posto che, a prescindere dalla specifica violazione della norma richiamata, non può negarsi che la condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.

In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne.

Non può, peraltro, l'imputato eludere le proprie responsabilità sostenendo che la destinazione e la collocazione della torre non era nota ed era questione riguardante solo l'installatore. In realtà, la predisposizione di un manuale di istruzioni prescinde dalle concrete e diversificate utilizzazioni dell'impianto che, proprio perché sconosciute ai fabbricante, imponevano una specifica previsione delle diverse modalità di utilizzo e l'indicazione di precise istruzioni al riguardo.

Né può il ricorrente obiettare che l'azienda produttrice aveva messo a disposizione dell'acquirente dei depliants contenenti calcoli ragguagliati ad un elemento statico, spettando poi agli utilizzatori di avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione delle modalità d'impiego e per la valutazione della necessità di utilizzare elementi stabilizzanti suppletivi. In realtà, osserva la Corte, da un lato, che, come ha giustamente sostenuto il giudice del gravame, dei semplici depliants illustrativi sono ben altra cosa rispetto alle specifiche istruzioni e prescrizioni volte ad assicurare il corretto e sicuro montaggio del manufatto; dall'altro, che al fabbricante -che ha realizzato lo stesso manufatto e che ne conosceva, evidentemente, le capacità di tenuta e di risposta alle sollecitazioni esterne- spettava di eseguire le necessarie valutazioni tecniche in previsione, dell'uso del manufatto anche in area esterna, senza pretendere di attribuire a tecnici esterni, non compiutamente edotti delle capacità di resistenza della struttura, il compito d'individuare elementi stabilizzanti della stessa. Era, invero, il fabbricante obbligato ad individuare tali elementi ed a rapportarli anche al montaggio della struttura in luogo aperto -eventualità certo prevedibile in vista del diversificato impiego al quale tal genere di manufatto è destinato- laddove avrebbe dovuto evidentemente ricorrersi a più accurati ancoraggi per garantire la stabilità della struttura, esposta agli eventi atmosferici.

Lo stesso imputato, d'altra parte, dopo l'incidente occorso al Saloni ed al C., ha infine preso coscienza del problema ed ha incaricato il proprio tecnico di redigere delle istruzioni che prevedessero la necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la torre in questione, nel caso di un utilizzo della stessa in luogo aperto.

Quanto alla mancata previsione di sanzioni penali con riguardo alla violazione della norma sopra indicata, osserva la Corte, non solo che la colpa dell'imputato, come sopra rilevato, è certamente conseguente anche alla violazione delle norme generali di comportamento, ma anche che l'assenza di sanzioni penali non vale a rendere irrilevante, ai fini che oggi interessano, la violazione della predetta norma.

-2- Manifestamente infondata è la censura proposta con il terzo motivo di ricorso. In realtà contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il capo d'imputazione fa specifico riferimento all'assenza di una controventatura che, evidentemente, se fosse stata fornita e realizzata, avrebbe evitato il crollo della struttura e le relative conseguenze.

-3- Inammissibile, perché introduce considerazioni di merito non proponibili nella sede di legittimità e perché tende ad offrire una diversa valutazione degli elementi probatori utilizzati dai giudici del merito, è il quarto motivo di ricorso. I giudici del gravame hanno invero legittimamente ritenuto che la caduta della torre era stata determinata da un colpo di vento e hanno precisato che a tale conclusione sono pervenuti grazie alle dichiarazioni rese dal teste Catarsi, la cui credibilità, peraltro, il ricorrente non risulta avere mai messo in dubbio. Giustamente, inoltre, la caduta della torre è stata attribuita all’assenza di controventature che, se realizzate, avrebbero evitato il crollo.

Neanche risulta, peraltro, che tali censure siano state oggetto di specifico motivo d'appello; circostanza che ribadisce l'inammissibilità delle stesse in questa sede.

-4- Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso.

Per manifesta infondatezza, quello concernente il richiamo a responsabilità di terzi, posto che esse, ove anche esistenti, non escluderebbero la responsabilità dell'imputato; nonché quello relativo al nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento determinatosi, posto che è stato accertato, ed i giudici del merito lo hanno giustamente evidenziato, che la caduta della torre è stata provocata dalla mancanza di adeguati ancoraggi al suolo, non previsti né forniti dall'imputato che, della necessità, in determinate occasioni, del loro utilizzo, non ha fatto menzione alcuna all'acquirente, avendo anche omesso di indicare, in apposito libretto di istruzioni, le modalità di montaggio della torre. Per il resto, le osservazioni del ricorrente attengono al fatto e sono quindi estranee al giudizio dì legittimità.

-5- Ancora in fatto, oltre che generico, e dunque inammissibile, è l'ultimo dei motivi proposti.

In fatto, e tendente ad una rivalutazione degli elementi probatori in atti, è il capitolo del ricorso concernente le "istruzioni per il montaggio", in relazione al quale vale, peraltro, quanto sopra già osservato.

Generici ed inconferenti si presentano i capitoli relativi al non avere l'imputato impedito allo S. di montare la torre, in assenza di controventature, e di non avere provveduto a far collaudare la struttura prima che avesse luogo lo spettacolo. In realtà, a tali addebiti non fa cenno alcuno la sentenza impugnata, mentre nel capo d'imputazione ad essi si fa riferimento solo in quanto ritenuti conseguenti alla mancata indicazione di precise istruzioni di montaggio.

-6- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


 

DECRETO PALCHI E FORMAZIONE


Di particolare interesse nella Circolare n. 35 del Ministero del Lavoro del 24 Dicembre 2014 è la nota relativa alla formazione. Per tutti i lavoratori è obbligatoia la formazione e l'informazione di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all' Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011. Per ogni evento devono essere indentificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori. 1)Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'art. 77, comma 4 lettera h) del D.Lgs. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'art. 77, comma 5 letteta a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo. 2)Formazione e addestramento all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell' Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008): L'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008. 3)Formazione e addestramento al montaggio della OT: I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. 81 del 2008. Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle autorizzazioni ministeriali di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 81 del 2008, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT. 4)Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza: I lavoratori designati per i compiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'articolo 37 comma 9 del medesimo decreto. 5)Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari: L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma mobile di lavoro elevabile o di carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 Febbraio 2012.

giovedì 1 gennaio 2015

Requisiti formativi del responsabile dei lavori

Abituiamoci ad entrare nell'ottica che lo spettacolo rientra (in certi casi) all'interno del Titolo IV del Testo Unico. A questo proposito seguirà a breve un sommario sulle nuove figure che entrano in gioco. Di seguito vi propongo il contenuto di una discussione che riguardava i requisiti formativi di un responsabile dei lavori. Per iniziare citiamo subito il comma 3-ter dell'art. 97 del Testo Unico, il quale recita: " Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti ed i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione". Adesso cerchiamo di capire qual'è questa "adeguata formazione". La Sentenza n. 43628 del 24 novembre 2011 della Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - si è occupata di inquadrare le figure di direttore tecnico e capo cantiere. La Corte ha equiparato dette fugure con quelle di dirigente e preposto. Da questa sentenza prendiamo atto che il Direttore Tecnico rientra nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. "d" del D. Lgs. n. 81/08 ed i suoi requisiti formativi sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.