domenica 21 dicembre 2008

Esercitazione antincendio


Il 19 dicembre 2008 alle ore 17 è stata fatta la prima prova di evacuazione antincendio. La prova ha interessato i professori d'orchestra inpegnati in una prova dell'opera "I Puritani".
In buca erano presenti circa cinquanta lavoratori. Alla prova hanno preso parte, oltre agli stessi lavoratori, anche il Rspp Avv. Cocchi, il Direttore degli affari generali Ing. Stanghellini e i Rls Parisini e Righini.
Il segnale è stato dato a voce e il tempo cronometrato è stato di 60 secondi.
E' da rilevare l'alta sensibilità e compostezza dimostrata dai lavoratori.
Considerando l'unicità e l'assoluta novità di questa prova, non possiamo che trarne tutti una eccellente valutazione. Si tratta di un punto di partenza incoraggiante e a mio avviso questo rappresenta un primo successo del lavoro di collaborazione tra Rls e azienda.

Giuseppe Patti

giovedì 18 dicembre 2008

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza




In questi giorni sono iniziate le discussioni per quanto riguarda i test di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Erroneamente vengono considerate alcune mansioni, relative ai lavori eseguiti dai tecnici di palcoscenico, rientranti in tale normativa. Nella fattispecie si fa riferimento ai lavori in altezza e alla movimentazione dei carichi sospesi. Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, non prevede nella maniera più assoluta tali lavori. L'articolo 1 (mansioni a rischio) recita:
Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprio e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a)impiego di gas tossici
b)fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine
c)direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari

2)Mansioni inerenti le attività di trasporto
a)conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio di conducente....
b)personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.....
c)personale ferroviario navigante sulle navi....
d)personale navigante delle acque interne con qualifica....
e)personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie......
f)conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apperecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra o di monorotaie;
g)personale marittimo di.....
h)controllori di volo...
i)personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l)collaudatori di mezzi di navigazione....
m)addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n)addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.



Mi permetto di aggiungere una mia personale considerazione inerente a quanto sopra riportato:

Leggendo un noto sociologo, nonchè esperto di sistemi lavorativi, come Luciano Gallino, ho avuto modo di capire che tra le prima cause che stanno all'origine degli infortuni sul lavoro ci sia la cattiva organizzazione del lavoro. Visto che chi è responsabile di organizzazione del lavoro non rientra nell'allegato I, nella fattispecie datori di lavoro (DDL) e dirigenti, il mio suggerimento è quello di inserire gli stessi alla lista dell'allegato.